Foreign National Residency Permit Renewal After Marital Separation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA foreign national, whose residence permit was based on marriage to a citizen, appealed the refusal to renew her permit after separating from her husband, with lower authorities finding the continued request abusive because the marriage was effectively over and the husband intended divorce. The administrative court accepted the appeal and annulled the prior decisions, remanding the matter to the initial permitting authority for further investigation because the Federal Tribunal found the previous court's failure to fully ascertain the facts regarding the continued marital relationship violated the right to be heard, requiring a complete evidentiary process to determine if the applicant was improperly relying on a formal marriage solely to maintain residency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 cpv. 2 Cost, Art. 65 PAmm, Art. 7 cpv. 1 prima, Art. 31 PAmm, art. 1, 4, 7 LDDS, art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; Foreign National Residency Permit Renewal After Marital Separation Appeal: The administrative court accepted the appeal and annulled the prior decisions, remanding the matter to the initial permitting authority for further investigation because the Federal Tribunal found the previous court's failure to fully ascertain the facts regarding the continued marital relationship violated the right to be heard, requiring a complete evidentiary process to determine if the applicant was improperly relying on a formal marriage solely to maintain residency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for annulling the contested decision and remitting the case due to incomplete factual determination (inferred from the acknowledgement that this article justifies the procedural action taken in order 2).
Cited in the final orders as the basis for awarding costs/indemnities to the appellant.
Cited in the preamble to the orders, relating to the substantive law concerning residence permits, which grounds the overall decision to accept the appeal.
Cited in the preamble to the orders, related to the jurisdiction or admissibility of the appeal before the Federal Tribunal, which is relevant background for the decision.
Cited in the preamble to the orders, relating to the law concerning aliens, relevant to the substantive issue.
Cited in the preamble to the orders, related to procedural aspects of the cantonal administrative review.
Cited in the preamble to the orders, related to the procedural grounds for remitting the case, which is implemented in order 2.
Cited in the preamble to the orders, related to the procedural grounds for remitting the case, which is implemented in order 2.
Cited in the preamble to the orders, related to the procedural grounds for remitting the case, which is implemented in order 2.
Testo completo
Incarto n. 52.2003.342 · Lugano 20 ottobre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2003 di
__________ patrocinata dall'avv. __________ Contro
la risoluzione 10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 21 gennaio 2003 del Consiglio di Stato;
- 23 gennaio 2003 del Dipartimento delle istituzioni;
richiamata la sentenza 25 settembre 2003 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il __________ la cittadina lettone __________ si è sposata a __________ con __________, di nazionalità elvetica, ottenendo per questo motivo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 18 dicembre 2002;
che il 15 ottobre 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora alla ricorrente, perché dal 30 marzo 2001 ella non viveva più insieme al marito e quest'ultimo era intenzionato a chiedere il divorzio, ritenendo in tal modo manifestamente abusivo da parte dell'interessata appellarsi al matrimonio per poter continuare a dimorare sul territorio svizzero (art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS);
che la suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale cantonale amministrativo, quest'ultimo ritenendo ininfluenti per il giudizio l'assunzione delle prove testimoniali offerte dall'insorgente volte ad appurare i motivi che hanno portato quest'ultima a costituirsi una residenza propria e a chiarire la natura dei rapporti con il marito;
che con sentenza 25 settembre 2003, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di
diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, previo completamento dell'accertamento dei fatti;
che, secondo l'alta Corte federale, l'apprezzamento anticipato delle prove cui era pervenuto il Tribunale cantonale amministrativo disattendeva l'art. 29 cpv. 2 Cost (violazione del diritto di essere sentito);
che il Tribunale federale ha rilevato come dagli atti non si evinceva con la necessaria chiarezza l'esistenza di una rottura definitiva del vincolo coniugale e che occorreva pertanto indagare ulteriormente sulla natura delle relazioni tra i coniugi __________;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati per economia di giudizio direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché statuisca nuovamente sul gravame previo completamento, come indicato dal Tribunale federale, degli accertamenti necessari al fine di determinare se l'insorgente abusa dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, richiamandosi ad un matrimonio esistente solo formalmente, all'unico scopo di poter continuare a beneficiare dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera;
che non rientra infatti nei compiti primari di questo Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle autorità inferiori, in particolare dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm);
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata nel gravame diviene priva di oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione
10 dicembre 2002 (n. 5979) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 15 ottobre 2002 (ST 235) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
2. Gli atti sono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.– a titolo di ripetibili.
5. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario