Creditor's Appeal on Agricultural Property Purchase Authorization Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, a non-farmer creditor, who acquired an agricultural property through forced execution after the direct cultivators renounced their legal right of pre-emption, appealed a state council decision that overturned the departmental authorization for the purchase. The court upheld the appeal's inadmissibility against the renters, confirming their standing as legitimate opponents due to their tenancy, but ultimately dismissed the merits of the appeal, reasoning that the appellant could not receive the exceptional purchase authorization under the relevant law provision because he lacked a direct pledge on the acquired property, and the other applicable provision no longer covers acquisitions via forced execution sales following a legislative reform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 LDFR, Art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, Art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, Art. 66 LDFR, Art. 88 cpv. 1 LDFR, Art. 18 PAmm; Creditor's Appeal on Agricultural Property Purchase Authorization Dismissed: The court upheld the appeal's inadmissibility against the renters, confirming their standing as legitimate opponents due to their tenancy, but ultimately dismissed the merits of the appeal, reasoning that the appellant could not receive the exceptional purchase authorization under the relevant law provision because he lacked a direct pledge on the acquired property, and the other applicable provision no longer covers acquisitions via forced execution sales following a legislative reform.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the imposition of court fees and costs, which were assigned to the appellant following the rejection of the appeal in order 2.
This procedural article was implicitly used as part of the general procedural framework for the decision, although its specific role in the dispositive is less direct than the rejection itself.
This provision was cited in the list preceding the judgment, relating to the timeliness of the appeal (Art. 1 in the reasoning), but was not the primary ground for the final decision's substance.
This provision establishes the administrative court's jurisdiction, which is a procedural prerequisite for the decision.
This provision concerns the standing to appeal the granting of an authorization, which was discussed regarding the respondents' standing, but it is procedural context rather than the main ground for rejecting the appeal.
This provision relates to the condition subsequent for the award in forced execution (obtaining authorization), which was part of the background assessment but not the direct legal basis for rejecting the appeal in order 1.
This provision was examined as a potential basis for the appellant's exceptional authorization, but the court ultimately found it inapplicable in the context of a forced sale after the 1998 reform.
This provision was examined as a potential basis for the appellant's exceptional authorization, but the court ultimately found it inapplicable because the appellant did not hold a lien on the specific property.
This provision defines the general requirements for authorization, particularly concerning the price ('prezzo pattuito non è esorbitante'), which was relevant to the analysis under Art. 64.
This provision establishes the general requirement for authorization to acquire an agricultural property, providing the legal context for the entire dispute.
This provision regulates the right of legal pre-emption, which the respondents waived but was discussed in the context of their standing to appeal.
This Civil Code provision was cited alongside Art. 47 LDFR regarding the effect of waiving the right of pre-emption.
This article defines the requirement that the agreed price must not be exorbitant, which was relevant to the analysis under Art. 64 lit. f.
This procedural rule was cited in relation to the decision being based on the file without further instruction, although it is procedural context.
This abrogated provision of the old LDFR was mentioned contextually regarding the previous practice under Art. 64 al. 1 lit. f.
This provision concerning the contents of the auction notice was mentioned contextually regarding the previous practice under Art. 64 al. 1 lit. f.
Testo completo
Incarto n. 52.2004.330 · Lugano 19 maggio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di
RI 1 patrocinato da: PA 1 contro
la decisione 31 agosto 2004 (n. 3836) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 e CO 2 avverso la risoluzione 9 marzo 2004 con cui il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, aveva rilasciato al ricorrente l'autorizzazione per l'acquisto del fondo agricolo n. 3792 RFD di __________, precedentemente aggiudicatogli nell'ambito della realizzazione forzata dei beni della __________;
viste le risposte:
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10 ottobre 2004 di CO 1 e CO 2;
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11 ottobre 2004 della Commissione di vigilanza LDFR;
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12 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;
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12 ottobre 2004 dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Blenio;
-
13 ottobre 2004 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 febbraio 2004 ha avuto luogo la realizzazione forzata dei beni appartenenti alla fallita __________ SA. RI 1, creditore pignoratizio della fallita società, che non esercita alcuna attività agricola, ha offerto in sede d'asta di acquistare, tra gli altri, il fondo agricolo n. 3792 RFD di __________ al prezzo di fr. 10'000.-. CO 1 e CO 2, coltivatori diretti attivi nella regione e affittuari del suddetto fondo, non hanno rilanciato, dichiarando davanti all'ufficiale responsabile dell'incanto di rinunciare all'esercizio del proprio diritto di prelazione legale (art. 47 LDFR). Il fondo è quindi stato aggiudicato a RI 1.
B. Tempestivamente sollecitata dal ricorrente, il 9 marzo 2004 la Sezione dell'agricoltura gli ha rilasciato l'autorizzazione d'acquisto necessaria al perfezionamento dell'aggiudicazione. L'autorità dipartimentale ha in sostanza ritenuto che l'insorgente potesse essere posto al beneficio di un'autorizzazione eccezionale quale creditore pignoratizio della fallita società nonché unico offerente in sede d'asta.
C. Con giudizio 31 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la predetta risoluzione dipartimentale, accogliendo il ricorso contro di essa interposto da CO 1 e CO 2. Evase le eccezioni d'ordine, l'Esecutivo cantonale ha considerato che il ricorrente non potesse beneficiare di un'autorizzazione eccezionale d'acquisto fondata in particolare sull'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima istanza, egli non deteneva alcun diritto di pegno sul fondo in questione.
D. Contro il predetto giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che venga annullato, rispettivamente che venga confermata l'autorizzazione rilasciatagli dalla Sezione dell'agricoltura. Il ricorrente contesta in via preliminare la legittimazione attiva dei resistenti davanti al Consiglio di Stato, adducendo che la rinuncia al diritto legale di prelazione li ha privati anche di un qualsiasi interesse degno di protezione all'annullamento della decisione presa dalla Sezione dell'agricoltura. Nel merito, l'insorgente sostiene che l'autorizzazione accordatagli trova il suo fondamento nell'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR, atteso che l'incanto forzato sarebbe paragonabile ad un *pubblico bando* ed il prezzo versato non sarebbe *esorbitante* ai sensi dell'art. 66 LDFR. L'autorizzazione risulterebbe in ogni caso sorretta dall'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR, dato che egli detiene un
diritto di pegno, ancorché su di un altro fondo della società fallita (mapp. n. 3781).
E. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come pure i CO 1, i quali avversano le tesi del ricorrente con argomenti che saranno ripresi - ove occorresse - nel seguito. La Sezione dell'agricoltura si riconferma nella sua risoluzione, mentre la commissione di vigilanza LDFR e l'ufficio esecuzione e fallimenti del distretto di Blenio si rimettono al giudizio di questo tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 13 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sul diritto fondiario rurale del 2 dicembre 1996 (LALDFR).
La legittimazione del ricorrente, già beneficiario di un'autorizzazione d'acquisto di un fondo agricolo, è certa (art. 83 cpv. 2 e 3 LDFR).
Il ricorso, tempestivo (art. 88 cpv. 1 LDFR), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I mezzi di prova (documenti, testi) addotti dal ricorrente non appaiono invero atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
2. La LDFR si applica di principio ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola, che si situano al di fuori della zona edificabile ai sensi della LPT e di cui sia lecita un'utilizzazione agricola (art. 2 cpv. 1 LDFR). È qualificato come "agricolo" il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola (cfr. art. 6 cpv. 1 LDFR e art. 16 cpv. 1 lett. a LPT).
Il mapp. 3792 di __________, oggetto del presente contendere, è collocato all'esterno della zona edificabile del locale PR. Soggiace quindi incontestabilmente alla LDFR ed alle sue restrizioni in quanto idoneo all'utilizzazione agricola.
3. 3.1. Di principio, chi intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve ottenere un'autorizzazione (cfr. art. 61 cpv. 1 LDFR). Giusta l'art. 83 cpv. 3 LDFR il rifiuto dell'autorizzazione può essere impugnato dalle parti davanti all'autorità di ricorso. Presso la stessa autorità, soggiunge la norma, possono interporre ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione l'autorità cantonale di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera o di prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione.
3.2. In concreto, CO 1 e CO 2 hanno partecipato all'incanto forzato del mapp. 3792 quali coltivatori diretti, affittuari e aventi diritto di prelazione legale sul fondo (v. contratto di affitto agricolo agli atti). In virtù di questo statuto, essi avevano diversi titoli per avversare davanti al Consiglio di Stato l'autorizzazione rilasciata a RI 1. La validità dell'aggiudicazione in sede d'asta è infatti subordinata alla condizione risolutiva (cfr. in proposito Müller/Schmid-Tschirren, Zusatz zum BGBB-Kommentar N. 44 ad art. 64) che l'aggiudicatario chieda tempestivamente ed ottenga l'autorizzazione d'acquisto (art. 67 cpv. 1 LDFR). Qualora il ricorrente non avesse conseguito l'autorizzazione, l'UEF avrebbe dovuto revocare l'aggiudicazione ed ordinare una nuova asta (cpv. 2). I resistenti hanno tuttavia rinunciato espressamente ad esercitare il proprio diritto di prelazione legale, pregiudicando la loro legittimazione ricorsuale quali titolari di siffatto diritto (art. 47 LDFR e 681 cpv. 1 CC). Questo non significa però ancora che essi abbiano definitivamente perso ogni potestà ricorsuale come sostiene il ricorrente. In effetti, i CO 1 erano comunque legittimati ad impugnare la decisione dipartimentale in qualità di affittuari del fondo. Nell'ambito di una realizzazione forzata l'acquirente subentra nel contratto di affitto e a determinate condizioni lo può recedere anticipatamente (art. 14 e 15 LAAgr), per cui agli affittuari è riconosciuta la facoltà di avversare l'autorizzazione d'acquisto anche se hanno rinunciato al diritto di prelazione (cfr. in proposito Stalder, Kommentar BGBB, N. 16 ad art. 83).
In quanto volto a contestare la legittimazione attiva dei CO 1 davanti al Consiglio di Stato, il gravame si avvera pertanto infondato.
4. 4.1. Di regola, l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo necessita come detto di un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art.
61 cpv. 1, 80 LDFR). Secondo l'art. 63 cpv. 1 LDFR, essa è per principio rilasciata soltanto se, cumulativamente, l'acquirente è un coltivatore diretto (lett. a) e il prezzo pattuito non è esorbitante (lett. b). Un'eccezione a quest'ultimo requisito è data se l'azienda o il fondo agricolo viene acquistato nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata (art. 63 cpv. 2 LDFR).
Giusta l'art.
64 cpv. 1 LDFR, se non vi è coltivazione diretta l'autorizzazione deve essere eccezionalmente concessa se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente che nonostante *pubblico bando ad un prezzo non esorbitante* (art. 66 LDFR) non vi sono offerte di coltivatori diretti (lett. f) oppure che un *creditore che detiene un diritto di pegno sull'azienda o sul fondo* li acquisisce nell'ambito di una realizzazione forzata (lett. g). Quest'ultimo disposto è stato introdotto con modifica legislativa del 26 giugno 1998 (entrata in vigore il 1. gennaio 1999; RU 1998 pag. 3009 ss) allo scopo di continuare a garantire a taluni creditori, segnatamente agli istituti bancari, l'acquisto di fondi agricoli gravati da un diritto di pegno (cfr. Müller/Schmid-Tschirren, op. cit., N. 44 ad art. 64).
In base al pregresso regime giuridico tale facoltà era data tramite l'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR. Dal momento che l'autorità preposta all'asta era tenuta ad indicare nell'avviso d'incanto (art. 138 LEF) il prezzo massimo ammissibile (previamente stabilito dalla competente autorità cantonale sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 66 LDFR; cfr. art. 68 vLDFR, abrogato con la predetta modifica legislativa), la prassi aveva infatti ammesso che il requisito del *pubblico bando ad un prezzo non esorbitante* fosse adempiuto anche nell'ambito di una realizzazione forzata (cfr. Stalder, op. cit., N. 7 ad art. 67-69, pag. 635 s; Müller, Die Bestimmungen über die Zwangsverwertung von landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken nach BGBB, in BlSchkG pag. 91 s). In altri termini, in base al sistema previgente chiunque si aggiudicava un fondo agricolo ad un incanto forzato e quindi ad un prezzo senz'altro non esorbitante poteva richiedere ed ottenere un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 64 cpv.
1 lett. f LDFR per supplire alla mancanza del requisito della coltivazione diretta. Con la riforma, il legislatore federale ha migliorato le aspettative dei creditori, dando modo a coloro che partecipano ad una asta nell'ambito di una procedura di realizzazione forzata di formulare liberamente offerte superiori al prezzo esorbitante così come definito all'art. 66 LDFR (cfr. art. 63 cpv. 2 LDFR). D'altra parte però ha limitato la cerchia dei beneficiari dell'autorizzazione eccezionale in caso di incanto forzato di un fondo agricolo, consentendone il rilascio soltanto agli aggiudicatari detentori di un diritto di pegno sul fondo stesso. E ciò a prescindere dall'entità del prezzo concretamente pagato in sede d'asta.
4.2. In concreto, il mapp. 3792 di __________ è stato aggiudicato a RI 1 nell'ambito della realizzazione forzata dei beni appartenenti alla fallita __________ SA.
L'aggiudicatario non può essere posto al beneficio di un'autorizzazione di acquisto secondo l'art.
64 cpv. 1 lett. g LDFR, poiché non possiede alcun diritto di pegno sul fondo. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, non è sufficiente detenere un
diritto di pegno su di un'altra particella appartenente alla massa fallimentare. Ammettere il contrario significherebbe consentire virtualmente al titolare di un diritto di pegno su di un unico fondo agricolo di ottenere l'autorizzazione per l'acquisto di tutti i mappali agricoli facenti parte della stessa massa fallimentare.
L'insorgente non può beneficiare nemmeno di un'autorizzazione giusta l'art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR. In effetti, come illustrato al considerando precedente, a seguito dell'entrata in vigore della riforma legislativa del 1998 il campo di applicazione di tale norma non può più essere esteso alle acquisizioni di fondi agricoli realizzate mediante aggiudicazioni ad incanti forzati.
5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 6, 47, 61, 62, 63, 64 cpv. 1 lett. *f* e *g*, 66, 67 LDFR; 68 vLDFR; 681 CC; 138 LEF; 13, 83, 88 LALDFR; 18, 28, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 5. CO 5 6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario