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52.2003.58 • TCA TI 52.2003.58 Generato dall'IA

Construction Company Registration Requirement for Unified Project

Numero d'incarto 52.2003.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A construction company appealed a supervisory commission's order prohibiting it from continuing work on a residential villa project because the company was not registered as required by law for construction entrepreneurs, despite the company claiming its involvement was limited to urgent structural work costing less than the threshold for mandatory registration. The administrative court rejected the appeal, reasoning that the execution of construction work cannot be divided into lots to circumvent the law requiring registration for substantial construction activities, and thus the provisional suspension order was appropriate given that the work appeared to be part of a larger, unified building project by an unregistered entity.

Regesto Legislator

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Art. 15 cpv. 1 LEPIC, Art. 43 PAmm, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 2 LEPIC, Art. 4 cpv. 1 LEPIC; Construction Company Registration Requirement for Unified Project: The administrative court rejected the appeal, reasoning that the execution of construction work cannot be divided into lots to circumvent the law requiring registration for substantial construction activities, and thus the provisional suspension order was appropriate given that the work appeared to be part of a larger, unified building project by an unregistered entity.

Parole chiave

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imprese di costruzione obbligo di costruire registrazione di società obbligo di registrazione persona giuridica progetto esecutivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 15 cpv. 1 LEPIC
Art. 43 PAmm
Cited in the preliminary check regarding the active legal standing of the appellant.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;
Art. 18 cpv. 1 PAmm
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
Art. 2 LEPIC
Cited in the list of provisions considered, establishing that the exercise of the building contractor profession is subject to authorization.
Art. 4 cpv. 1 LEPIC
che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;
Art. 6 cpv. 2 RLEPIC
1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for charging costs when the challenged measure was appropriate at the time of its adoption.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 15 LEPIC

Cited in the preliminary check regarding the jurisdiction of the Administrative Court.

Art. 43 PAmm

Cited in the preliminary check regarding the active legal standing of the appellant.

Art. 46 PAmm

Cited in the preliminary check regarding the timeliness of the appeal.

Art. 18 PAmm

Cited in the preliminary check regarding the possibility of ruling based on the file without further investigation.

Art. 28 PAmm

Cited as the basis for charging costs when the challenged measure was appropriate at the time of its adoption.

Art. 60 e 61 PAmm

Cited among the legal provisions considered by the court (though their specific application in the operative part is not detailed beyond costs/procedure).

Art. 4 LEPIC

Cited in the list of provisions considered, underpinning the legal obligation for registered construction enterprises.

Art. 6 RLEPIC

Cited as the basis for the rule prohibiting the division of works into lots to circumvent the law.

Art. 3 PAmm

Cited among the legal provisions considered by the court.

Art. 2 LEPIC

Cited in the list of provisions considered, establishing that the exercise of the building contractor profession is subject to authorization.

Art. 60 e 61 PAmm

Cited among the legal provisions considered by the court (related to appeal procedure, though not explicitly the ground for rejection).

Art. 60 e 61 PAmm

Cited among the legal provisions considered by the court.

Art. 60 e 61 PAmm

Cited among the legal provisions considered by the court.

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Testo completo

Incarto n. 52.2003.58 · Lugano 28 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 della

contro

la decisione 14 febbraio 2003 della Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all’insorgente di proseguire i lavori in corso sulla part. no. __________ RF di __________ __________;

vista la risposta 12 marzo 2003 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con licenze edilizie 28 giugno 2000 e 4 dicembre 2001, quest’ultima relativa ad una domanda di variante in sanatoria, il municipio di __________ __________ ha autorizzato __________ __________ __________ a realizzare una villa sulla part. no. __________ RF, di sua proprietà;

che il 19 giugno 2002, preso atto che le opere da impresario costruttore relative al suddetto edificio venivano eseguite da una ditta non iscritta all’albo delle imprese, la CV-LEPIC ha vietato alla stessa di proseguire i lavori;

che il 14 febbraio 2003, constatata la presenza sul cantiere delle maestranze di un’ulteriore ditta non iscritta all’albo, la __________, la CV-LEPIC ha ordinato anche a questa impresa di non continuare i lavori;

che avverso il predetto provvedimento, la __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

che l’insorgente adduce di essersi limitata ad erigere d’urgenza tre muri di sostegno del corpo adibito a garage, per contenere il franamento della scarpata retrostante, con un costo complessivo di fr. 22'000.--;

che all’accoglimento dell’impugnativa si oppone la CV-LEPIC, sostenendo che, indipendentemente dall’entità delle opere commissionate all’insorgente, il committente non può suddividere in vari lotti lavori importanti, al fine di sottrarli all’applicazione della legge;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.15 cpv. 1 LEPIC), la legittimazione attiva dell'insorgente certa (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 PAmm);

che nel canton Ticino l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);

che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura;

che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);

che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);

che l'ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare l'aggravarsi dei momenti di contrasto con il diritto applicabile, fintanto che venga eventualmente vietata ad un'impresa, con decisione di merito, l'esecuzione di una determinata opera edilizia;

che la PAmm pone quale unica condizione per l'adozione di misure provvisionali, l'opportunità delle stesse; occorre comunque che, nel quadro di un esame di mera apparenza, siano rese verosimili il buon fondamento del provvedimento di merito e la rilevanza del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21, n. 1 ss);

che un ordine provvisionale di sospensione dei lavori ha ragion d'essere fintanto che le opere non siano portate a compimento, rispettivamente fintanto che il divieto di eseguire le stesse non cresca in giudicato;

che, nella specie, per quanto è deducibile dalla documentazione agli atti, l’attività prestata dalla ditta ricorrente è riconducibile al complesso delle opere da impresario relative alla realizzazione di una nuova casa d’abitazione monofamiliare di ragguardevoli dimensioni;

che, con ogni verosimiglianza, proprio per il carattere organico e unitario del progetto edificatorio, indipendentemente dall’effettivo valore delle prestazioni fornite dall’insorgente, l’esecuzione di determinate opere da parte della stessa configura una violazione del divieto di suddividere in lotti i lavori, al fine di eludere l’appli-cazione della legge;

che, di conseguenza, il provvedimento di sospensione dei lavori appare, in via provvisionale, opportuno e giustificato, nella misura in cui le opere non sono nel frattempo state portate a compimento;

che il ricorso va pertanto respinto, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto;

che la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell'insorgente, ritenuto che, quand'anche fosse divenuto successivamente privo d'oggetto, al momento della sua adozione il provvedimento impugnato risultava comunque ineccepibile (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario