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52.2003.99 • TCA TI 52.2003.99 Generato dall'IA

Telecommunications Company v. Municipality (Building Permit Reinstatement for Antenna Installation)

Numero d'incarto 52.2003.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A telecommunications company appealed a governmental decision that revoked a building permit for installing a mobile phone facility, which included a significant technical cabinet and an antenna mast on a building roof, arguing the installation violated municipal height restrictions because the technical cabinet should be included in the overall building height calculation. The court ruled in favor of the permit holder, finding that the technical cabinet, despite not being a traditional building technical element, was extremely small relative to the roof size and did not generate a significant impact on surrounding properties or the landscape, thus satisfying the criteria for exclusion from the height computation in the absence of specific local regulations dictating otherwise, ultimately overturning the governmental decision and reinstating the original permit.

Regesto Legislator

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Art. 43 PAmm, Art. 46 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 43 RLE, Art. 21 cifra, Art. 5 NAPR; Telecommunications Company v. Municipality (Building Permit Reinstatement for Antenna Installation): The court ruled in favor of the permit holder, finding that the technical cabinet, despite not being a traditional building technical element, was extremely small relative to the roof size and did not generate a significant impact on surrounding properties or the landscape, thus satisfying the criteria for exclusion from the height computation in the absence of specific local regulations dictating otherwise, ultimately overturning the governmental decision and reinstating the original permit.

Parole chiave

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licenza per antenna di telefonia licenza edilizia comunale altezza massima dell'edificio abuso di impianti di telecomunicazioni proprietà immobiliare legittimazione a contestare licenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 43 PAmm
Cited in the first section of the reasoning (Considerato 1) to establish the active standing required for the appeal to be admissible.
Art. 46 PAmm
Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis, concerning timeliness.
Art. 18 PAmm
Cited in the first section of the reasoning (Considerato 1) to justify rendering the decision based on the file without further investigation.
Art. 43 RLE
Cited in the final decision's preamble regarding the law applicable to building regulations.
Art. 21 cifra
Nel caso concreto, l'art. 21 cifra 1 NAPR fissa in 22.70 m l’altezza massima delle costruzioni della zona R7.
Art. 5 NAPR
A differenza di altri ordinamenti comunali, le NAPR di __________ si limitano a rinviare - per quanto riguarda le definizioni dell’altezza degli edifici e del modo di misurarli - alle norme della LE e del RLE (art. 5 NAPR).
Art. 28 cpv. 3 RE
A differenza di altri ordinamenti comunali, le NAPR di __________ si limitano a rinviare - per quanto riguarda le definizioni dell’altezza degli edifici e del modo di misurarli - alle norme della LE e del RLE (art. 5 NAPR). L'art. 28 cpv.
Art. 83 cpv. 4 RE
Questa conclusione è indirettamente confermata dall'art. 83 cpv. 4 RE, citato dal Consiglio di Stato, a norma del quale *le antenne per apparecchi radio e televisione dovranno possibilmente essere collocate in modo da non nuocere all'estetica o al vicinato*.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LE

Cited in the final decision's preamble as part of the legal basis for competence, and implicitly used as the general law governing administrative procedures.

art. 40 LE

Cited in the final decision's preamble as part of the legal basis concerning building heights, which was the core issue resolved in favor of the appellant.

art. 43 RLE

Cited in the final decision's preamble regarding the law applicable to building regulations.

art. 5 NAPR di ______

Cited in the final decision's preamble regarding municipal regulations referenced in the judgment.

art. 21 NAPR di ______

Cited in the final decision's preamble regarding municipal regulations referenced in the judgment.

art. 1 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis.

art. 3 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis.

art. 18 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis, relating to judgment based on the file.

art. 28 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis.

art. 31 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis.

art. 43 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis, concerning active standing (legitimation).

art. 46 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis, concerning timeliness.

art. 60 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis.

art. 61 PAmm

Cited in the final decision's preamble as part of the administrative procedural law basis.

art. 43 PAmm

Cited in the first section of the reasoning (Considerato 1) to establish the active standing required for the appeal to be admissible.

art. 18 PAmm

Cited in the first section of the reasoning (Considerato 1) to justify rendering the decision based on the file without further investigation.

art. 61 PAmm

Cited in the final order (Point 2) for imposing costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 52.2003.99 · Lugano 18 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 marzo 2003 della

_RICO0 patrocinata da: avv. contro

la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 893), che ha accolto l'impugnativa inoltrata da __________ contro la risoluzione 4 novembre 2002, con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ la licenza edilizia per la realizzazione di un impianto per la telefonia mobile sul tetto dell'edificio sito al mapp. n. __________ RF di __________;

viste le risposte:

- 1° aprile 2003 del Consiglio di Stato;

- 18 aprile 2003 di __________;

- 25 aprile 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 22 febbraio 2002 la __________ (__________), qui ricorrente, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di installare una stazione di telefonia mobile sul tetto dell’edificio sito al mapp. n. __________ RF di __________ (zona R7). L’impianto si compone essenzialmente di un cassone tecnico di m 3.90 x 1.50 x

1.80 e di un palo alto m 8.00, al quale sono fissate tre antenne e otto parabole per la diffusione di segnali radio della nuova tecnologia UMTS.

Alla domanda di costruzione si è tempestivamente opposto il vicino __________, lamentando l’irregolarità della pubblicazione e contestando la conformità del progetto con le normative edilizie ed ambientali in vigore.

B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 4 novembre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo nel contempo l’opposizione del vicino.

C. Con giudizio 25 febbraio 2003, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa inoltrata contro di esso dall'opponente.

Il Governo ha ritenuto che l'intervento, sebbene conforme alla destinazione della zona e alle prescrizioni vigenti in materia di radioprotezione, non rispetti le normative comunali sulle altezze delle costruzioni. L’armadio tecnico, non assimilabile ad un corpo tecnico dell’edificio e *di dimensioni estremamente ragguardevoli,* andrebbe infatti computato sull’altezza dell’immobile, che risulterebbe così in contrasto con le norme di PR.

D. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

L'insorgente nega in sostanza che l’armadio tecnico costituisca un ingombro tale da esigere che sia computato sull'altezza dello stabile. S tratterebbe di una presenza trascurabile che non ingenera effetti negativi sui fondi vicini. I locali dell’edificio, soggiunge, sarebbero peraltro inadatti ad ospitare l’installazione in disamina. La decisione del Governo sarebbe priva di base legale. Esso avrebbe inoltre sostituito il proprio potere di apprezzamento a quello del municipio violando in tal modo l’autonomia comunale.

E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione perviene il resistente contestando succintamente le tesi dell'insorgente. Il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2. 2.1. Il limite d'altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono in maniera inscindibile alla funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario,

II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).

2.2. Nel caso concreto, l'art. 21 cifra 1 NAPR fissa in 22.70 m l’altezza massima delle costruzioni della zona R7.

A differenza di altri ordinamenti comunali, le NAPR di __________ si limitano a rinviare - per quanto riguarda le definizioni dell’altezza degli edifici e del modo di misurarli - alle norme della LE e del RLE (art. 5 NAPR). L'art. 28 cpv.

3 RE del 16 dicembre 1963, che, oltre all'altezza prevista per le singole zone, concedeva *unicamente una semplice torretta dell'altezza massima di m 1.50 per carrucole di sospensione*, è diventato inapplicabile in seguito all'entrata in vigore dell'attuale PR.

Ne consegue che a __________, per l’edificazione dei corpi tecnici fa stato la regola, elaborata dalla giurisprudenza cantonale, secondo la quale queste opere di sovrastruttura non soggiacciono a limiti di altezza fintanto che non determinano un ingombro rilevante dal profilo delle finalità perseguite dalle disposizioni relativa a questo parametro edilizio. Questa conclusione è indirettamente confermata dall'art. 83 cpv. 4 RE, citato dal Consiglio di Stato, a norma del quale *le antenne per apparecchi radio e televisione dovranno possibilmente essere collocate in modo da non nuocere all'estetica o al vicinato*.

2.3. Scostandosi dalle conclusioni dell’autorità comunale, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’armadio annesso all'antenna fosse *di dimensioni estremamente ragguardevoli*, tali da determinare, assieme al vicino corpo tecnico dell'immobile, un *impatto* che imporrebbe di computarlo sull'altezza dell'edificio sottostante. Esclusa la possibilità di configurarlo come un corpo tecnico, il Governo ne ha quindi dedotto che fosse contrario alle normative comunali in materia di altezza delle costruzioni.

La tesi appare palesemente insostenibile.

Un semplice, sommario esame dei piani permette di escludere che si possa ragionevolmente considerare l'impianto in contestazione *di dimensioni estremamente ragguardevoli.* Tanto meno si può affermare che il suo ingombro produca sui fondi circostanti effetti tali da esigere che sia computato sull'altezza dell'immobile.

L'armadio in oggetto è infatti lungo poco meno di 4.00, largo m 1.50 ed alto m 1.80. È posato su un tetto lungo quasi 30 m e largo oltre 13. Tanto in valori assoluti, quanto in termini relativi alle dimensioni del tetto, l'ingombro è semmai estremamente ridotto. Essendo collocato quasi al centro del tetto, in posizione arretrata rispetto al filo delle facciate, ad un'altezza di m 22.50 da terra, il suo impatto sui fondi circostanti sarà del tutto insignificante. Basti al riguardo considerare che qualora l'immobile venisse coperto da un tetto a falde, che per sua natura non sarebbe computabile sull'altezza dell'edificio, l'armadio vi verrebbe interamente conglobato.

La conclusione non muta nemmeno se si considera l'ingombro rappresentato dall'armadio assieme a quello costituito dal vicino corpo scale dell'edificio, che sporge dal tetto per un'altezza di m 1.40, occupando una superficie di circa 7 m x 4.

Visto di lato, ossia da est o da ovest, l'armadio, largo appena m 1.50, è infatti coperto dal retrostante manufatto. Non modifica dunque la percezione degli ingombri. Visto da nord o da sud, la sua lunghezza (m 3.90), pur sommandosi alla larghezza del corpo tecnico (m 4.00), modifica tale percezione, ma non la sovverte al punto da esigere che gli ingombri verticali di questi due corpi siano computati sull'altezza della costruzione sottostante. Nemmeno da questo profilo sussistono valide ragioni per considerare eccessive le ripercussioni che le volumetrie di queste due sovrastrutture ingenerano sui fondi circostanti.

È ben vero che l'armadio in contestazione, non servendo direttamente all'utilizzazione della costruzione sulla quale verrebbe ad insistere, non può essere considerato un corpo tecnico nel senso che comunemente viene attribuito a questo termine. In assenza di disposizioni specifiche del diritto comunale, volte a disciplinare i corpi tecnici degli edifici, limitandone le dimensioni, questa circostanza non permette tuttavia di accreditare le tesi dell'istanza inferiore. Non è invero dato di capire per qual motivo, il fatto che non si tratti di un corpo tecnico in senso stretto, dovrebbe permettere di concludere che l'impianto in esame si pone in contrasto con le normative comunali in materia di altezza delle costruzioni.

3. In esito alle considerazioni che precedono, avendo il resistente rinunciato a riproporre in questa sede le eccezioni, che aveva sollevato senza successo davanti al Consiglio di Stato, il ricorso può essere senz'altro accolto, annullando il giudizio governativo impugnato, siccome lesivo del diritto, e ripristinando la licenza edilizia rilasciata dal municipio all'insorgente.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 43 RLE; 5, 21 NAPR di __________; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 893) è annullata.

1.2. la licenza edilizia 4 novembre 2002, rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per l'installazione di un impianto per la telefonia mobile sul tetto dell’edificio sito al mapp. n. __________ RF è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del resistente, il quale rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario