Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2003.368 • TCA TI 52.2003.368 Generato dall'IA

Former Executive vs. State Council on Municipal Member Conduct Criticism

Numero d'incarto 52.2003.368
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant, a former municipal executive, challenged a State Council resolution that rejected their intervention request alleging that other municipal members violated the duty of discretion by circulating a letter criticizing the appellant's conduct and having it reach the press and the municipal legislative body. The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the State Council's decision, which merely upheld the initial finding that the letter did not constitute a violation of secrecy rules regarding internal discussions, did not alter the appellant's pre-existing legal situation, which is a prerequisite for active standing to appeal decisions made by the State Council acting in its supervisory capacity over municipalities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 104 LOC, Art. 3 PAmm, Art. 60 cpv. 1 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 207 cpv. 1 LOC, Art. 207 cpv. 2 LOC; Former Executive vs. State Council on Municipal Member Conduct Criticism: The administrative court dismissed the appeal as inadmissible because the State Council's decision, which merely upheld the initial finding that the letter did not constitute a violation of secrecy rules regarding internal discussions, did not alter the appellant's pre-existing legal situation, which is a prerequisite for active standing to appeal decisions made by the State Council acting in its supervisory capacity over municipalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione del comune legittimazione a ricorrere esecutivo potere di apprezzamento amministrativo rielezione di pubblici dipendenti stato richiedente ricorso contro una decisione governativa che respinge un'istanza d'intervento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104 LOC
Cited among the applicable provisions for the decision, although the appeal was rejected on procedural grounds (lack of active standing).
Art. 3 PAmm
1.Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).
Art. 60 cpv. 1 PAmm
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
Art. 60 PAmm
Cited among the applicable provisions for the decision, relating to the admissibility of appeals to the Administrative Tribunal.
Art. 207 cpv. 1 LOC
2.Le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono per principio inappellabili (art. 207 cpv. 1 LOC).
Art. 207 cpv. 2 LOC
Cited among the applicable provisions for the decision, relating to the right to appeal decisions made by the Council of State as supervisory authority.
Art. 28 PAmm
Cited in the final orders to impose court costs on the appellant based on losing the case.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 111 Ia 282
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 28 PAmm

Cited in the final orders to impose court costs on the appellant based on losing the case.

art. 60 PAmm

Cited among the applicable provisions for the decision, relating to the admissibility of appeals to the Administrative Tribunal.

art. 207 cpv. 2 LOC

Cited among the applicable provisions for the decision, relating to the right to appeal decisions made by the Council of State as supervisory authority.

art. 104 LOC

Cited among the applicable provisions for the decision, although the appeal was rejected on procedural grounds (lack of active standing).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2003.368 · Lugano 10 settembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario: · Stefano Rossi

statuendo sul ricorso 4 novembre 2003 di

RI1 patrocinato da: PA1 contro

la risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433) con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento, presentata dall'insorgente il 17 aprile 2003, relativa alla violazione dell'obbligo di discrezione e riserbo da parte dei municipali di __________;

viste le risposte:

-

18 novembre 2003 del municipio di __________;

-

18 novembre 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. RI1, che all'epoca dei fatti era membro del municipio d'__________, è stato in sostanza rimproverato dal medesimo esecutivo comunale, con lettera 9 aprile 2002, di essere all'origine di un clima politico intollerabile.

La missiva, indirizzata al municipale interessato, è stata trasmessa in copia pure al presidente del consiglio comunale, al Consiglio di Stato e alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni (SEL). La suddetta comunicazione è pervenuta anche alla stampa.

B. A seguito di tali fatti, il 17 aprile 2003 RI1 ha inoltrato un'istanza d'intervento presso le autorità cantonali, ritenendo che la divulgazione dello scritto a persone estranee al municipio violasse l'obbligo di discrezione a cui sono astretti i membri dell'esecutivo.

C. Dopo una serie di vicissitudini che non occorre qui rievocare, la suddetta istanza d'intervento è stata evasa dal Consiglio di Stato, nella sua funzione di autorità di vigilanza, con risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433).

L'Esecutivo cantonale ha respinto l'istanza del ricorrente, ritenendo che le esternazioni espresse nella lettera 9 aprile 2002 non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC, dato che si limitavano a denunciare un clima politico assai teso. Dalla lettera non emergerebbero informazioni di carattere personale su discussioni, apprezzamenti o simili, espressi nelle sedute di municipio.

Cionondimeno, il Consiglio di Stato ha censurato la scelta del municipio di trasmettere la missiva al presidente del consiglio comunale, non essendo affidati al legislativo dei compiti di vigilanza sull'esecutivo per aspetti quali quelli accennati.

D. RI1 si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della risoluzione 14 ottobre 2003 (n. 4433) del Consiglio di Stato ed il conseguente avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei municipali firmatari della lettera 9 aprile 2002, per violazione dell'art. 104 LOC. Il fatto di aver trasmesso la missiva, contenente *"apprezzamenti di carattere manifestamente personale"* indirizzati al qui ricorrente, al presidente del consiglio comunale - circostanza censurata dal Consiglio di Stato - costituirebbe una violazione dell'obbligo di discrezione dei membri di municipio. A seguito di tale agire, si sarebbe altresì verificata una "fuga di notizie", approdata ai quotidiani.

E. Il municipio, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito, si oppone all'accoglimento dell'impugnativa. Ad identica conclusione perviene il Consiglio di Stato, che si astiene dal formulare osservazioni.

F. Con scritto

25 novembre 2003, il ricorrente rende noto che - dall'inizio del 2003 - __________ è subentrato a __________ nella carica di municipale ed in tale veste avrebbe preso parte alle risoluzioni municipali relative alla presente fattispecie. Tra il ricorrente e __________ sarebbero intercorse delle vertenze penali ed amministrative.

Considerato, in

diritto

1.Prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm).

Da questo profilo, va ricordato che il ricorso a questo tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del Consiglio di Stato è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm; Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2 e rimandi).

2.Le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono per principio inappellabili (art. 207 cpv. 1 LOC). Ha tuttavia

diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune (art. 207 cpv. 2 LOC).

Anche il denunciante può essere legittimato ad impugnare la decisione dell’autorità di vigilanza. La potestà ricorsuale non gli deriva tuttavia dalla sua qualità di denunciante. Ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva occorre che dimostri l’esistenza di una lesione dei propri legittimi interessi: tale lesione deve derivare al ricorrente dalla decisione dell’autorità di vigilanza. La legittimazione attiva ad impugnare decisioni di questa autorità davanti al Tribunale cantonale amministrativo è data, di principio, unicamente a coloro che subiscono un pregiudizio in conseguenza della stessa. In pratica, occorre che l’insorgente dimostri che la decisione dell’autorità di vigilanza è venuta a modificare, a proprio svantaggio, la situazione giuridica preesistente alla denuncia (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 N. 19; STA 15.2.2001 in re C.; STA 26.10.2001 in re M. e G.).

3.Nel caso in esame, la decisione governativa impugnata non modifica minimamente la situazione giuridica preesistente del ricorrente. In effetti, come egli stesso sottolinea nell’impugnativa, il Consiglio di Stato si è limitato a respingere l'istanza d'intervento ritenendo che le esternazioni censurate non configurassero una violazione dell'art. 104 LOC in quanto si limiterebbero a denunciare un clima politico teso senza riferire il contenuto delle discussioni delle sedute di municipio. Il Governo non è infatti intervenuto nel senso chiesto dal ricorrente ed ha lasciato la situazione in pratica immutata, malgrado abbia giudicato inopportuna la scelta del municipio di trasmettere la missiva contestata al presidente del consiglio comunale. In queste condizioni, la legittimazione attiva del ricorrente va negata ai sensi della giurisprudenza citata. Una soluzione diversa equivarrebbe ad ammettere che le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in virtù dei poteri d’imperio e di vigilanza che gli competono possono essere sindacate da un’autorità giudiziaria, ciò che si è proprio voluto evitare disponendo, all’art. 207 cpv. 2 LOC, il principio d’inappellabilità delle decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza (Verbali GC, Sess. Ord. prim. 1966, p. 968; Eros Ratti, Il comune – organizzazione politica e funzionamento, Vol. III, Ed. 1989, p. 1879).

4.Da quanto precede consegue che il ricorso va dichiarato irricevibile. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.

28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 104, 207 LOC; 3, 28, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso èirricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario