Failure to Attach Contested Decision Renders Appeal Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant initially challenged alleged building violations in a submission written in German and was subsequently ordered by the State Council's Appeals Service to submit the appeal in Italian and attach the contested decision within a strict deadline, but the litigant only provided the Italian translation of the appeal while omitting the required decision. The administrative court rejected the appeal, reasoning that since the deadline was missed for supplying the mandatory document—the decision being appealed—the appeal was inadmissible before the lower instance and therefore had to be dismissed as manifestly unfounded in the current proceedings, citing the legal requirement to attach the contested decision for admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 46 cpv. 3 PAmm, Art. 28 PAmm, art. 9 PAmm; Failure to Attach Contested Decision Renders Appeal Inadmissible: The administrative court rejected the appeal, reasoning that since the deadline was missed for supplying the mandatory document—the decision being appealed—the appeal was inadmissible before the lower instance and therefore had to be dismissed as manifestly unfounded in the current proceedings, citing the legal requirement to attach the contested decision for admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasons for the final order to dismiss the appeal because it was deemed manifestly unfounded.
Cited in the reasons for the final order, relating to the required elements for a valid appeal.
Cited in the reasons for the final order, relating to the requirement to attach the contested decision.
Cited in the reasons for the final order to assign costs to the appellant following the dismissal.
Testo completo
Incarto n. 52.2004.283 · Lugano 28 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 2004 di
RI1 contro
la decisione 24 agosto 2004 (n. 3735) del Consiglio di Stato;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che con scritto 6 giugno 2004, steso in lingua tedescaRI1 ha genericamente contestato alcuni presunti abusi edilizi addebitatigli dal municipio di __________;
che con intimazione 16 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato gli ha quindi assegnato un termine perentorio di 15 giorni per presentare il ricorso in lingua italiana, rispettivamente per allegare la decisione impugnata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che il 23 giugno 2004 il ricorrente ha inoltrato tramite invio postale raccomandato la traduzione in italiano dell’allegato ricorsuale, omettendo tuttavia di allegare la risoluzione municipale contestata;
che con giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato, ritenuto che il termine assegnato al ricorrente era scaduto infruttuosamente, ha dichiarato irricevibile il gravame;
che contro la predetta risoluzione governativa RI1 si aggrava ora davanti a questo Tribunale, chiedendone implicitamente l’annullamento;
che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che giusta l’art. 46 cpv. 3 PAmm il ricorrente è tenuto ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono i requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità;
che detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso, segnatamente la produzione della decisione querelata, che permette all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull’immediata infondatezza dell’impugnativa (art. 48 PAmm);
che in concreto, entro il termine perentorio assegnatogli dal competente servizio cantonale, il ricorrente ha prodotto soltanto la traduzione in lingua italiana dell’allegato ricorsuale, omettendo di produrre la decisione impugnata;
che, stante quanto precede, a prescindere dalla sua ricevibilità in ordine, il presente gravame, irricevibile davanti alla precedente istanza, deve pertanto essere respinto in questa sede siccome manifestamente infondato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: · .
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario