Property Owner Appeal of Denied Retroactive Building Permit for Unauthorised Extension
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed the denial of a retroactive building permit for an unauthorized house extension, which was denied by the municipality and upheld by the State Council due to violations of zoning indices and minimum distance requirements from a neighboring property and a forest. While the court acknowledged that the extension violated the minimum distance from the forest, it noted that the appellant subsequently acquired a portion of the adjacent land resolving the boundary issues, and the cantonal authority and municipality agreed that the remaining deviation from the forest distance was minimal and did not warrant restoration measures, leading the administrative court to resolve the appeal based on these developments, effectively allowing the situation to stand without imposing a judicial fee but requiring the appellant to reimburse costs to the municipality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 6 LCFo, art. 21 LE, art. 18 PAmm, art. 28 PAmm; Property Owner Appeal of Denied Retroactive Building Permit for Unauthorised Extension: While the court acknowledged that the extension violated the minimum distance from the forest, it noted that the appellant subsequently acquired a portion of the adjacent land resolving the boundary issues, and the cantonal authority and municipality agreed that the remaining deviation from the forest distance was minimal and did not warrant restoration measures, leading the administrative court to resolve the appeal based on these developments, effectively allowing the situation to stand without imposing a judicial fee but requiring the appellant to reimburse costs to the municipality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article regulated the minimum distance from the forest, which was the substantive issue regarding the requested building permit.
Cited in the preamble to the orders, concerning the court's jurisdiction.
Cited in the preamble to the orders, relating to the procedure for handling the appeal.
Cited in the preamble to the orders, likely concerning the requirements or conduct of the appeal proceedings.
Cited in the preamble to the orders, relating to the general conduct or documentation of the proceedings.
Cited in the preamble to the orders, regarding the allocation of procedural costs.
Cited in the preamble to the orders, regarding the allocation of procedural costs (specifically related to the justice fee, which was waived in order 2).
Cited in the preamble to the orders, related to the general administrative procedure before the court.
Testo completo
Incarto n. 52.2003.343 · Lugano 8 agosto 2005 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di
RI 1 patrocinato da: PA 2 contro
la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4168) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 giugno 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato all'insorgente il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento della sua casa d'abitazione (part. 77);
viste le risposte:
- 17 ottobre 2003 del Dipartimento del territorio;
- 27 ottobre 2003 del municipio di CO 4;
- 4 novembre 2003 del Consiglio di Stato;
- 15 novembre 2003 di CO 1, CO 2 e CO 3;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 10 aprile 2003 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 4 la licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento della sua casa d'abitazione che aveva eseguito abusivamente nei mesi precedenti;
che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, nonché CO 1, CO 2 e CO 3, proprietari del fondo contermine (part. 78), che vi hanno ravvisato una violazione degli indici e della distanza minima dal confine verso la loro proprietà, rispettivamente verso il bosco che la ricopre in larga misura;
che con decisione 23 giugno 2003 il municipio ha negato la licenza richiesta, accogliendo le opposizioni dell'autorità cantonale e dei vicini;
che con giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1; anche il Governo ha ritenuto che l'ampliamento disattendesse gli indici e le distanze dal confine, rispettivamente dal bosco;
che contro il predetto giudizio il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio ed i vicini per motivi che non occorre qui illustrare;
che nelle more del giudizio il ricorrente ha acquistato dai vicini opponenti una porzione di 121 mq della part. 78; in sede di sopralluogo le parti hanno dato atto che questa transazione risolveva i problemi di indice e di distanze;
che in quella occasione l'autorità cantonale ed il municipio hanno altresì riconosciuto che la difformità dell'ampliamento per rapporto alla distanza minima dal bosco era minima ed insufficiente a giustificare una misura di ripristino; preso atto di questo impegno, il ricorrente si è dichiarato disposto a ritirare il ricorso non appena fosse stata perfezionata la compravendita;
che con scritto 25 luglio 2005 il ricorrente ha chiesto di procedere come stabilito in sede di udienza, facendo tuttavia presente che la licenza gli doveva comunque essere rilasciata;
considerato, in
diritto
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine, pacifiche essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 43 PAmm);
che la licenza chiesta in sanatoria dal ricorrente non può di principio essere rilasciata perché l'ampliamento realizzato abusivamente disattende la distanza minima dal bosco prescritta dall'art. 6 LCFo; entro questi limiti il giudizio impugnato va confermato;
che tutt'al più si potrebbe verificare se non possa essere rilasciata per quella parte di costruzione che rispetta l'arretramento prescritto;
che non mette tuttavia conto di indagare ulteriormente in tal senso, poiché l'autorità cantonale ed il municipio, considerata la scarsa rilevanza della difformità, hanno chiaramente dichiarato di rinunciare all'adozione di misure di ripristino;
che il ricorso può dunque essere evaso ai sensi dei considerandi;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili al comune sono poste a carico dell'insorgente nella misura da questi riconosciuta.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è evaso come ai considerandi.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà al comune di CO 4 fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
terzi implicati · 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 4 patrocinato da: PA 1 5. CO 5 6. CO 6
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario