Litigant v. State Council: Appealability of Municipal Letter of Offset
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a decision by the State Council that deemed their challenge against a municipal letter inadmissible; the letter from the municipality announced its intention to offset a sum owed to the litigant—representing their share from a dissolved pension fund—against the municipality's pre-existing claim for the litigant's unpaid back taxes. The Administrative Cantonal Court upheld the State Council's decision, reasoning that the municipal letter, being merely a declaration of intent regarding compensation and not a formal administrative decision establishing, modifying, or annulling rights or obligations, did not constitute an appealable administrative act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 208 LOC, Art. 43 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 5 PA, Art. 1 PAmm, art. 61b PAmm; Litigant v. State Council: Appealability of Municipal Letter of Offset: The Administrative Cantonal Court upheld the State Council's decision, reasoning that the municipal letter, being merely a declaration of intent regarding compensation and not a formal administrative decision establishing, modifying, or annulling rights or obligations, did not constitute an appealable administrative act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited immediately before the dispositive section and confirms the court's jurisdiction, upon which the decision is based.
This procedural article is cited in the preamble to the orders and relates to the decision regarding the admissibility/merits of the appeal.
This procedural article is cited in the preamble to the orders and relates to the decision regarding the costs.
This procedural article is cited in the preamble to the orders but does not appear to govern the substance of the final orders (1 and 2).
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This procedural article is cited in the preamble to the orders and relates to the decision based on the file contents.
This procedural article is cited in the preamble to the orders but does not appear to govern the substance of the final orders (1 and 2).
This procedural article is cited in the preamble to the orders, relating to the decision's basis.
This procedural article is cited in the preamble to the orders, relating to the court's power to order costs.
Testo completo
Incarto n. 52.2004.320 · Lugano 14 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 settembre 2004 di
RI1 patrocinato da: PA1 contro
la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 3988), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso lo scritto 7 luglio 2004 con cui il municipio di CO1 gli comunica di voler compensare un credito vantato dallo stesso nei confronti del comune con un credito per imposte arretrate, vantato dal comune nei suoi confronti;
viste le risposte:
- 5 ottobre del municipio di CO1;
- 5 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 2002 è stata sciolta la Cassa pensioni dei dipendenti del comune di CO1;
che il capitale libero (fr. 172'000.-) è stato ripartito fra 13 pensionati;
che al ricorrente RI1, __________, passato al beneficio della pensione nel 1991, è toccato l’importo di fr. 30'709.52, che è stata depositato presso il comune;
che il comune di CO1 è creditore nei confronti dell’insorgente di oltre 37'000.- fr. per imposte arretrate;
che, invitato dal ricorrente a versargli l’importo di sua spettanza, il 7 luglio 2004 il municipio gli ha comunicato di essere intenzionato a compensarlo con gli arretrati d’imposta;
che contro questa comunicazione RI1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento della somma di fr. 30'079.52;
che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’impugnativa; secondo il Governo, la comunicazione censurata non avrebbe valenza di atto amministrativo impugnabile;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto obbligo al comune di mettergli a disposizione l’importo di fr. 30'079.52;
che secondo l’insorgente nella comunicazione inviatagli dal municipio sarebbero ravvisabili gli estremi di un provvedimento che tocca i suoi interessi giuridicamente protetti, ossia di una decisione impugnabile;
che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il comune, che ne postula il rigetto, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC; la legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm);
che in quanto volto a contestare il giudizio che dichiara irricevibile l’impugnativa inoltratagli da RI1, il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); i fatti non sono peraltro contestati;
che come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, con il termine di decisione si intende un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato *iure imperii* dall’autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l’esistenza, l’inesistenza o l’esten-sione oppure ancora per respingere o dichiarare inammissibili istanze volte a costituire, modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (art. 5 PA; RDAT 2001 II n. 4; 2000 II n. 16; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 PAmm, n. 4);
che nel caso concreto, allo scritto 7 luglio 2004, con cui il municipio ha comunicato all’insorgente di voler compensare il credito vantato nei suoi confronti per imposte arretrate con il credito da questi vantato nei confronti del comune, non può in nessun caso essere riconosciuto valore di decisione;
che, in effetti, lo scritto in questione, configurabile alla stregua di una semplice dichiarazione d'intenti, non costituisce, non annulla e nemmeno accerta diritti od obblighi del ricorrente nei confronti del comune;
che la dichiarazione di voler compensare i crediti costituisce una semplice manifestazione di volontà del comune di non dar seguito alla richiesta di versamento della somma rivendicata dall’insorgente;
che in quanto manifestazione di volontà la dichiarazione in esame non costituisce un atto impugnabile (cfr. Archiv für schweizerisches Abgaberecht, 50 pag. 571; Max Imboden / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B II b; René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);
che stando così le cose, il ricorso - temerario - va respinto, addebitando all’insorgente tassa di giustizia e ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61b PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo al comune a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · Bellinzona.
terzi implicati · 1. CO1 1 patrocinato da: PA2 2. CO2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario