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52.2003.174 • TCA TI 52.2003.174 Generato dall'IA

Property Owners v. State Council (Costs Award)

Numero d'incarto 52.2003.174
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property owners appealed a state council decision that annulled their building permit for renovating and expanding a rustic structure, specifically challenging the imposition of CHF 600 in costs (ripetibili) awarded to the opposing party, arguing the annulment was due to deficiencies in the departmental preliminary review, not their project; the administrative court dismissed the appeal, reasoning that since the property owners sought the rejection of the appeal against the permit annulment and ultimately lost that challenge before the state council, they were the losing party, and the awarding of costs to the legally represented opponent who requested them was therefore in accordance with procedural law, irrespective of which authority's error caused the initial need for reconsideration.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 31 PAmm, art. 28 PAmm, art. 60 PAmm, art. 61 PAmm, art. 46 PAmm; Property Owners v. State Council (Costs Award): La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

Parole chiave

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beni statali proprietà immobiliare impugnazione di decisioni amministrative spese di procedura decisione pregiudiziale procedura di stima Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cpv. 1 PAmm
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;
Art. 31 PAmm
Cited in the final order (No. 2) for adjudicating the costs (restitutible expenses) following the rejection of the appeal.
art. 28 PAmm
Cited in the final order (No. 2) for imposing the court fee (tassa di giustizia) on the unsuccessful appellants.
art. 60 PAmm
Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).
art. 61 PAmm
Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).
art. 46 PAmm
Cited in the reasoning as context for admissibility (which was procedural but not cited in the final dispositive for the merit ruling or costs ruling).
art. 43 PAmm
Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).
art. 18 PAmm
Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 31 PAmm

Cited in the final order (No. 2) for adjudicating the costs (restitutible expenses) following the rejection of the appeal.

art. 28 PAmm

Cited in the final order (No. 2) for imposing the court fee (tassa di giustizia) on the unsuccessful appellants.

art. 60 PAmm

Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).

art. 61 PAmm

Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).

art. 46 PAmm

Cited in the reasoning as context for admissibility (which was procedural but not cited in the final dispositive for the merit ruling or costs ruling).

art. 43 PAmm

Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).

art. 18 PAmm

Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).

art. 3 PAmm

Listed among the articles considered for the judgment but not explicitly cited in the final operative orders (No. 1 and No. 2).

art. 21 LE

Cited as the legal basis for jurisdiction/competence, which is a procedural prerequisite, but not explicitly repeated in the operative orders 1 or 2.

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Testo completo

Incarto n. 52.2003.174 · Lugano 2 luglio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Stefano Rossi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 maggio 2003 di

__________ e __________ contro

la decisione 13 maggio 2003, n. 2083, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 30 ottobre 2002 rilasciata ad __________ e __________ dal municipio di __________ per la riattazione, trasformazione ed ampliamento del rustico esistente ai mappali __________ e __________ RF di __________, di loro proprietà (limitatamente al dispositivo n. 2 concernente l’attribuzione di un indennità per ripetibili alla controparte);

viste le risposte:

- 2 giugno 2003 di __________;

- 11 giugno 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 9 agosto 2001 __________ e __________ hanno chiesto il permesso di riattare, trasformare ed ampliare il rustico esistente ai mappali n. __________ e __________ RF di __________, __________;

che al rilascio del permesso postulato si è tempestivamente opposta __________, proprietaria della part. n. __________ RF;

che il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso positivo all’intervento edilizio;

che il 30 ottobre 2002 il municipio ha rilasciato la licenza edilizia respingendo in parte l’opposizione;

che il 13 maggio 2003, ritenendo incompleto il preavviso dipartimentale, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dall’opponente avverso la licenza edilizia, annullandola e rinviando gli atti al Dipartimento del territorio affinché riesaminasse il progetto dal profilo dell’inquinamento dell’aria, della protezione contro gli incendi e dell’applicazione del DLBN;

che dal Governo cantonale non sono state prelevate spese e tasse di giustizia;

che i ricorrenti sono però stati condannati a pagare alla resistente un’indennità di fr. 600.-- a titolo di ripetibili;

che gli insorgenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l’annullamento del dispositivo n. 2 che li condanna al pagamento di un indennità per ripetibili, in quanto, secondo loro, la necessità di riesaminare gli aspetti sopracitati non sarebbe imputabile a lacune del loro progetto;

che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni; del medesimo avviso è __________ con argomenti di cui si dirà se del caso in seguito;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1 LE;

che la legittimazione attiva dei ricorrenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) è dunque ricevibile in ordine;

che l’impugnativa verte unicamente sulla condanna dei ricorrenti al pagamento di un indennità a titolo di ripetibili di fr. 600.--;

che giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un indennità alla controparte, solo nella misura in cui questi ne ha fatto richiesta;

che controparte, patrocinata da un legale, ha espressamente richiesto l’attribuzione di ripetibili;

che parte soccombente è da intendersi la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un ricorso fondato;

che nell’evenienza concreta i qui ricorrenti hanno postulato la reiezione dell’impugnativa inoltrata dalla resistente al Consiglio di Stato;

che essendo risultati soccombenti, il Consiglio di Stato non ha violato il diritto ponendo a carico dei ricorrenti un’indennità per ripetibili;

che non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che anche il Dipartimento del territorio ed il municipio abbiano chiesto la reiezione dell’impugnativa;

che il fatto che il Consiglio di Stato abbia ravvisato una violazione del diritto addebitabile alle autorità che hanno statuito sulla domanda di costruzione, non rende di per sé illegittima la condanna dei ricorrenti al pagamento di un’indennità all’opponente;

che infatti, il Dipartimento del territorio e il municipio sono comparsi in lite accanto ai ricorrenti unicamente per motivi derivanti dalla loro funzione di autorità decidente e non per tutelare loro interessi particolari;

che per il calcolo dell’indennità, l’autorità amministrativa si appoggia alla TOA, valutando l’onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente;

che, considerata la soccombenza, l’importo calcolato non viola la TOA ed appare equo e ragionevole (RDAT 1987 n. 72, 1994 II n. 12);

che pertanto il ricorso va senz’altro respinto;

che per il presente giudizio la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate ai ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario