Construction Firm v. Administrative Office: Flawed Invited Bidding Procedure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA construction firm challenged an administrative office's decision to award facade renovation work to another bidder, alleging violations of transparency and equal treatment because a proper public tender procedure was not followed despite the initial estimated cost exceeding the threshold for direct award. The court ruled that by inviting only two companies to bid based on a preliminary estimate, the administrative office initiated a flawed invited procedure, which required at least three bidders and specific documentation, thus requiring the award decision to be annulled, though noting the office could subsequently award the contract via a direct order since the winning bid was below the direct award threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 18 PAmm, Art. 7 cpv. 1 LCPubb, Art. 8 LCPubb, Art. 9 LCPubb, Art. 10 cpv. 1 LCPubb; Construction Firm v. Administrative Office: Flawed Invited Bidding Procedure: The court ruled that by inviting only two companies to bid based on a preliminary estimate, the administrative office initiated a flawed invited procedure, which required at least three bidders and specific documentation, thus requiring the award decision to be annulled, though noting the office could subsequently award the contract via a direct order since the winning bid was below the direct award threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe judgment annulled the decision because the awarding procedure, which was deemed an invitation procedure, was initiated in violation of this article.
The judgment annulled the decision due to the awarding procedure being flawed, specifically violating the requirement for compliant tendering documentation under this article.
This article was cited in the dispositive for imposing court costs on the losing party (the patriziato).
This article was cited in the dispositive for ordering the losing party (the patriziato) to reimburse the winning party's procedural costs (ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 52.2003.186 · Lugano 8 agosto 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 della
__________ patrocinata da: avv. __________ Contro
la decisione 26 maggio 2003 dell'ufficio patriziale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori da pittore e risanamento del cemento armato delle facciate del __________;
vista la risposta 5 luglio 2003 del patriziato di __________;
preso atto:
- della replica 15 luglio 2003 della ricorrente;
- della duplica 24 luglio 2003 del patriziato di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che verso la fine del 2001 il presidente del patriziato di __________ ha chiesto alla ditta __________ di allestire un preventivo da sottoporre all'assemblea patriziale per lo stanziamento del credito occorrente per i lavori da pittore e risanamento del cemento armato delle facciate del __________;
che il 31 gennaio 2002 la ditta interpellata ha sottoposto al patriziato un preventivo dettagliato di fr. 33'296.-;
che, un anno dopo, l'ufficio patriziale ha chiesto un preventivo per gli stessi lavori anche alle ditte __________ e __________;
che la ditta __________ ha presentato un'offerta datata 13 febbraio 2003 di fr. 15'142.55, mentre l'offerta della ditta __________ ammontava a fr. 31'812.30;
che, ottenuto dall'assemblea del patriziato lo stanziamento di un credito di fr. 20'000.-, il 26 maggio 2003 l'ufficio patriziale ha deliberato i lavori alla ditta __________;
che contro questa decisione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che nel provvedimento l'insorgente ravvisa in sostanza una violazione dei principi della trasparenza e della parità di trattamento; rimprovera inoltre all'autorità patriziale di non aver esperito una procedura di concorso;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il patriziato, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente, osservando fra l'altro di aver proceduto per incarico diretto;
che la ditta __________ non ha presentato osservazioni;
che con la replica la ricorrente sostiene che l'invito a formulare un preventivo, rivolto a due ditte, esclude che si tratti di un incarico diretto;
che il patriziato si è confermato nelle tesi sostenute con la risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che alla ditta ricorrente, attiva come impresa di pittura, va riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare la decisione 26 maggio 2003 con cui l'ufficio patriziale di __________ ha aggiudicato alla ditta __________ i lavori di ripristino delle facciate del __________;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); l'audizione del presidente del patriziato, sollecitata dall'insorgente, non appare invero atta a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che a norma dell'art. 7 cpv. 1 LCPubb una commessa pubblica viene aggiudicata nell'ambito di una procedura libera (art. 8 LCPubb) o selettiva (art. 9 LCPubb), ossia mediante pubblico concorso;
che a determinate condizioni il committente può tuttavia aggiudicare una commessa secondo la procedura ad invito (art. 10 e 11 LCPubb) o mediante incarico diretto (art. 12 e 13 LCPubb);
che nella procedura ad invito il committente decide quali concorrenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb); gli invitati devono essere almeno tre (art. 10 cpv. 3 LCPubb); ad ogni concorrente va rimessa una documentazione di gara menzionante fra l'altro criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione (art. 5 cvp. 1 e 2 RLCPubb);
che la procedura ad invito è fra l'altro ammessa quando la spesa prevista per commesse edili che non siano da impresario costruttore o di pavimentazione stradale non supera l'importo di fr. 50'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb);
che l'aggiudicazione mediante incarico diretto è invece ammessa quando la spesa prevista per opere edili che non siano di impresario costruttore non supera l'importo di fr. 30'000.- (art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb);
che, nell'evenienza concreta, la spesa inizialmente prevista dalla ricorrente per i lavori di restauro delle facciate del __________ ammontava a fr. 33'296.-;
che la commessa poteva quindi essere aggiudicata secondo la procedura ad invito; non poteva invece essere aggiudicata per incarico diretto;
che la procedura di aggiudicazione adottata dal patriziato invitando le ditte __________ e __________ a presentare un'offerta secondo un capitolato allestito in base al preventivo allestito un anno prima dalla ricorrente era gravemente ed insanabilmente viziata;
che le ditte invitate erano infatti soltanto due, non è stato inoltre fissato alcun termine per la presentazione delle offerte e la documentazione di gara non era conforme all'art. 5 RLCPubb;
che, come rileva la stessa ricorrente, l'offerta 31 gennaio 2002 era in effetti destinata unicamente a fondare la richiesta di stanziamento del credito all'assemblea patriziale; non si inseriva nel quadro di una procedura d'aggiudicazione ad invito; non può quindi essere accostata a quelle presentate un anno dopo dalle altre due ditte;
che nella misura in cui scaturisce da una procedura ad invito promossa in modo palesemente irrito, la decisione di aggiudicazione qui impugnata non può essere confermata; da questo profilo, va annullata;
che invano sostiene l’ufficio patriziale di aver conferito alla ditta __________ un incarico diretto; invitando due ditte a presentare un’offerta sulla base di una bozza di capitolato, l’ufficio patriziale ha in sostanza avviato una procedura ad invito;
che è ben vero che l’offerta inoltrata dalla ditta __________ si situa ampiamente al sotto del limite di fr. 30'000.-, fissato dall’art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb per il conferimento di un incarico diretto, ma è altrettanto vero che, per principio, il committente non può modificare la procedura di aggiudicazione in corso di svolgimento;
che la procedura adottata vincola tanto il committente, quanto i concorrenti; il committente non può in particolare promuovere una procedura ad invito ed aggiudicare la commessa per incarico diretto; deve prima concludere la procedura ad invito;
che, nell’evenienza concreta, la procedura ad invito, esperita dall’ufficio patriziale in violazione degli art. 10 LCPubb e 5 RLCPubb, può considerarsi conclusa con l’annullamento della decisione di aggiudicazione che ne è scaturita;
che l’ufficio patriziale potrà comunque adottare una nuova decisione, che aggiudichi nuovamente la commessa alla ditta __________ mediante incarico diretto sulla base dell’offerta 13 febbraio 2003;
che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata;
che la tassa di giudizio e le ripetibili sono poste a carico del patriziato secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43; 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 26 maggio 2003 dell’ufficio patriziale di __________, che aggiudica alla ditta __________ i lavori da pittore delle facciate del __________, è annullata.
2. La tassa di giudizio di fr. 600.- è a carico del patriziato di __________, che rifonderà identico importo alla ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario