Tourist Tax Dispute Appeal Regarding Inadmissible Revision Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerns an appeal against a state council decision that declared an application for revision inadmissible; the underlying dispute involved the imposition of tourist taxes for the years 2000 to 2002, following prior judicial decisions and an executive order against which the appellants had previously failed to properly appeal a governmental resolution declaring their initial objection inadmissible. The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the application to the state council was fundamentally an attempt to seek a re-examination of the facts to obtain an exemption from the tax, which does not meet the specific legal requirements for revision under the relevant administrative procedure code, as the appellants could and should have challenged the prior governmental resolution through the ordinary appeal process instead of filing an untimely request for review or revision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 35 PAmm, Art. 9 PAmm, Art. 12 PAmm, Art. 28 PAmm; Tourist Tax Dispute Appeal Regarding Inadmissible Revision Request: The administrative court dismissed the appeal, reasoning that the application to the state council was fundamentally an attempt to seek a re-examination of the facts to obtain an exemption from the tax, which does not meet the specific legal requirements for revision under the relevant administrative procedure code, as the appellants could and should have challenged the prior governmental resolution through the ordinary appeal process instead of filing an untimely request for review or revision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the final disposition, this article seems to relate to the general procedural capacity to appeal or the outcome, which is covered by the explicit rejection of the appeal in order 1, but since it is cited, it is included as the procedural basis for handling the appeal.
This article concerning the grounds for revision was discussed in the reasoning, but since the appeal was rejected on admissibility grounds (related to the revision request), and the court cites it in the preamble to the dispositive, it's included as context to the main decision.
Applied for the decision regarding the reimbursement of legal costs (repetitions) owed by the appellants.
Applied for the decision regarding the imposition of court fees and costs following the loss of the appeal.
Cited in the preamble to the dispositive, this article relates to the decision being made based on the case file without further investigation.
Cited in the preamble to the dispositive, this article relates to the general principles or validity of the procedure.
Cited in the preamble to the dispositive, this article grants jurisdiction to the Administrative Cantonal Tribunal to hear the appeal.
Cited in the preamble to the dispositive, this article relates to general appeal procedures.
Cited in the preamble to the dispositive, this article relates to the form or conclusion of the ruling.
Testo completo
Incarto n. 52.2004.287 · Lugano 3 novembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria: · Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 settembre 2004 di
RI 1 contro
la decisione 17 agosto 2004 (n. 3595) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l’istanza 26 febbraio/12 marzo 2004 dei ricorrenti volta ad ottenere la revisione della risoluzione governativa 18 giugno 2003 (n. 2695), in materia di tasse di soggiorno;
viste le risposte:
-
14 settembre 2004 del Consiglio di Stato;
-
28 settembre 2004 dell’Ente turistico di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 16 maggio 2001, l’Ente turistico di CO 1 (in seguito Ente) ha chiesto ai coniugi RI 1 il pagamento della tassa di soggiorno per gli anni 2000 e 2001, riferita alla loro residenza di;
che con giudizio 4 luglio 2001, il CO 2, pur confermando nel principio l’obbligo per gli interessati al versamento di una tassa di soggiorno, ha accolto il ricorso degli stessi e rinviato gli atti all’Ente, affinché stabilito il numero di letti presenti nello stabile, si pronunciasse nuovamente;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con giudizio 18 giugno 2003, il Governo ha dichiarato irricevibile lo scritto inoltrato dagli interessati a seguito del precetto esecutivo spiccato dall’UEF di __________ su richiesta dell’Ente, per tasse di soggiorno scoperte relative agli anni 2000, 2001 e 2002; tale decisione è rimasta incontestata;
che con sentenza 11 febbraio 2004, il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto in via provvisoria, limitatamente a fr. 750.- oltre a spese accessorie, l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo menzionato;
che, con scritto 26 febbraio 2004, RI 1 hanno chiesto al CO 2 di riconsiderare la loro richiesta di esonero dal pagamento delle tasse di soggiorno, per motivi medici; il 12 marzo 2004, hanno indicato che tale scritto era da intendere quale istanza di revisione della decisione governativa 18 giugno 2003;
che il Governo, con risoluzione 17 agosto 2004, ha dichiarato irricevibile l’istanza, in quanto non erano dati i presupposti della revisione;
che avverso il predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che all’accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato che l’Ente;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale è data dall’art. 60 PAmm;
che nella misura in cui contestano il giudizio d’irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, i ricorrenti sono senz’altro legittimati a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l’art. 35 PAmm, la revisione è data:
*“a) se l’autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;*
*b)se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;*
*c)se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante;*
*d)se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.”*;
che in concreto, nelle argomentazioni addotte dagli interessati nell’istanza interposta dinanzi al Consiglio di Stato non è ravvisabile alcun motivo di revisione;
che, a ben guardare, i ricorrenti avversano la decisione governativa 18 giugno 2003 con l’intento di indurre l’autorità a procedere ad un *riesame della fattispecie* volto all’esonero dal pagamento delle tasse di soggiorno scoperte;
che nella decisione 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile lo scritto 24 aprile 2003 di RI 1, in quanto non adempiva i requisiti di legge (art. 9 PAmm);
che la revisione non è ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato impugnando la decisione e facendo uso della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad art. 35);
che, in quel caso, nulla impediva PA 1 di avversare, mediante ricorso, la decisione governativa 18 giugno 2003 dinanzi a codesto Tribunale;
che il fatto che al momento della notifica del giudizio governativo in oggetto RI 1 fosse da poco rientrato dall’ospedale non permette di giungere a diversa conclusione; nemmeno i requisiti posti dall’art. 12 PAmm per una restituzione in intero contro il lasso dei termini sono dati;
che non permette di giungere a conclusioni più favorevoli trattare l’istanza quale richiesta di riesame; in effetti, per costante giurisprudenza, possono essere oggetto di riesame soltanto le decisioni delle autorità amministrative: sfuggono per contro a tale rimedio straordinario quelle degli organi giurisdizionali o giudiziari (STF del 18 agosto 2001 nella causa 2P.49/2001, consid. 3d/cc; STF del 12 aprile 2001 nella causa 2P.267/2000, consid. 2b/bb; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, pag. 947 n. 1 e pag. 948);
che, l’istanza in questione, indipendentemente dal fatto che fosse considerata *di revisione* o *di riesame*, andava pertanto dichiarata irricevibile in ogni caso;
che di conseguenza il presente ricorso dev’essere respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
che i ricorrenti rifonderanno all’Ente, che si è avvalso di un patrocinio legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.I ricorrenti verseranno all’Ente turistico CO 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: · .
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria