Administrative Court Annuls Residence Denial Pending Marital Status Inquiry
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal against a denial of entry and residence authorization for an individual, previously upheld by the State Council despite a Federal Tribunal ruling that found the initial denial disproportionate given the minor public order issues involved. The Federal Tribunal, however, remanded the matter due to doubts regarding the genuine nature of the spousal relationship, suggesting the denial might be based on an incomplete factual basis concerning the marital bond. Consequently, the administrative court accepted the appeal, annulled the State Council's decision, and returned the case for a new ruling after completing the necessary inquiries to ascertain the current nature and intensity of the marriage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 65 PAmm, Art. 31 PAmm; Administrative Court Annuls Residence Denial Pending Marital Status Inquiry: The Federal Tribunal, however, remanded the matter due to doubts regarding the genuine nature of the spousal relationship, suggesting the denial might be based on an incomplete factual basis concerning the marital bond. Consequently, the administrative court accepted the appeal, annulled the State Council's decision, and returned the case for a new ruling after completing the necessary inquiries to ascertain the current nature and intensity of the marriage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the ground allowing the administrative court to annul the decision and remit the case for a new ruling due to incomplete fact-finding.
Cited in the dispositive for ordering the State to reimburse the appellant for procedural costs (indennità per ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00084 · Lugano 7 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________ (in precedenza rappr. da __________) Contro
la risoluzione 10 aprile 2001 (n. 1692) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di dimora in favore di suo marito __________;
viste le risposte:
- 22 maggio 2001 del Consiglio di Stato,
- 25 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
richiamata la sentenza 15 gennaio 2002 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 5 marzo 2001, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto, per motivi di ordine pubblico, la domanda del cittadino __________ volta ad ottenere l'autorizzazione a entrare in Svizzera e a dimorare presso sua moglie __________, in quanto, durante il suo precedente soggiorno nel nostro Paese, aveva interessato in due occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali ed era stato a carico dello Stato;
che con giudizio 10 aprile 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che il Governo ha pure rilevato che, nel periodo successivo al suo ritorno in Patria, il marito della ricorrente era entrato in Svizzera a farle visita senza valida autorizzazione e che vi era il pericolo che questi, una volta giunto nuovamente nel nostro Paese, cadesse nuovamente a carico dell'assistenza pubblica;
che il 24 agosto 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame presentato da __________ in rappresentanza di suo marito, confermando la risoluzione suddetta;
che con sentenza 15 gennaio 2002, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________, ritenendo che la decisione impugnata fosse sproporzionata rispetto all'interesse privato dei coniugi __________ a riprendere la loro convivenza nel nostro Paese, dal momento che la violazione dell'ordine pubblico da parte dell'interessato era, tutto sommato, di poco peso;
che, tuttavia, l'alta Corte federale ha sollevato dubbi in merito alle relazioni attualmente esistenti tra i coniugi __________, non escludendo che la ricorrente si richiamasse ad un matrimonio ormai esistente solo sulla carta per far beneficiare suo marito della possibilità di soggiornare nuovamente in Svizzera;
che sulla scorta di queste ultime considerazioni, Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale, segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari al fine di determinare la natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra __________ e __________;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere alla ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm);
visti gli art. 1, 4, 11, 17 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 10 aprile 2001 (n. 1692) del Consiglio di Stato è annullata,
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
5. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario