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52.2003.139 • TCA TI 52.2003.139 Generato dall'IA

Appeal Challenging Approval of Meeting Minutes Dismissed

Numero d'incarto 52.2003.139
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A litigant appealed a state council decision that upheld a municipal council's approval of prior meeting minutes, asserting the approval ratified an allegedly illegal prior resolution and that the minutes failed to record the litigant's written objection. The administrative court found that challenging the legality of the underlying prior resolution within an appeal against the minute approval was improper, as the purpose of approving minutes is solely to verify their accurate transcription of proceedings, not to re-litigate prior substantive decisions, and thus dismissed the appeal concerning the procedural challenge to the minutes' content while noting that challenges to the substantive prior resolution were already time-barred or previously adjudicated.

Regesto Legislator

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Art. 208 cpv. 1 LOC, Art. 46 PAmm, Art. 212 LOC, Art. 28 PAmm, Art. 209 lettera a LOC, Art. 208 LOC; Appeal Challenging Approval of Meeting Minutes Dismissed: The administrative court found that challenging the legality of the underlying prior resolution within an appeal against the minute approval was improper, as the purpose of approving minutes is solely to verify their accurate transcription of proceedings, not to re-litigate prior substantive decisions, and thus dismissed the appeal concerning the procedural challenge to the minutes' content while noting that challenges to the substantive prior resolution were already time-barred or previously adjudicated.

Parole chiave

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censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile procedimento pregiudiziale sindacato giurisdizionale lingua della procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 212 LOC

This article defines the grounds for annulling municipal decisions, implicitly supporting the court's finding regarding the scope of the appeal concerning the approval of the minutes.

Art. 209 lettera a LOC

Cited as the basis for confirming the appellant's active standing (legitimation active).

Art. 208 LOC

Cited to establish the jurisdiction of the Cantonal Administrative Tribunal.

Art. 62 LOC

This article is mentioned in the preamble to the dispositive section but is not explicitly cited in the numbered orders themselves; however, given that Art. 24 LOC relates to minutes and Art. 212 LOC relates to annulment, Art. 62 LOC is likely related to procedural aspects or costs, but since it is not explicitly used in orders 1, 2, or 3, it is excluded based on strict interpretation of the rule.

Art. 24 LOC

Cited in the preamble to the dispositive section concerning the content of the minutes, which was central to the appeal.

Art. 46 PAmm

Cited as the legal basis for the timeliness (tempestivity) of the appeal, which was confirmed as admissible in part.

Art. 28 PAmm

Cited as the legal basis for imposing court costs on the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 52.2003.139 · Lugano 30 luglio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 aprile 2003 di

__________ contro

la decisione 1 aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1525) che ha respinto il suo ricorso 16 gennaio 2003 contro la risoluzione 16 dicembre 2002 con la quale il consiglio comunale di __________ ha approvato i verbali delle sedute del 16 e 23 settembre 2002;

viste le risposte:

- 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato

- 12 maggio 2003 di __________, presidente del Consiglio comunale

- 13 maggio 2003 del municipio di __________

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che in data 16 dicembre 2002 si è tenuta una seduta ordinaria del consiglio comunale di __________;

che alla trattanda n. 1 figurava l'approvazione dei verbali delle sedute del 16.09.2002 e del 23.09.2002 (quest'ultima continuazione della seduta del 16.09);

che il consiglio comunale ha approvato all'unanimità i suddetti verbali;

che, nel periodo di pubblicazione delle risoluzioni del consiglio comunale, __________ ha inoltrato ricorso "*contro l'approvazione del verbale, concernente la deliberazione della trattanda 16 della seduta del consiglio comunale del 16 dicembre 2002…*";

che a mente del ricorrente, l'approvazione del verbale era in contrasto con la legge perché non menzionava l'esistenza del suo scritto 14.12.2002 ai membri del consiglio comunale, con il quale aveva chiesto di non approvare il verbale;

che, inoltre la decisione presa dal legislativo comunale nella seduta del 23 settembre 2002 in punto alla trattanda n. 16 era illegale;

che, con decisione 1 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, argomentando che il verbale della seduta 23 settembre 2002 non è carente e che l'esecutivo comunale era chiamato unicamente ad approvare il verbale e non a ridiscutere le decisioni precedentemente adottate;

che in merito al verbale della seduta 16 dicembre 2002 il Governo ha rilevato che lo stesso è stato approvato nella successiva seduta del 17 marzo 2003 e che esso indica che un cittadino ha distribuito della documentazione, ritenendo tuttavia che, non trattandosi di documentazione ufficiale, non v'era alcun obbligo di analizzarla;

che con ricorso 28 aprile 2003 __________ insorge contro la decisione del Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della medesima così come del verbale della seduta del consiglio comunale del 23.9.2002 limitatamente a quanto concerne la trattanda n.19;

che il ricorrente rinvia alle argomentazioni già esposte nel ricorso in prima istanza, rilevando ancora che il verbale sarebbe errato e il principio della legalità verrebbe calpestato se si tollerassero risoluzioni che portano a situazioni illegali e contrarie ai principi fondamentali del diritto in generale, ciò che sarebbe successo in concreto con l'approvazione del verbale della seduta 16 dicembre 2002 che avrebbe avallato la precedente decisione illegale del consiglio comunale del 23 settembre 2002 in punto alla trattanda n. 19;

che il Consiglio di Stato, il municipio e il presidente del Consiglio comunale postulano la reiezione del gravame;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 209 lettera a LOC);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che preliminarmente si prende atto che oggetto d'impugnativa è la decisione 16 dicembre 2002 del consiglio comunale che approva il verbale della seduta 23 settembre 2002, limitatamente a quanto concerne la trattanda n. 16;

che, giusta l'art. 212 LOC le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili se contrarie a norme della costituzione, di leggi o di regolamenti;

che, contro decisioni annullabili di organi comunali, può essere interposto ricorso entro 15 giorni dall'intimazione o dalla data della pubblicazione della decisione impugnata;

che, nella misura in cui con il presente atto il ricorrente contesta la decisione 23 settembre 2002 del consiglio comunale, il ricorso va respinto: inoltrato al Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2003, era in quella sede irricevibile perché manifestamente tardivo;

che, peraltro, __________ già aveva tempestivamente impugnato la risoluzione del legislativo comunale sulla trattanda n. 19 della seduta del 23 settembre 2002, inoltrando il ricorso 9 ottobre 2002 avanti il Consiglio di Stato; tale gravame è stato respinto con risoluzione governativa 8 gennaio 2003, confermata da questo Tribunale in data

2 luglio 2003;

che, per legge, il verbale deve contenere la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni (art. 24 cpv. 1 lettera c LOC) e il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto (art. 24 cpv. 1 lettera d LOC);

che la finalità del verbale è di riflettere in modo veritiero e fedele l'andamento delle discussioni (RDAT 1977 n. 3); tale documento non deve necessariamente riportare integralmente quanto è stato detto durante la seduta;

che oggetto della trattanda d'approvazione del verbale è unicamente la questione a sapere se esso è stato redatto conformemente a tali principi, ad esclusione quindi di una nuova discussione e decisione di merito sulle precedenti deliberazioni;

che di conseguenza le censure sollevate circa la pretesa illegalità della decisione del consiglio comunale del 23 settembre 2002 sono improponibili;

che laddove il ricorrente lamenta che il rapporto 29.1.2002 della commissione speciale che proponeva l'accettazione dell'oggetto in votazione non è stato letto né menzionato, basterà rilevare che i relatori dei rapporti commissionali non hanno preso la parola, sicché, correttamente, nulla figura a verbale;

che, di conseguenza, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto;

che le tasse di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 24, 62, 208, 209, 212 LOC; 28, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia in fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario