Municipality's Tender Cancellation Over Disqualified Bids Overturned
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court addressed a challenge against a municipality's decision to cancel a public tender for the supply and installation of a modular stage after four out of five submitted bids were disqualified, leaving only the highest bid from the appellant for consideration. The court reasoned that while a contracting authority can cancel a tender for "important reasons," this power is narrowly limited to circumstances making an award unreasonably infeasible, and simple price differences or a reduction in the number of valid bids—unless unforeseeable or jeopardizing paramount public interests—do not suffice. Since the appellant's bid was below the stated budgetary limit, and the initial competition involved five bidders, the municipality failed to demonstrate sufficient grounds to bypass awarding the contract to the remaining compliant bidder, thus requiring the annulment of the cancellation decision and remission for a new ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 RLCPubb, Art. 36 cpv. 1 LCPubb, Art. 4 PAmm, Art. 18 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm, Art. 34 LCPubb; Municipality's Tender Cancellation Over Disqualified Bids Overturned: The court reasoned that while a contracting authority can cancel a tender for "important reasons," this power is narrowly limited to circumstances making an award unreasonably infeasible, and simple price differences or a reduction in the number of valid bids—unless unforeseeable or jeopardizing paramount public interests—do not suffice. Since the appellant's bid was below the stated budgetary limit, and the initial competition involved five bidders, the municipality failed to demonstrate sufficient grounds to bypass awarding the contract to the remaining compliant bidder, thus requiring the annulment of the cancellation decision and remission for a new ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article provided the substantive legal basis for the municipal decision being reviewed, concerning the right of the contracting authority not to award the contract based on received offers.
This article establishes the jurisdiction of the Administrative Cantonal Tribunal to hear the appeal.
This procedural article is cited among those governing the decision, relevant to the overall administrative procedure.
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This procedural article is cited among those governing the decision, relevant to the overall administrative procedure (transmission of the appeal).
This procedural article is cited among those governing the decision, concerning the ability to rule based on the file.
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This article is cited among those governing the decision, relevant to the overall administrative procedure (goals of the LCPubb).
This procedural rule is cited in the final decision structure.
Testo completo
Incarto n. 52.2003.13 · Lugano 9 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2002 della
__________ contro
la decisione 12 dicembre 2002 del municipio di __________ che annulla il concorso per la fornitura e la posa di un palcoscenico modulare da incasso per la __________;
viste le risposte:
- 28 gennaio 2003 del municipio di __________;
- 29 gennaio 2003 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 agosto 2002 (FU n. __________ pag. __________) il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso a procedura libera, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa del palcoscenico modulare da incasso occorrente alla __________.
Alla posizione 321.300, il capitolato chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento dei contributi elencati dall'art. 30 RLCPubb. Alla cifra R.191.100 esso stabiliva inoltre che la commessa sarebbe stata aggiudicata sulla base dei seguenti criteri:
1. Qualità (affidabilità, esperienza tecnica) 40%
2. Prezzo 35 %
3. Adeguatezza delle prestazioni
(esperienza specifica, referenze da allegare) 25%
Il capitolato riservava infine al committente la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se dalle verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie all'interesse finanziario della stessa o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati. In quest'ambito, esso riservava in particolare al municipio la facoltà d'annullare il concorso quando, dopo il controllo formale delle offerte, la prima in graduatoria avesse superato del 10% il preventivo aggiornato (cfr. pos. 121.100).
B. Al concorso hanno partecipato cinque ditte con le seguenti offerte:
· __________ fr. 17'377,40
· __________ fr.
42'276,05
· __________ fr.
49'603,60
· __________ fr. 25'449,55
· __________ fr.
57'415,35
Valutate le offerte inoltrate, l’Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ed il consulente del committente hanno ritenuto che le offerte delle prime quattro ditte fossero da scartare; le prime tre, perché mancanti della documentazione comprovante il pagamento degli oneri sociali e delle imposte, quella della ditta __________ in quanto non conforme alle prescrizioni di gara.
Preso atto del rapporto dell’ULSA il 12 dicembre 2002 il municipio ha annullato il concorso per la fornitura del palco, ritenendo disatteso il principio della concorrenza.
C. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, rilevando che il principio della concorrenza era garantito dalla partecipazione alla gara di ben cinque offerenti.
D. All’accoglimento del ricorso, trasmesso dal Consiglio di Stato a questo tribunale, si sono opposti l’ULSA ed il municipio ribadendo l'esistenza di una violazione del principio della concorrenza.
L’esclusione delle offerte di tutte le altre ditte concorrenti faceva infatti sì che soltanto l’offerta della ricorrente (peraltro la più onerosa) rientrasse in considerazione per l’aggiudicazione.
E. Dagli atti relativi al credito di fr. 8'300'000.-, stanziato dal consiglio comunale per la realizzazione del centro ricreativo, risulta che per il palco modulare è stata prevista una spesa di fr. 60'000.--.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a contestarne l’annullamento. Il ricorso, tempestivamente inoltrato al Consiglio di Stato e da quest’ultimo trasmesso per competenza al Tribunale cantonale amministrativo (art. 4 PAmm), è tempestivo. Esso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm), integrati dai documenti relativi al credito votato dal legislativo comunale per la commessa in esame (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 34 LCPubb, *"in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute"* (cpv. 1). *"Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento"* (cpv. 2).
La norma limita la libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione, permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile. Con questa norma, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).
L'art. 34 LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura. Nel solco di quanto dispone il § 32 DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb specifica che il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o al venire meno del principio della concorrenza, oppure (c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale. L'elenco dei motivi non è esaustivo. Suscettibili di giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). Semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura (RDAT 2001-II n. 41; STA 3.6.2002 in re C. SA). Né giustificano una rinuncia all'aggiudicazione i motivi che il committente poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso.
L'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nella nuova procedura.
3. Nel caso concreto, l’esclusione di quattro delle cinque ditte concorrenti ha drasticamente ridotto le possibilità di scelta del municipio. In alternativa ad un’aggiudicazione a favore della ricorrente il committente può soltanto interrompere la procedura.
L'esclusione delle altre offerte non costituisce tuttavia un valido motivo per prescindere da un’aggiudicazione. Il principio della concorrenza, invocato dall'autorità per giustificare il provvedimento, è stato rispettato con la partecipazione alla gara di cinque concorrenti. La massiccia riduzione del numero delle offerte valide non costituisce d’altro canto una circostanza imprevedibile atta, da sola, a legittimare la ripetizione della gara. Le alterazioni che l’apertura delle offerte inevitabilmente induce nel gioco della libera concorrenza portano ad ammettere un’interruzione della procedura soltanto nel caso in cui occorra salvaguardare interessi pubblici preponderanti sulle aspettative riposte in buona fede dai concorrenti in una conclusione della procedura mediante aggiudicazione.
Il committente non ha d’altro canto reso minimamente verosimile che una delibera a favore della ricorrente possa pregiudicare l’interesse pubblico. È ben vero che della offerte inoltrate quella della ricorrente era la più cara. Questa circostanza non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per giustificare una ripetizione della procedura. Tanto meno quando si consideri che l’offerta della __________ era comunque inferiore al credito di fr. 60'000.-, stanziato dal consiglio comunale. Il capitolato riservava al committente la facoltà di annullare il concorso quando la prima offerta in graduatoria fosse risultata superiore del 10% a tale limite. I concorrenti potevano quindi in buona fede ritenere che offerte inferiori a questo limite entrassero in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Diversa avrebbe potuto essere la conclusione, qualora l'unica offerta suscettibile di conseguire l'aggiudicazione avesse superato tale limite o fosse comunque stata sensibilmente più onerosa di quelle degli altri concorrenti (BR 4/2001, pag. 152). Ipotesi, quest'ultima, che in concreto non si verifica.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il provvedimento impugnato. Gli atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 8, 34, 36 LCPubb; 2, 4, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 dicembre 2002 del municipio di __________ è annullata,
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario