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52.2003.25 • TCA TI 52.2003.25 Generato dall'IA

Municipality v. State Council Regarding Waste Tax Assessment Finality

Numero d'incarto 52.2003.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a state council decision that partially annulled a waste collection and disposal tax levied on an independent tradesperson, specifically removing the portion related to professional activity because the municipal investigation into the professional activity's center was deemed insufficient. The administrative court ruled that the tradesperson's initial appeal against the municipal decision was inadmissible because it was filed over four months late, following payment reminders and a formal payment order, thus violating the mandatory appeal deadline, which meant the original tax assessment had become final and unchallengeable on its merits; consequently, the court upheld the municipality's original decision and overturned the state council's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 11 PAmm, Art. 9 cpv. 4 LOC, Art. 35 cpv. 2 ROC; Municipality v. State Council Regarding Waste Tax Assessment Finality: The administrative court ruled that the tradesperson's initial appeal against the municipal decision was inadmissible because it was filed over four months late, following payment reminders and a formal payment order, thus violating the mandatory appeal deadline, which meant the original tax assessment had become final and unchallengeable on its merits; consequently, the court upheld the municipality's original decision and overturned the state council's judgment.

Parole chiave

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tassazioni fiscali rifiuti urbani riscossione dell'imposta legittimazione del comune referendum chiesto dall'autorità autonomia comunale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 208 cpv. 1 LOC
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del Comune ricorrente certa e la tempestività dell’impugnativa sicura (art.
Art. 46 cpv. 1 PAmm
1 LOC), la legittimazione del Comune ricorrente certa e la tempestività dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;
Art. 18 cpv. 1 PAmm
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
Art. 11 PAmm
che i termini ricorsuali, stabiliti dalla legge, sono perentori (art. 11 PAmm) e decorrono dall’intimazione della decisione impugnata, ritenuto che, in caso di mancata o irrita notificazione, iniziano a decorrere dalla conoscenza dell’atto impugnabile, nei limiti tuttavia del principio di buona fede (cfr.
Art. 9 cpv. 4 LOC
che il suddetto mezzo d’impugnazione è previsto dagli art. 9 cpv. 4 LOC e 35 ROC di __________, secondo cui il municipio può delegare ai servizi dell’amministrazione comunale competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti, con successiva facoltà di reclamo all’esecutivo stesso;
Art. 35 cpv. 2 ROC
che il termine quindicinale per interporre reclamo è stabilito dal-l’art. 35 cpv. 2 ROC;
Art. 28 PAmm
Cited as the basis for allocating costs and judicial fees to the losing party (the respondent).
art. 46 PAmm
Cited in the list of considered articles preceding the dispositive, relating to the timeliness of the appeal, which the court found was not met by the respondent, leading to the acceptance of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 PAmm

Cited in the list of considered articles preceding the dispositive, relating to the timeliness of the appeal, which the court found was not met by the respondent, leading to the acceptance of the appeal.

art. 28 PAmm

Cited as the basis for allocating costs and judicial fees to the losing party (the respondent).

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Testo completo

Incarto n. 52.2003.25 · Lugano 2 luglio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 gennaio 2003 del

contro

la decisione 8 gennaio 2003, no. 77, del Consiglio di Stato, che accoglie l’impugnativa presentata da __________ __________ contro la decisione su reclamo 8 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ conferma l’imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa al 2002;

viste le risposte:

- 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

- 21 febbraio 2003 __________ __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il qui resistente __________ __________, domiciliato a __________, svolge l’attività di imbianchino a titolo indipendente e dispone, per le proprie esigenze professionali, di un magazzino a __________;

che il 31 maggio 2002, con scadenza per la fine del mese successivo, il municipio di __________ ha emesso nei confronti dell’inte-ressato una tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti di fr. 220.-, relativa all’economia domestica, e di ulteriori fr. 330.--, inerente all’attività professionale;

che il documento su cui era steso il conteggio, allestito sotto forma di fattura, indicava che contro il tributo era dato reclamo al municipio entro 15 giorni dall’intimazione;

che dopo aver ricevuto un primo richiamo il 15 luglio 2002, un secondo il 19 agosto e una formale diffida di pagamento il 13 settembre seguente, il 7 ottobre 2002 il resistente ha interposto reclamo all’autorità comunale contro il suddetto tributo;

che con decisione 8 ottobre 2002 il municipio ha respinto il reclamo, confermando l’ammontare della tassa;

che con giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame interposto da __________ __________ contro l’imposizione, defalcandola dell’importo relativo all’attività professionale;

che il Governo, esposti diffusamente i principi legislativi e giurisprudenziali in materia, ha in sostanza ritenuti insufficienti gli accertamenti esperiti dall’autorità comunale in ordine alla determinazione del centro dell’attività professionale del resistente, criterio decisivo per stabilire la controversa tassa;

che contro il suddetto giudicato governativo, il Comune di __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la conferma del conteggio allestito;

che l’autorità comunale eccepisce in primo luogo la crescita in giudicato della fattura notificata al resistente e considera ad ogni modo il domicilio del titolare quale sede della ditta, trattandosi dell’esercizio di un’attività economica indipendente;

che all’accoglimento dell’impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e __________ __________, sulla scorta di argomentazioni che verranno riprese, se del caso, nel seguito;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), la legittimazione del Comune ricorrente certa e la tempestività dell’impugnativa sicura (art. 46 cpv. 1 PAmm): il gravame è pertanto ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 PAmm);

che, notoriamente, l’autorità adita deve esaminare d’ufficio la tempestività di un gravame, presupposto di ricevibilità del medesimo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 11, n.1);

che i termini ricorsuali, stabiliti dalla legge, sono perentori (art. 11 PAmm) e decorrono dall’intimazione della decisione impugnata, ritenuto che, in caso di mancata o irrita notificazione, iniziano a decorrere dalla conoscenza dell’atto impugnabile, nei limiti tuttavia del principio di buona fede (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n. 1);

che, in concreto, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per il 2002 è stata notificata al resistente all’inizio del mese di giugno del medesimo anno sotto forma di fattura, circostanza che il resistente stesso peraltro non contesta;

che la fattura, oltre a fissare il 30 giugno quale termine di pagamento, specificava che contro l’imposizione era dato reclamo al municipio entro 15 giorni dall’intimazione;

che il suddetto mezzo d’impugnazione è previsto dagli art. 9 cpv. 4 LOC e 35 ROC di __________, secondo cui il municipio può delegare ai servizi dell’amministrazione comunale competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti, con successiva facoltà di reclamo all’esecutivo stesso;

che il termine quindicinale per interporre reclamo è stabilito dal-l’art. 35 cpv. 2 ROC;

che il resistente ha proposto il reclamo soltanto il 7 ottobre 2002, ossia dopo più di quattro mesi dall’emissione della fattura nonché posteriormente a due richiami di pagamento e una formale diffida, senza peraltro aver mai espresso precedentemente le proprie rimostranze;

che a quel momento l’impugnativa risultava manifestamente tardiva e, di conseguenza, irricevibile;

che ad analoga conclusione si giungerebbe anche ammettendo che la notificazione della decisione non fosse propriamente avvenuta all’atto della ricezione della fattura;

che in effetti, considerati i mesi trascorsi e gli svariati solleciti inviati, il resistente avrebbe in ogni caso reagito intempestivamente dal profilo del principio di buona fede e dell’obbligo, che ne deriva per le parti, di assumere diligentemente le necessarie informazioni;

che, pertanto, la decisione su reclamo 8 ottobre 2002 con cui il municipio conferma la controversa fattura, con succinta motivazione e senza entrare nel merito dei criteri d’imposizione, si rivela, nella sostanza, corretta;

che, in effetti, l’irricevibilità del gravame, a motivo della sua tardività, convalida indirettamente il tributo, cresciuto in giudicato e pertanto insuscettibile di venir rimesso in discussione;

che a torto il Consiglio di Stato non ha ravvisato preliminarmente il suddetto vizio procedurale, invero palese;

che, in esito alle considerazioni che precedono, l’impugnativa presentata dal comune va quindi accolta, con il conseguente annullamento del giudizio governativo e la conferma della decisione municipale su reclamo;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 208 LOC; 35 ROC di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 8 gennaio 2003, n. 77, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione 8 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ conferma la tassa per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti relativa al 2002 a carico di __________ __________ è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.-, sono a carico del resistente.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario