State Council v. Permit Suspension Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe petitioners appealed the State Council's decision upholding municipal building permits for constructing boundary walls and an automatic barrier, arguing that the administrative procedure should be suspended pending the outcome of a civil suit determining a necessary right of passage. The court reasoned that a building permit only requires compliance with public law, and generally, civil disputes do not justify denying or suspending an administrative procedure unless the civil matter directly impacts the public law assessment, which was not the case here as the construction would be compliant regardless of the outcome of the property access litigation, leading to the rejection of the appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 1 RLE, Art. 7 PAmm, art. 28 PAmm, art. 31 PAmm; State Council v. Permit Suspension Appeal: The court reasoned that a building permit only requires compliance with public law, and generally, civil disputes do not justify denying or suspending an administrative procedure unless the civil matter directly impacts the public law assessment, which was not the case here as the construction would be compliant regardless of the outcome of the property access litigation, leading to the rejection of the appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision, confirming the procedural basis for handling the appeal without a full investigation.
Cited in the preamble to the decision, which justifies the imposition of court fees based on the outcome.
Cited in the preamble to the decision, which justifies the order for reimbursement of legal costs (reparations).
Cited in the preamble to the decision, referring to general procedural rules.
Cited in the preamble to the decision, referring to general procedural rules.
Cited in the preamble to the decision, referring to general procedural rules (Art. 7 PAmm is cited as part of the reasoning for costs).
Testo completo
Incarto n. 52.2003.227-228 · Lugano 1 ottobre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 7 luglio 2003 di
__________ e __________ patrocinati da: avv. __________ contro
(a)
la decisione 18 giugno 2003 (n. 2698) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 dicembre 2002 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un muro lungo il confine ovest dei mappali n. __________ RFD e __________ RFD;
(b)
la decisione 18 giugno 2003 (n. 2701) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso presentato dagli insorgenti e __________ avverso la risoluzione 3 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un muro sul fondo n. __________ RFD e la posa di una barriera automatica sul lato est dei fondi n. __________ RFD e __________ RFD;
viste le risposte:
-
23 luglio 2003 di __________;
-
19 agosto 2003 del Consiglio di Stato;
-
22 agosto 2003 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietaria dei fondi finitimi n. __________ RFD e n. __________ RFD, situati nell’abitato di __________, confinanti ad est con Via __________ e ad ovest con la particella n. __________ RFD, di proprietà dei qui ricorrenti;
che il 10 dicembre 2002 il municipio di __________ ha concesso a __________ la licenza edilizia per l’edificazione di un muro di confine lungo il lato ovest delle suddette particelle di sua proprietà;
che il 3 febbraio 2003 lo stesso municipio ha rilasciato alla qui resistente l’autorizzazione per l’edificazione del prolungamento del muro dell’abitazione sita sul mappale n. __________ RFD - confinante con Via __________ - nonché per la posa di una barriera automatica, anch’essa a confine con la medesima strada;
che con giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato le suddette decisioni municipali, respingendo le impugnative contro di esse interposte dai liticonsorti __________ e __________ e __________ il 10 gennaio 2003 (a), e dagli insorgenti il 17 febbraio 2003 (b);
che, senza contestare il permesso edilizio dal profilo dell’applicazione del diritto pubblico, essi hanno unicamente chiesto la sospensione del procedimento amministrativo e l’assegnazione di un termine di novanta giorni per promuovere una procedura civile, tesa ad appurare l’esistenza di un diritto di passo necessario attraverso il mappale n. __________ RFD, che permetterebbe il transito degli autoveicoli che da Via __________ intendono raggiungere lo stabile situato sul fondo n. __________ RFD;
che, ritenuto il principio secondo il quale l’insorgere di contestazioni di natura civile non sospende la procedura amministrativa, il Governo ha tuttavia respinto il gravame e confermato le licenze edilizie;
che avverso le predette decisioni governative, __________ e __________ insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento con conseguente sospensione del procedimento amministrativo;
che, proponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni sostenute senza successo in prima istanza, essi ritengono che l’accertamento dell’esistenza di una servitù prediale a carico della particella n. __________ RFD ed a favore del fondo n. __________ RFD costituisca una questione pregiudiziale di natura civile che andrebbe analizzata preliminarmente ad un eventuale rilascio delle licenze edilizie in oggetto;
che all’accoglimento dei gravami si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni; ad identica conclusione giungono il municipio di __________ e __________, adducendo delle argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;
che entrambi i gravami, tempestivi (art. 46 PAmm), sono ricevibili in ordine e possono essere evasi, avendo lo stesso fondamento di fatto e non richiedendo particolari accertamenti, con un unico giudizio, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627);
che la licenza deve essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia (art. 2 LE);
che, per principio, contestazioni di natura civile non giustificano il diniego della licenza; in casi eccezionali, qualora l'esito della lite possa influire sulla decisione amministrativa, possono semmai giustificare una sospensione della procedura di rilascio della licenza (Scolari, op. cit., ad art. 2 LE, n. 677);
che compito precipuo dell’autorità amministrativa è quello di accertare che il progetto in esame rispetti il diritto pubblico (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 7 PAmm, n. 2)
che, nell'evenienza concreta, le decisioni del Consiglio di Stato di confermare la validità delle licenze edilizie rilasciate dal municipio e di non sospenderne la procedura al fine di conoscere l'esito di una futura vertenza civile non violano il diritto;
che i ricorsi presentati da __________ e __________ non sollevano alcuna violazione di norme di diritto pubblico;
che, con tutta evidenza, nella fattispecie non sono dati gli estremi per ammettere la presenza di una questione pregiudiziale, di natura civile, di rilevanza tale da giustificare la sospensione del procedimento amministrativo;
che la controversa posa del muro di confine (a) nonché della barriera e di un muro (b) sarebbe infatti conforme alle norme di polizia delle costruzioni anche nel caso in cui i ricorrenti dovessero ottenere ragione davanti al Giudice civile;
che, stando così le cose, i ricorsi, palesemente infondati, per non dire temerari, vanno senz'altro respinti;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 7, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono respinti.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 600.- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario