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52.2004.338 • TCA TI 52.2004.338 Generato dall'IA

Claimant v. Authority: Denial of Justice and Jurisdiction Over Permit Delays

Numero d'incarto 52.2004.338
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A claimant filed an administrative appeal alleging denial of justice due to the authority's failure to issue a building permit following the prior annulment of an initial permit and the subsequent suspension of proceedings due to a necessary road connection project; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because the delay in deciding the building permit application was attributable to the municipality, whose decisions are appealable in the first instance to the State Council, not this Administrative Tribunal, and the claim regarding the delayed initiation of formal expropriation proceedings was also deemed outside this Tribunal's jurisdiction, leading to the case being transferred to the State Council for the portion concerning municipal delay.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 65 LALPT, Art. 26c cpv. 2 LOG, Art. 45 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 4 PAmm; Claimant v. Authority: Denial of Justice and Jurisdiction Over Permit Delays: A claimant filed an administrative appeal alleging denial of justice due to the authority's failure to issue a building permit following the prior annulment of an initial permit and the subsequent suspension of proceedings due to a necessary road connection project; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because the delay in deciding the building permit application was attributable to the municipality, whose decisions are appealable in the first instance to the State Council, not this Administrative Tribunal, and the claim regarding the delayed initiation of formal expropriation proceedings was also deemed outside this Tribunal's jurisdiction, leading to the case being transferred to the State Council for the portion concerning municipal delay.

Parole chiave

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domanda indirizzata all'autorità licenza edilizia comunale ritardo ingiustificato risoluzione del conflitto giurisdizionale legittimazione a contestare licenza procedura di annullamento mancato rilascio di licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
richiamato l'art. 48 PAmm;
Art. 65 LALPT
che l'esame della domanda di costruzione è stato sospeso a norma dell'art. 65 LALPT;
Art. 26c cpv. 2 LOG
che siffatte decisioni sono per principio adottate dal presidente (art. 26c cpv. 2 LOG);
Art. 45 PAmm
Cited in the list of articles considered which determined the rejection of the appeal for incompetence.
Art. 60 PAmm
che, giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato; la competenza di questo tribunale non è data per clausola generale, ma è stabilita secondo il sistema enumerativo;
Art. 4 PAmm
Cited in the list of articles considered and mentioned as the basis for transmitting the file to the Council of State for its competence.
art. 21 LE
Cited in the list of articles considered regarding the competence for building decisions.
art. 26c LOG
Cited in the list of articles considered, related to the President's power to decide immediately.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 45 PAmm

Cited in the list of articles considered which determined the rejection of the appeal for incompetence.

art. 4 PAmm

Cited in the list of articles considered and mentioned as the basis for transmitting the file to the Council of State for its competence.

art. 21 LE

Cited in the list of articles considered regarding the competence for building decisions.

art. 26c LOG

Cited in the list of articles considered, related to the President's power to decide immediately.

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Testo completo

Incarto n. 52.2004.338 · Lugano 8 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 ottobre 2004 di

per denegata giustizia (mancato rilascio di licenza edilizia, rispettivamente mancato avvio della procedura di espropriazione);

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in fatto

che il 4 novembre 1994 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di CO1 il permesso di costruire un edificio multiuso sulla part. n. 545 RF (zona J);

che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, rilevando che il terreno era interessato dalla ristrutturazione del raccordo fra l'autostrada N2 e la strada espresso A394;

che il 2 febbraio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;

che con decisione 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato l'ha annullata, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dal Dipartimento del territorio;

che l'esame della domanda di costruzione è stato sospeso a norma dell'art. 65 LALPT;

che contro la predetta decisione i ricorrenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata;

che il ricorso è rimasto giacente presso il Tribunale cantonale amministrativo, senza che gli interessati ne sollecitassero l'evasione;

che il 21 aprile 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha assegnato alle parti un termine sino al 17 maggio 2004 per manifestare un eventuale interesse alla continuazione del procedimento, avvertendole che salvo contrario e motivato avviso il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili;

che nessuna delle parti ha chiesto in tempo utile che il procedimento fosse riattivato;

che con decreto 19 maggio 2004 del presidente del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso è stato pertanto stralciato dai ruoli;

che il 6 ottobre 2004 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso per denegata giustizia contro il mancato rilascio della licenza edilizia, rispettivamente contro il mancato avvio della procedura di espropriazione formale;

che con l'atto in questione i ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda di costruzione sia rimasta inevasa, malgrado che il provvedimento di salvaguardia della pianificazione, adottato giusta l'art. 65 LALPT, sia abbondantemente scaduto per decorrenza del termine biennale di sospensione della procedura;

che i ricorrenti lamentano altresì che non sia nemmeno stata avviata la procedura d'espropriazione formale;

considerato, in

diritto

che, secondo l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può decidere immediatamente con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che siffatte decisioni sono per principio adottate dal presidente (art. 26c cpv. 2 LOG);

che, a norma dell'art. 45 PAmm, l'autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della procedura per denegata o ritardata giustizia;

che, giusta l'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato nei casi previsti dalla legge contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato; la competenza di questo tribunale non è data per clausola generale, ma è stabilita secondo il sistema enumerativo;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo per denegata o ritardata giustizia è quindi proponibile soltanto nei casi in cui il Consiglio di Stato, un dipartimento od una commissione speciale, contro le cui decisioni è dato ricorso a questo tribunale, rifiutino o ritardino senza valido motivo di far fronte ai loro obblighi giurisdizionali (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 45 PAmm, n. 2);

che nel caso concreto, il ritardo nella decisione sulla domanda di costruzione è imputabile al municipio;

che le decisioni del municipio in materia edilizia sono impugnabili in prima istanza al Consiglio di Stato (art. 21 LE);

che nella misura in cui i ricorrenti lamentano un ingiustificato ritardo nell'evasione della domanda di costruzione tuttora pendente, il ricorso per denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo è pertanto irricevibile;

che, entro questi limiti, il ricorso va trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

che l'impugnativa è irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo anche nella misura in cui gli insorgenti rimproverano alla Commissione federale di stima di ritardare indebitamente l'avvio della procedura di espropriazione formale;

la competenza di questo tribunale è infatti circoscritta ai procedimenti retti dalla legge cantonale di espropriazione;

che per quanto riguarda l'aspetto espropriativo, nella misura in cui possa essere dato un ricorso di diritto amministrativo retto dall'OG, l'impugnativa in esame andrebbe trasmessa al Tribunale federale (Borghi / Corti, op. cit., ad art. 4 PAmm, n. 4);

che, considerato tuttavia che il ricorso per ritardata o denegata giustizia non è soggetto a termini, questo giudice prescinde da una trasmissione degli atti al Tribunale federale, lasciando ai ricorrenti il compito di assumere la necessaria iniziativa;

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 4, 18, 28, 31, 43, 45 PAmm; 26c LOG;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per quanto di sua competenza.

2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

terzi implicati · 1. CO1 2. CO2 3. CO3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario