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52.2003.83 • TCA TI 52.2003.83 Generato dall'IA

Residency Permit Revocation Review Barred by Untimely Appeal of New Criminal Finding

Numero d'incarto 52.2003.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual whose residency permit was revoked based on the finding that his marriage was fictitious and entered into solely to secure residency sought judicial review of the prior administrative decision upholding the revocation, arguing that a subsequent criminal court acquittal on related charges—which deemed the underlying marriage valid despite evidentiary issues like a forged document—invalidated the basis for the initial revocation. The administrative court dismissed the request for review as inadmissible because the grounds for review, stemming from the criminal proceedings, were discovered in October 2002, but the request was filed in March 2003, far exceeding the statutory fifteen-day deadline for seeking revision based on new criminal findings, leading to the rejection of the application and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 48 PAmm, Art. 99 CC, Art. 35 lett. c PAmm, Art. 36 PAmm, art. 28 PAmm, art. 21 PAmm; Residency Permit Revocation Review Barred by Untimely Appeal of New Criminal Finding: The administrative court dismissed the request for review as inadmissible because the grounds for review, stemming from the criminal proceedings, were discovered in October 2002, but the request was filed in March 2003, far exceeding the statutory fifteen-day deadline for seeking revision based on new criminal findings, leading to the rejection of the application and the imposition of costs.

Parole chiave

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ritiro dell'autorizzazione procedura di revisione penale titoli falsificati annullamento della cittadinanza agevolata domanda di revisione motivi probatori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 48 PAmm
The court dismissed the revision request based on the inadmissibility procedure outlined in this article.
Art. 99 CC
Art. 35 lett. c PAmm
che giusta l'art. 35 lett. c PAmm è dato il rimedio della revisione se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
Art. 36 PAmm
The court cited this article as the basis for declaring the revision request inadmissible due to being filed outside the statutory deadline.
art. 28 PAmm
Cited in the final orders preamble, likely related to the costs/fees assessment since the request was rejected.
art. 21 PAmm
Cited in the final orders preamble, likely related to general procedural rules or jurisdiction, as the request was rejected.
art. 47 PAmm
Cited in the final orders preamble, likely related to the rejection of the request for legal aid/free advocacy.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48 PAmm

The court dismissed the revision request based on the inadmissibility procedure outlined in this article.

art. 36 PAmm

The court cited this article as the basis for declaring the revision request inadmissible due to being filed outside the statutory deadline.

art. 28 PAmm

Cited in the final orders preamble, likely related to the costs/fees assessment since the request was rejected.

art. 21 PAmm

Cited in the final orders preamble, likely related to general procedural rules or jurisdiction, as the request was rejected.

art. 47 PAmm

Cited in the final orders preamble, likely related to the rejection of the request for legal aid/free advocacy.

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Testo completo

Incarto n. 52.2003.83 · Lugano 18 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di revisione 10 marzo 2003 di

__________ patrocinato dall'avv. __________ contro

la sentenza 5 luglio 2002 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 31 maggio 2002 inoltrato dall'istante avverso la decisione 28 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 26 luglio 1999 il cittadino iugoslavo (__________) __________ (1969) si è sposato a __________ con la cittadina croata __________ (1959), titolare di un'autorizzazione di domicilio;

che a seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 25 luglio 2002;

che l'11 febbraio 2002, la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha il seguente rapporto destinato al Ministero pubblico:

*"In riferimento alla richiesta pervenutaci, abbiamo provveduto ad interrogare le parti interessate.*

*Sostanzialmente __________ e __________, in data 26.07.1999 hanno contratto matrimonio fittizio presso il municipio di __________ con l'unico scopo di permettere all'uomo, che beneficiava di un permesso di asilante, di restare sul nostro territorio con regolare permesso di dimora. La donna ha ammesso di aver ricevuto dal __________ la somma di fr. 20'000.–, come risulta dal* contratto *allegato in copia al presente rapporto. Si precisa che il matrimonio non è mai stato consumato e che i due dal mese di giugno 2000 vivono separati. L'uomo pur mantenendo la dimora a __________, presso

la moglie, ha dichiarato di vivere praticamente* alla giornata*girovagando e pernottando dove gli capita da amici in massima parte connazionali"*;

che, fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione 28 febbraio 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a __________, perché aveva contratto un matrimonio fittizio e non adempiva più le condizioni per cui aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno;

che con decisione 5 luglio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la predetta decisione, fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dall'interessato nel corso del suo interrogatorio di polizia, e gli ha quindi fissato il 15 settembre 2002 quale termine per lasciare il territorio cantonale;

che con sentenza 25 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha prosciolto __________ e sua moglie __________ dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di infrazione alla LDDS rilevando che, indipendentemente da come si sono svolti realmente i fatti, il loro matrimonio era valido siccome adempiva le condizioni dell'art. 99 CC;

che il Pretore ha tuttavia deferito __________ al Ministero pubblico per falsità in documenti e sviamento della giustizia o denuncia mendace, perché nell'ambito del processo essa aveva ammesso di aver falsificato la firma del marito sul "contratto" menzionato nel rapporto di polizia;

che il 30 gennaio 2003 l'autorità zurighese competente in materia di polizia degli stranieri ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora e gli ha ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 28 febbraio 2003;

che con istanza di revisione 10 marzo 2003 __________ chiede a questo Tribunale di rivedere il predetto giudizio del 5 luglio 2002 e di rinnovargli il permesso di dimora annuale;

che a seguito della sentenza penale 25 ottobre 2002 egli sostiene ora di poter conservare il permesso di dimora, questo Tribunale avendo fondato il proprio giudizio sul "contratto", documento poi risultato falso;

che egli chiede inoltre di sospendere l'esecutività della precedente sentenza di questo Tribunale e, in via del tutto subordinata, di autorizzarlo provvisionalmente a soggiornare in Ticino pendente causa, postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

che l'istanza di revisione non è stata intimata alla controparte;

considerato, in

diritto

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione (RDAT 1983 N 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48);

che giusta l'art. 35 lett. c PAmm è dato il rimedio della revisione se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

che l'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. c PAmm;

che l'istanza in oggetto è irricevibile perché tardiva;

che, infatti, con sentenza 25 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano ha prosciolto, tra gli altri, __________ dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di infrazione alla LDDS, ponendo così fine al procedimento penale;

che proprio in questo procedimento è emersa l'esistenza dei fatti che l'istante oggi, a oltre quattro mesi di distanza e quindi in evidente dispregio del termine di 15 giorni fissato dall'art. 36 PAmm, adduce quale motivo di revisione;

che l'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa e l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari;

che la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, la domanda di revisione essendo palesemente destinata all'insuccesso sin dall'inizio;

che la tassa di giustizia commisurata alla temerarietà dell'istanza, segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 28, 35, 36, 47, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 600.– è a carico dell’istante.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario