Appeal Against Governmental Decision on Waste Disposal Fee and Administrative Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a governmental decision that overturned a municipal resolution imposing a waste disposal fee and awarded the litigant administrative costs, challenging both the initial fee imposition and the subsequent award of costs. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible as untimely concerning the initial resolution imposing the fee, but it accepted the appeal against the cost award because the municipality's request for cost reimbursement, framed as a request for clarification or alternatively a request for revision, should have been addressed through the ordinary appeal process before the decision became final. Since the requirements for extraordinary revision were not met, the court annulled the decision granting costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 35 PAmm, Art. 4 PAmm, art. 60 cpv. 1 PAmm; Appeal Against Governmental Decision on Waste Disposal Fee and Administrative Costs: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible as untimely concerning the initial resolution imposing the fee, but it accepted the appeal against the cost award because the municipality's request for cost reimbursement, framed as a request for clarification or alternatively a request for revision, should have been addressed through the ordinary appeal process before the decision became final. Since the requirements for extraordinary revision were not met, the court annulled the decision granting costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for deeming the appeal admissible in part (against the resolution of January 8, 2003).
Cited to confirm the administrative court's competence.
Cited to confirm the appellant's standing (legittimazione attiva).
Cited as the procedural basis allowing the case to be decided based on the documents without further investigation.
Cited in relation to the court's general procedural powers, although the court ultimately found it inapplicable to the specific facts regarding transmission.
Cited in the final deliberation list, but its specific application in the dispositive orders is related to the overall appeal process which results in acceptance/rejection.
Cited in the final deliberation list, likely related to the overall procedural framework for appeal review.
Although extensively discussed regarding revision, it does not form the basis of the final order, which accepted the appeal based on timeliness concerning the second decision.
Cited in the final deliberation list concerning procedural transfer rules.
Cited in the final deliberation list, confirming the appellant's standing.
Testo completo
Incarto n. 52.2003.30 · Lugano 31 ottobre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 (n. 118) del Consiglio di Stato che ha accolto l'istanza di revisione presentata dal comune di __________ avverso la risoluzione 12 novembre 2003 in materia di tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti per l'anno 2002;
viste le risposte:
- 7 febbraio 2003 del comune di __________;
- 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 12 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________ __________ avverso la risoluzione 2 settembre 2002 con la quale il municipio di __________ gli ha imposto il pagamento di una tassa di fr. 100.- per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2002;
che malgrado che il comune di __________ fosse rappresentato da un legale, il Governo non gli ha assegnato ripetibili;
che con lettera 23 novembre 2002 l'autorità comunale, per mezzo del proprio patrocinatore, ha chiesto all'Esecutivo cantonale di *"completare le decisioni, emettendo le necessarie decisioni a complemento su questa ulteriore domanda di giudizio. La presente vale in subordine quale domanda di revisione delle decisioni"*;
che l'8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato, trattando la richiesta alla stregua di una domanda di revisione l'ha accolta ed ha riconosciuto all'istante un'indennità per ripetibili pari a fr. 300.-;
che avverso tale risoluzione __________ __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento sia della risoluzione 12 novembre 2002 sia di quella dell'8 gennaio 2003; delle considerazioni addotte si dirà, se necessario, in seguito;
che il comune di __________ si oppone all'accoglimento del gravame, contestandone in via principale la tempestività;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC e 60 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione attiva dell'insorgente sono certe;
che il ricorso è tempestivo per quanto rivolto contro la risoluzione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato (art. 46 cpv. 1 PAmm); è invece tardivo nella misura in cui ha per oggetto la risoluzione 12 novembre 2002 dello stesso Consiglio;
che il gravame può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che giusta l'art. 35 PAmm contro le decisioni è dato rimedio della revisione:
a) se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;
b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente;
che la revisione è un mezzo d'impugnazione straordinario; ciò significa che non è data quando il difetto lamentato avrebbe potuto essere censurato impugnando la risoluzione e facendo uso della via ordinaria di ricorso (RDAT II-1995, n. 17);
che nella fattispecie il municipio di __________ ha contestato ancora nei termini ricorsuali la mancata assegnazione di ripetibili;
che non essendo il giudizio del Consiglio di Stato ancora cresciuto in giudicato, l'esecutivo comunale avrebbe dovuto inoltrare ricorso a questa corte, chiedendo di porre rimedio all'omissione in cui è incorso il Governo;
che, in ogni caso, non essendo adempiuto alcuno dei motivi di cui all'art. 35 PAmm, il rimedio della revisione non era dato;
che l'istanza introdotta con lettera 23 novembre 2002 avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata irricevibile;
che al caso concreto non è applicabile l'art. 4 PAmm, concernente la trasmissione d'ufficio degli atti all'autorità competente;
che in effetti dallo scritto 23 novembre 2002 non traspare in alcun modo la volontà del comune d'impugnare la risoluzione 12 novembre 2002; il legale che lo patrocinava, cognito della materia e dei mezzi d'impugnazione, si è infatti limitato a chiedere il completamento ed in via subordinata la revisione della decisione;
che anche in questa sede il resistente ha ribadito tale sua intenzione (cfr. consid. 4. risposta
7 febbraio 2003);
che sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va accolto per quanto diretto contro la risoluzione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato; va invece dichiarato irricevibile, siccome tardivo, nella misura in cui ha invece per oggetto la decisione 12 novembre 2002;
che le ripetibili e la tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune va esente da quest'ultima siccome comparso in lite per motivi di funzione.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 18 cpv. 1, 28, 35, 43, 46 cpv. 1, 60 cpv. 1 PAmm; 208 cpv. 1 LOC;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è:
1.1. irricevibile nella misura in cui è rivolto contro la risoluzione 12 novembre 2002 (n. 5425) del Consiglio di Stato;
1.2. accolto nella misura in cui è rivolto contro la risoluzione 8 gennaio 2003 (n. 118) del Consiglio di Stato, che è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente, che rifonderà al comune di __________ fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria