Bidder Exclusion Upheld for Failure to Provide Specific Labor Compliance Documentation in Public Tender
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal against the exclusion of a bidder from a public tender for supplying granite curbs for road works because the bidder failed to submit the required declarations regarding payment of professional contributions and compliance with the specific collective labor agreement (CCL) for the granite and natural stone industry, instead submitting documentation related to a more general national construction contract. The court upheld the exclusion, reasoning that public tender regulations mandate the timely submission of complete documentation proving compliance with all specified labor and collective agreement provisions, and the failure to provide the specifically requested documents or adequate substitute evidence preventing verification of compliance with the relevant CCL constitutes a significant formal deficiency leading to mandatory exclusion, regardless of whether the specific CCL has general mandatory status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 5 lett. c LCPubb, Art. 30 RLCPubb, Art. 26 cpv. 1 LCPubb, Art. 25 LCPubb; Bidder Exclusion Upheld for Failure to Provide Specific Labor Compliance Documentation in Public Tender: The court upheld the exclusion, reasoning that public tender regulations mandate the timely submission of complete documentation proving compliance with all specified labor and collective agreement provisions, and the failure to provide the specifically requested documents or adequate substitute evidence preventing verification of compliance with the relevant CCL constitutes a significant formal deficiency leading to mandatory exclusion, regardless of whether the specific CCL has general mandatory status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article likely governs the appeal process or competence, as the decision explicitly rejects the appeal based on its provisions.
This article concerns the exclusion of bidders who fail to respect the principles set forth in Art. 5 letter c, which is the core issue leading to the rejection of the appeal.
This article mandates the contracting authority to award contracts only to bidders who guarantee compliance with obligations regarding social institutions, taxes, and labor/collective agreement provisions, justifying the initial exclusion.
This article deals with the formal completeness of offers and the exclusion of offers with relevant formal deficiencies, which was the basis for the administrative decision being challenged.
This article details the documentation required from competitors (declarations regarding professional contributions and compliance with Collective Labour Agreements), the lack of which triggered the exclusion.
This procedural rule allows the administrative tribunal to decide the matter based on the files without further investigation (istruttoria), as stated in the reasoning for admissibility.
This article governs the allocation of court costs, as the judgment imposes the costs on the appellant following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 52.2003.49 · Lugano 26 maggio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2003 della
__________ contro
la decisione 22 gennaio 2003 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, che nell'ambito della gara d'appalto concernente la fornitura delle delimitazioni in granito per i lavori di sistemazione del tratto stradale __________ nei comuni di __________ e __________ (lotto __________) ha escluso dalla procedura la ditta __________ di __________;
viste le risposte:
- 20 febbraio 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
- 24 febbraio 2003 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
- 27 febbraio 2003 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con bando __________ (FU n. __________ p. __________) la Divisione delle costruzioni (DC) del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione della fornitura delle delimitazioni in granito necessarie alla sistemazione del tratto stradale __________ nei comuni di __________ e __________ (lotto __________);
che gli atti di gara (CPN 102) chiedevano tra l'altro ai concorrenti di allegare all'offerta una serie di dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di determinati contributi, in particolare quelli professionali (pos. 252.100 a), nonché documenti attestanti il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per la categoria (dichiarazione della Commissione paritetica; pos. 252.100 b), pena l'esclusione dalla gara;
che al concorso hanno preso parte sei ditte, tra cui la __________ di __________, con un'offerta di fr. 85'630.25, e la __________ di __________, con un'offerta di fr. 91'911.40;
che il 22 gennaio 2003 la DC ha aggiudicato i lavori alla __________, escludendo nel contempo l'offerta della __________ poiché la ditta non aveva fornito la dichiarazione di pagamento dei contributi professionali e non aveva prodotto la dichiarazione di rispetto del CCL relativa alla categoria "granito e pietre naturali";
che contro la decisione di esclusione dalla gara la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha addotto non aver volutamente sottoscritto il CCL-TI vigente nel ramo del granito e della pietra naturale, ma di rispettare appieno le disposizioni del contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), come provato dall'attestazione della commissione paritetica cantonale prodotta in allegato all'offerta;
che il CNM, dichiarato d'obbligatorietà generale con apposito decreto del Consiglio federale, è più favorevole socialmente del CCL granito e al contrario di quest'ultimo - che impone il pagamento di contributi professionali in gran parte destinati ai sindacati - non prevede che in Ticino si debbano applicare le disposizioni concernenti i fondi di coordinamento;
che in sostanza, a mente della ricorrente, l'osservanza del CNM sarebbe sufficiente per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL vigenti nel Cantone per categorie di arti e mestieri preteso dalla LCPubb;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti l'ULSA e la __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva dell'insorgente nella misura in cui avversa la decisione della DC di escluderla dalla procedura; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'art. 5 lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, così come il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL;
che al fine di assicurare l'osservanza della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi professionali (cpv. 1) e il rispetto dei CCL vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa (cpv. 5);
che riguardo alla portata di tali disposizioni, questo Tribunale ha già avuto modo di segnalare alla ricorrente che se da un lato l'aggiudicazione di una commessa non può essere di principio subordinata all'adesione di un CCL, dall'altro i concorrenti devono comunque dimostrare di ossequiare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti nello specifico settore dell'appalto messo a concorso; all'occorrenza, sottoponendo all'autorità i documenti attestanti le condizioni di lavoro che essi riservano alle proprie maestranze (contratti di lavoro ecc.), allo scopo di permettere a quest'ultima di verificare - direttamente o attraverso la consultazione della competente commissione paritetica - la loro rispondenza con quelle del CCL di riferimento (STA 6 febbraio 2002 in re G.M. SA);
che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2); per principio, l'omessa produzione di documenti richiesti dal capitolato si configura come una lacuna formale rilevante, che comporta l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione;
che l'art. 25 LCPubb prevede inoltre esplicitamente l'esclusione dalla procedura degli offerenti che non rispettano i principi sanciti dall'art. 5 lett. c della legge medesima;
che nel caso concreto, ai concorrenti si chiedeva espressamente di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi professionali e il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per la categoria (industria del granito e delle pietre naturali);
che il capitolato avvertiva i concorrenti che la mancata produzione anche di un solo documento richiesto avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che la ricorrente ha esibito unicamente una dichiarazione della CPC edilizia e genio civile comprovante l'osservanza delle disposizioni prevista dal CNM e dal CCL-TI vigenti nel ramo edile e del genio civile;
che siffatto certificato non risponde alle esigenze del capitolato;
che la ricorrente non ha neppure offerto materiale sostitutivo, ovvero documenti atti a comprovare le condizioni di lavoro riservate alle sue maestranze; così facendo ha impedito al committente di verificare - direttamente o attraverso la consultazione della competente commissione paritetica - la loro rispondenza con quelle garantite dal CCL del granito;
che la decisione della DC di escludere dalla gara l'offerta trasmessale dalla __________ appare pertanto legittima, atteso che la ricorrente non ha provato di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro previste dal CCL del granito e delle pietre naturali valevole per il Canton Ticino; non spettava al committente esperire autonomamente accertamenti in merito;
che il fatto che in Ticino il CCL dell'industria del granito e delle pietre naturali non abbia obbligatorietà generale non è di rilievo; in sede di aggiudicazione di una commessa pubblica il committente può difatti, legittimamente, pretendere il rispetto di un determinato CCL anche in assenza di un tale vincolo (DTF 124 I 107, consid. 2e; STA 6 febbraio 2002 in re G.M.SA);
che sulla scorta di quanto precede il gravame va respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto e da accertamenti incompleti di fatti giuridicamente rilevanti;
che la tassa di giudizio segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 5, 25, 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario