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52.2004.260 • TCA TI 52.2004.260 Generato dall'IA

Appeal of Zoning Plan Challenge Dismissal Upheld

Numero d'incarto 52.2004.260
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a state council decision that deemed their challenge against a municipal assembly's approval of zoning plan variants inadmissible because the initial challenge against the assembly's resolution prematurely raised objections related to the zoning plan's substance and procedure under the relevant land use law, which should have been reserved for the later, specific publication process. The administrative court ultimately rejected the appeal, finding that while the initial dismissal by the state council could have been technically more precise by rejecting the claims as premature rather than inadmissible, the substantive procedural objections raised for the first time on appeal concerning the municipal law procedure were without merit, particularly as the objector's failure to contest the voting procedure at the time suggested bad faith, and the alleged publication defects did not impede the right to appeal or invalidate the decision.

Regesto Legislator

Ufficiale

Varianti di piano regolatore adottate dall'assemblea comunale - Competenza del tribunale a statuire sulla vertenza in caso di modifica delle censure sollevate dinnanzi all'autorità ricorsuale inferiore

Parole chiave

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piano di utilizzazione censure procedurali procedure connesse impugnazione di decisioni amministrative diritto fondiario terreno comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 60 cpv. 1 PAmm
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv.
Art. 208 cpv. 1 LOC
che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, salvo che la legge non disponga altrimenti (art. 208 cpv. 1 LOC);
Art. 41 cpv. 1 LOC
che giusta l'art. 41 cpv. 1 LOC il presidente pubblica all'albo comunale, entro cinque giorni, le risoluzioni dell'assemblea comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;
Art. 63 cpv. 2 PAmm
che, in quest'ottica, le eccezioni sollevate dal ricorrente soltanto in questa sede non configurano nemmeno una nuova domanda, inammissibile in quanto contraria al divieto sancito dall'art. 63 cpv.
Art. 28 PAmm
This article is cited as the basis for the determination of the court fee imposed in the dispositive order.
art. 60 PAmm
This article, listed in the final considerations before the dispositive, refers to the general admissibility of appeals to the Administrative Tribunal, which is relevant for the court's decision to rule on the merits.
art. 43 PAmm
This article is listed as cited in the final considerations, potentially relating to the procedural handling of the appeal, which was rejected.
art. 18 PAmm
This article, listed in the final considerations before the dispositive, is likely related to the court's jurisdiction or procedure, supporting the judgment on admissibility and merits.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 60 PAmm

This article, listed in the final considerations before the dispositive, refers to the general admissibility of appeals to the Administrative Tribunal, which is relevant for the court's decision to rule on the merits.

art. 43 PAmm

This article, listed in the final considerations before the dispositive, is likely related to the procedure or form of the appeal, supporting the judgment on admissibility and merits.

art. 18 PAmm

This article, listed in the final considerations before the dispositive, is likely related to the court's jurisdiction or procedure, supporting the judgment on admissibility and merits.

art. 3 PAmm

This article, listed in the final considerations before the dispositive, is likely related to the scope or conditions of administrative appeal proceedings.

art. 2 PAmm

This article, listed in the final considerations before the dispositive, is likely related to the general scope of the Administrative Procedure Act.

art. 61 PAmm

This article, listed in the final considerations before the dispositive, is likely related to the general rules of procedure for the appeal.

art. 46 PAmm

This article, listed in the final considerations before the dispositive, is likely related to the evidence or investigation phase of the proceedings.

art. 41 LOC

This article, listed in the final considerations before the dispositive, concerns the publication of municipal assembly resolutions, which relates to the procedural issues discussed in the appeal.

art. 208 LOC

This article, listed in the final considerations before the dispositive, regulates the appeal process to the Council of State against municipal body decisions, which is central to the case's procedural history.

art. 209 LOC

This article, listed in the final considerations before the dispositive, is related to the procedure for appealing municipal decisions.

art. 28 PAmm

This article is cited as the basis for the determination of the court fee imposed in the dispositive order.

art. 43 PAmm

This article is listed as cited in the final considerations, potentially relating to the procedural handling of the appeal, which was rejected.

art. 66 LTF

Although the decision text uses 'tassa di giustizia' and cites 'art. 28 PAmm' for costs, and the instruction asks for costs provisions cited in the dispositive, no direct citation of a cost provision like Art. 66 LTF (Federal Supreme Court Act) is present in the orders. However, since the explicit costs order (2) must be covered, and no specific cost article from PAmm is listed *outside* of the context provided by the general citation list, I must check if any of the cited articles serve this function. Since 'art. 28 PAmm' was the basis for the fee, and it is mentioned in the final citation list, I will only list the cited provisions from the list that explicitly mandate the costs award.

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Testo completo

--- · --- · --- · --- · --- · --- · Incarto n. 52.2004.260 · Lugano 5 settembre 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino · Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 agosto 2004 di

L__________, , contro

la risoluzione 6 luglio 2004 (n. 3086) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa del ricorrente avverso la decisione con cui l'assemblea comunale di P__________ ha adottato alcune varianti del PR;

viste le risposte:

- 24 agosto 2004 del Consiglio di Stato;

- 30 agosto 2004 del municipio di L__________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'assemblea comunale di P__________ è stata convocata in seduta per il 26 marzo 2004;

che tra le varie trattande previste all'ordine del giorno figurava anche quella concernente alcune varianti del PR;

che il 26 marzo 2004, l'assemblea comunale ha approvato le varianti di PR, nel loro complesso, con 34 voti favorevoli, 6 astenuti e 1 contrario;

che la risoluzione è quindi stata pubblicata all'albo comunale;

che il 14 aprile 2004 L__________, cittadino attivo di P__________, ha impugnato la suddetta delibera dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che il ricorrente ha eccepito un serie di violazioni relative alla procedura di adozione del PR e al suo contenuto;

che con decisione 2 marzo 2004 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame;

che, in sostanza, il Governo ha rilevato che il ricorrente aveva sollevato prematuramente delle censure, le quali andavano proposte, se del caso, al momento della pubblicazione del PR;

che avverso la predetta pronunzia governativa L__________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarla insieme alla delibera assembleare del 26 marzo 2004;

che il ricorrente, oltre a ribadire le censure già sollevate dinnanzi all'Esecutivo cantonale, eccepisce pure la violazione di alcune disposizioni procedurali previste dalla LOC che ha portato alla deliberazione dell'assemblea comunale e alla pubblicazione all'albo della risoluzione adottata dal legislativo;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, mentre il municipio di L__________, nato nel frattempo dalla fusione di P__________ con altri comuni della regione, propone di dichiarare irricevibile il ricorso con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito;

considerato, in

diritto

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3);

che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, salvo che la legge non disponga altrimenti (art. 208 cpv. 1 LOC);

che l'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ha valore di principio generale; svariate leggi istituiscono tuttavia delle deroghe a questa regola per le materie da esse trattate;

che giusta l'art. 41 cpv. 1 LOC il presidente pubblica all'albo comunale, entro cinque giorni, le risoluzioni dell'assemblea comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso;

che per quanto concerne il PR, il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 2 e 3 LALPT);

che la prima pubblicazione, effettuata dal presidente del legislativo immediatamente dopo la deliberazione, è volta a permettere l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazioni della LOC, in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per giungere alla deliberazione dell'organo legislativo;

che la seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione del contenuto del PR innanzi al Consiglio di Stato dapprima ed al Tribunale della pianificazione del territorio poi (art. 35 cpv.

1 e 38 cpv. 1 LALPT): è in questa procedura che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti - la violazione delle disposizioni della LALPT concernenti il PR (cfr. STA 26 giugno 2003 in re Z. con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali);

che, in concreto, L__________ è insorto al Consiglio di Stato in occasione della prima pubblicazione della deliberazione con cui l'allora assemblea comunale di P__________ ha adottato le varianti di PR in discussione;

che le censure proposte nell'atto ricorsuale concernevano tuttavia alcune presunte violazioni della procedura prescritta dalla LALPT nonché il contenuto del PR; il ricorrente si è infatti lamentato della mancata informazione delle popolazione relativa alle varianti di PR giusta gli art. 32 e segg. LALPT, dell'inserimento di una stalla in zona edificabile, della problematica relativa ai posteggi in zona C__________ e della nuova zona a P__________ paese;

che, trattandosi di contestazioni riferite al PR e concernenti esclusivamente l'applicazione della LALPT, il Consiglio di Stato, anziché dichiarare irricevibile il ricorso, avrebbe di per sé dovuto respingerlo siccome fondato su censure improponibili in quanto premature; non mette comunque conto di riformare il giudizio censurato perché, nella sostanza, l'esito non cambierebbe;

che davanti a questo tribunale l'insorgente postula ora l'annullamento della decisione impugnata lamentando per la prima volta una serie di violazioni procedurali in materia LOC, mai sollevate dinnanzi al Consiglio di Stato (trattanda sulle varianti di PR proposta in 4 parti distinte contrariamente a quanto previsto dall'ordine del giorno e votata nel complesso; approvazione assembleare ottenuta senza la maggioranza dei 2/3 dei presenti; avviso all'albo comunale delle risoluzioni adottate tolto prima dei quindici giorni previsti dalla legge contenente diversi vizi di forma, segnatamente: carta non intestata, nessuna firma a convalida del contenuto, numero delle singole trattande errato e incompleto, nessuna indicazione dei presenti, dei votanti e dell'esito delle singole votazioni);

che in linea di massima le nuove eccezioni non modificano l'oggetto della lite; secondo certi indirizzi giurisprudenziali, condivisi da parte della dottrina, l'oggetto della lite non è in effetti determinato dalle eccezioni, ma dalle conclusioni, ossia dalle domande poste a giudizio, integrate, se necessario ai fini della sua individuazione, dai fatti su cui si fondano (DTF 25.9.1974 in re A. p. di L. = Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 484; Alfred Kölz, Kommentar zum VRG, Vorbem. §§ 19-28 n. 20; Chri-stoph Auer, Streitgegenstand und Rügeprinzip im Spannungsfeld der verwaltungsrechtlichen Prosessmaximen, Bern 1997, pag. 40);

che, in quest'ottica, le eccezioni sollevate dal ricorrente soltanto in questa sede non configurano nemmeno una nuova domanda, inammissibile in quanto contraria al divieto sancito dall'art. 63 cpv. 2 PAmm; la domanda posta a giudizio dall'insorgente rimane invero sempre quella di annullare la decisione dell'assemblea comunale ed il giudizio governativo che la conferma;

che, sempre da questo profilo, le nuove eccezioni non sono d'altro canto inammissibili siccome tardive; concernendo difetti rilevabili anche d'ufficio, la mancata contestazione in prima istanza non esplica in linea di massima conseguenze preclusive;

che le nuove censure possono tuttavia apparire inammissibili nella misura in cui si ammette che l'oggetto della lite non è definito soltanto dalle domande integrate semmai dai fatti, ma anche dalle contestazioni sollevate dall'insorgente in prima istanza (cfr. Auer, op. cit., pag. 181 seg.;

che la questione a sapere se ed eventualmente in che misura il cosiddetto principio di contestazione (Rügeprinzip) contribuisca a definire l'oggetto del ricorso a questo tribunale può rimanere comunque indecisa poiché le eccezioni sollevate soltanto in questa sede dall'insorgente vanno in ogni caso respinte siccome infondate:

- nel fatto che la trattanda n. 4, annunciata dall'ordine del giorno come *approvazione varianti del PR* sia stata trattata e discussa in quattro parti distinte e votata come un unico oggetto non è ravvisabile alcuna violazione del diritto; l'esame analitico è stato voluto dalla stessa assemblea in accoglimento di un'esplicita richiesta di un cittadino; il legislativo comunale ha inoltre statuito con chiarissime maggioranze dapprima su ogni singola modifica ed in seguito sul complesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dell'insorgente sulle modalità delle singole votazioni, per cui eccezioni sollevate soltanto ora appaiono palesemente contrarie al principio della buona fede;

- gli asseriti difetti di pubblicazione all'albo comunale delle deliberazioni assembleari non hanno impedito al ricorrente di esercitare il suo diritto di ricorso e non sono comunque tali da inficiarne la validità;

che la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato è del tutto conforme all'art. 28 PAmm; è posta a carico del soccombente ed è adeguatamente commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa;

che, in quanto ricevibile, il ricorso va dunque respinto, addebitando all'insorgente la tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede.

Per questi motivi,

visti la LALPT nonché gli art. 41, 208, 209 LOC, 2, 3, 18, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del ricorrente, che rifonderà al comune di L__________ un identico importo a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario