Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2004.367 • TCA TI 52.2004.367 Generato dall'IA

License Revocation Upheld for Following Too Closely Before Accident

Numero d'incarto 52.2004.367
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An administrative court upheld the one-month revocation of a driving license imposed after the driver caused an accident on the highway by following the preceding vehicle too closely and then losing control after momentarily looking away due to an unexpected noise. The court reasoned that maintaining an adequate safety distance is precisely what prevents the need for sudden evasive maneuvers, and thus, despite the driver's prior clean record aside from one speeding warning, the fault was significant enough to warrant a license revocation, as the incident was not a "minor case" justifying only a warning, and the minimum one-month duration was appropriate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16 cpv. 2 LCStr, Art. 10 cpv. 2 LALCStr, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 6 cpv. 1 CEDU; License Revocation Upheld for Following Too Closely Before Accident: The court reasoned that maintaining an adequate safety distance is precisely what prevents the need for sudden evasive maneuvers, and thus, despite the driver's prior clean record aside from one speeding warning, the fault was significant enough to warrant a license revocation, as the incident was not a "minor case" justifying only a warning, and the minimum one-month duration was appropriate.

Parole chiave

Generato dall'IA
infortunio bagattellare ritiro della concessione guida nonostante revoca della patente diritto della circolazione stradale corsa di controllo guida recidiva in stato di ebbrezza revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16 cpv. 2 LCStr
La colpa a lui imputabile sarebbe quindi lieve e giustificherebbe soltanto una misura d'ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).
Art. 10 cpv. 2 LALCStr
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
Art. 43 PAmm
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).
Art. 46 cpv. 1 PAmm
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
Art. 18 PAmm
1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Art. 6 cpv. 1 CEDU
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a disporre nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre, ritenuto che nessuna eccezione, segnatamente in analogia all'art. 66bis CP (DTF 124 II 97, consid.
Art. 70 PAmm
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
Art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr
e nLCStr alle revoche di licenze di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr

Cited in the dispositive as the legal basis determining the minimum duration of the license revocation.

art. 28 PAmm

Cited in the dispositive regarding the rule for imposing court costs and fees based on the outcome of the appeal.

art. 46 PAmm

Cited in the list before the dispositive, though the ruling itself relies on the rejection of the appeal, not specifically procedural admissibility mentioned here.

art. 60 PAmm

Cited in the list before the dispositive, though the ruling itself relies on the rejection of the appeal, not specifically procedural admissibility mentioned here.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2004.367 · Lugano 17 gennaio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 novembre 2004 di

RI 1 patrocinato da: PA 1 contro

la decisione 26 ottobre 2004 (n. 4796) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 5 agosto 2004 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese (revoca di ammonimento);

vista la risposta 23 novembre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI 1, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B il

15 luglio 1997. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato un'unica volta con una misura d'ammonimento per aver superato, il 2 novembre 1998, il limite di velocità di 50 km/h (79/74 km/h).

B. Il 27 gennaio 2004, attorno alle ore 18.20, RI 1, alla guida dell'autoveicolo targato TI 78001, ha improvvisamente sterzato a sinistra mentre circolava sull'autostrada al fine di evitare il veicolo che lo precedeva. Dopo aver urtato lo protezione metallica centrale, il ricorrente ha perso la padronanza dell'autovettura, che è rimbalzata verso destra entrando così in collisione con un veicolo che sopraggiungeva da tergo. Entrambi i conducenti hanno terminato la propria corsa sul lato destro della carreggiata autostradale.

C. Considerato il precedente dell'interessato e la gravità dell'infrazione commessa, il 5 agosto 2004 la Sezione della circolazione ha disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre veicoli a motore, escluse le categorie speciali, per la durata di un mese. La risoluzione è stata fondata sugli art.

16 cpv. 2, 17 cpv. 1 lett. a LCStr e 34 cpv. 1 OAC.

D. Con giudizio 26 ottobre 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente ed ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze ed ossequioso del principio di proporzionalità.

E. Contro il predetto giudicato governativo, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato.

Egli avrebbe perso la padronanza del veicolo, a seguito di un improvviso e forte rumore. La colpa a lui imputabile sarebbe quindi lieve e giustificherebbe soltanto una misura d'ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

F. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si configura quale decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.

6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).

2. 2.1. In virtù delle *disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001* circa la LCStr (RU 2002 pag. 2767 ss) ai provvedimenti ordinati prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2005, si applica il diritto previgente (cpv. 2). Secondo il capoverso successivo è fatta salva soltanto l'applicazione degli art. 16b cpv. 2 lett. f e 16c cpv. 2lett. e nLCStr alle revoche di licenze di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. e vLCStr.

2.2. In base al pregresso diritto la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2, 1° periodo vLCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo vLCStr), tenuto conto della colpa imputabile al trasgressore e della sua reputazione come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr). Scopo della revoca della licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso, segnatamente della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso risultare inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

3. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ha commesso numerose infrazioni di gravità rilevante. Ha circolato in autostrada ad una velocità di oltre 100 km/h ad una distanza molto ravvicinata dal veicolo che lo precedeva, disattendendo così l'art. 34 cpv. 4 LCStr, norma che impone al conducente di mantenere una sufficiente distanza dagli altri utenti della strada. Distogliendo lo sguardo dal campo stradale per appurare l'origine del rumore che lo aveva sorpreso, ha pure violato l'art. 31 cpv. 1 LCStr, rispettivamente l'art. 3 cpv. 1 ONC, secondo cui il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in particolare evitando di compiere movimenti che ne impediscono la manovra sicura.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente la colpa che gli è imputabile non è insignificante. L'autorità penale ha invero ritenuto che non ricorressero gli estremi per ammettere un caso grave ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr. Egli non poteva tuttavia che essere ben cosciente del notevole pericolo che creava circolando a distanza ravvicinata dal veicolo che lo precedeva; pericolo che si è infine concretizzato nel grave incidente stradale illustrato in narrativa. Irrilevante in concreto è il fatto che un improvviso quanto inaspettato rumore abbia distolto per qualche frazione di secondo l'attenzione del ricorrente dalla guida. Il mantenimento di un'adeguata distanza di sicurezza in funzione della velocità di percorrenza serve proprio ad evitare brusche quanto repentine manovre di salvataggio dalle conseguenze facilmente intuibili.

In simili circostanze la colpa imputabile al ricorrente è importante. A prescindere dalla gravità oggettiva del pericolo cagionato alla circolazione stradale (cfr. DTF

125 II 561, consid. 2b), non ricorrono quindi gli estremi per considerare l'accaduto un caso di *lieve entità* giusta l'art. 16 cpv. 2 secondo periodo vLCStr. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'autorità dipartimentale era pertanto tenuta a disporre nei suoi confronti la revoca della licenza di condurre, ritenuto che nessuna eccezione, segnatamente in analogia all'art. 66bis CP (DTF 124 II 97, consid. 2c; 123 II 106, consid. 2c) si giustifica in concreto.

4. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la durata di un mese del provvedimento di revoca, pari al minimo legale previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr, è quindi del tutto conforme al diritto.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 vLCStr; 31, 34, 90 LCStr; 30, 31, 33, 34 OAC; 3 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a: · ; ; __________.

terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario