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52.2003.21 • TCA TI 52.2003.21 Generato dall'IA

Withdrawal of Motion for Revision and Conclusion of Proceedings

Numero d'incarto 52.2003.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party filed a motion for revision on January 16, 2003, against a prior decision issued by the administrative court on December 20, 2002. Since the moving party subsequently communicated the withdrawal of their appeal on January 30, 2003, the court declared the proceedings concluded and ordered the appeal struck from the record, waiving any collection of fees or costs.

Regesto Legislator

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Withdrawal of Motion for Revision and Conclusion of Proceedings: Since the moving party subsequently communicated the withdrawal of their appeal on January 30, 2003, the court declared the proceedings concluded and ordered the appeal struck from the record, waiving any collection of fees or costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di revisione ritiro dell'istanza giudiziaria spese amministrative revoca della decisione amministrativa istanza istruttoria riesame di una decisione precedente Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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1.

The decision dictates the removal of the appeal from the records because it was withdrawn.

2.

The decision orders that no taxes or expenses are to be levied.

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Testo completo

Incarto n. 52.2003.21 · Lugano 31 gennaio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di revisione 16 gennaio 2003 dell'

contro

la sentenza 20 dicembre 2002 del Tribunale cantonale amministrativo;

preso atto che il 30 gennaio 2003 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo · Il segretario