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52.2002.74 • TCA TI 52.2002.74 Generato dall'IA

Municipality v. Engineer Regarding Expired Temporary Mandate and Litigation Costs

Numero d'incarto 52.2002.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A municipality appealed a State Council decision that annulled its resolution to grant an engineer a temporary mandate as a municipal technician from October 2001 to March 2002, bypassing the required public competition process following a prior annulment of a selection based on a competition. The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the municipality's appeal as moot because the contested temporary mandate had already expired, eliminating the municipality's current and practical interest in pursuing the case, but nevertheless determined that the State Council erred in law by rejecting the necessity of urgency, as the need to review a new municipal building project justified the immediate appointment, leading the court to order the respondent (the engineer) to pay costs and reimburse the municipality for litigation expenses from both instances.

Regesto Legislator

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Art. 126 LOC, Art. 208 LOC, Art. 43 Pamm, Art. 61 PAmm, Art. 60 PAmm, Art. 28 PAmm; Municipality v. Engineer Regarding Expired Temporary Mandate and Litigation Costs: The Administrative Cantonal Tribunal dismissed the municipality's appeal as moot because the contested temporary mandate had already expired, eliminating the municipality's current and practical interest in pursuing the case, but nevertheless determined that the State Council erred in law by rejecting the necessity of urgency, as the need to review a new municipal building project justified the immediate appointment, leading the court to order the respondent (the engineer) to pay costs and reimburse the municipality for litigation expenses from both instances.

Parole chiave

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spese di procedura norme di procedura precetto esecutivo obbligo comunale disciplina in materia di concorrenza Stato di diritto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 126 LOC
che con giudizio 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento per inosservanza della procedura di concorso prescritta dall'art. 126 LOC per l'assunzione di dipendenti comunali;
Art. 208 LOC
This provision, concerning the jurisdiction of the Administrative Court, is cited in the section leading to the final orders, although the court ultimately declares the appeal moot (order 1).
Art. 43 Pamm
This provision is cited in the dispositive's concluding section, which leads to the final orders, and relates to the reasons for treating the appeal as moot (which is the basis of order 1).
Art. 61 PAmm
This provision regarding costs is cited in the final order regarding the allocation of costs and indemnities.
Art. 60 PAmm
This provision regarding costs/indemnities is explicitly cited in the section leading to the final orders, justifying the award of indemnities in order 2.
Art. 28 PAmm
This provision concerning the decision on costs and indemnities is cited in the section leading to the final orders, justifying the ruling in order 2.
Art. 18 PAmm
This procedural provision is cited in the concluding section leading to the orders, relevant to the overall process and potentially the ruling on objectivization (order 1).
Art. 3 PAmm
This general procedural provision is cited in the section leading to the final orders.

Giurisprudenza citata

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DTF 118 Ib 359
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 43 PAmm

This provision is cited in the dispositive's concluding section, which leads to the final orders, and relates to the reasons for treating the appeal as moot (which is the basis of order 1).

Art. 61 PAmm

This procedural rule is cited in the concluding section leading to the orders, and concerns the granting of costs/indemnities when an appeal is declared moot but would otherwise have been accepted.

Art. 60 PAmm

This provision regarding costs/indemnities is explicitly cited in the section leading to the final orders, justifying the award of indemnities in order 2.

Art. 28 PAmm

This provision concerning the decision on costs and indemnities is cited in the section leading to the final orders, justifying the ruling in order 2.

Art. 18 PAmm

This procedural provision is cited in the concluding section leading to the orders, relevant to the overall process and potentially the ruling on objectivization (order 1).

Art. 3 PAmm

This general procedural provision is cited in the section leading to the final orders.

Art. 208 LOC

This provision, concerning the jurisdiction of the Administrative Court, is cited in the section leading to the final orders, although the court ultimately declares the appeal moot (order 1).

Art. 61 PAmm

This provision regarding costs is cited in the final order regarding the allocation of costs and indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.00074 · Lugano 3 maggio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 febbraio 2002 del

Comune di __________ patr. da: avv. __________ Contro

la decisione 5 febbraio 2002 del Consiglio di Stato (n. 591) che annulla la risoluzione 27 settembre 2001 con cui il municipio di __________ ha conferito ad __________ l'incarico di tecnico comunale per il periodo 1. ottobre 2001 - 31 marzo 2002;

viste le risposte:

- 6 febbraio 2002 dell'ing. __________;

- 25 febbraio 2002 della Sezione degli enti locali;

- 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;

- 15 marzo 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 16 marzo 2001 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di un tecnico comunale;

che al concorso hanno partecipato anche l'ing. __________ ed il tecnico __________, qui resistente;

che, valutate le candidature pervenute, il 5 settembre 2001 il municipio ha assunto il concorrente __________;

che contro questa decisione l'ing. __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, lamentando che il candidato prescelto non rispondeva ai requisiti posti dal bando di concorso;

che, preso atto del ricorso, il 27 settembre 2001 il municipio ha revocato la decisione di nomina ed annullato il concorso;

che con separata decisione di ugual data il municipio ha tuttavia riassunto il resistente __________, conferendogli un incarico sino al 31 marzo 2002;

che, venutone a conoscenza, il 19 novembre 2001 l'ing. __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione di conferimento dell'incarico provvisorio, chiedendone l'annullamento;

che con giudizio 5 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando il provvedimento per inosservanza della procedura di concorso prescritta dall'art. 126 LOC per l'assunzione di dipendenti comunali;

che contro il predetto giudizio il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che il ricorrente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di avere, a torto, riconosciuto all'insorgente la qualità per agire in giudizio;

che, nel merito, l'insorgente sostiene inoltre che il conferimento dell'incarico era giustificato dall'urgenza di disporre di un tecnico in grado di esaminare il progetto della nuova casa comunale allestito dall'arch. __________ su incarico del municipio;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'ing. __________, che contesta in dettaglio le tesi del ricorrente; __________ si limita invece a riconfermarsi nelle osservazioni presentate in prima istanza;

considerato, in

diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che al comune ricorrente va negata la qualità per agire in giudizio per sopraggiunta decadenza dell'interesse legittimo;

che l'interesse del ricorrente deve infatti essere pratico ed attuale non soltanto al momento della presentazione del gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso emana la propria decisione (DTF

118 Ib 359 consid. 1a; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 Pamm, n. 2);

che, essendo l'incarico in contestazione ormai giunto a termine, il ricorrente non ha in concreto più alcun interesse ad ottenere il ripristino e la conferma della decisione municipale impugnata;

che non v'è motivo di ritenere che la particolare situazione possa ripresentarsi in futuro; non sono quindi date le premesse per prescindere in via eccezionale dal requisito dell'attualità dell'interesse fatto valere dall'insorgente;

che il ricorso va quindi stralciato dai ruoli siccome diventato privo d'oggetto;

che al ricorrente va comunque assegnata un'indennità per ripetibili, poiché l'impugnativa sarebbe stata accolta;

che, prescindendo dalla questione a sapere se l'ing. __________ fosse legittimato ad impugnare l'incarico conferito al tecnico __________, il municipio ha in effetti reso verosimile l'urgenza della necessità di disporre, a partire dal mese di ottobre, di un tecnico in grado di esaminare il progetto della nuova casa comunale, che era stato presentato a quel momento;

che, contrariamente a quanto ritiene il Consiglio di Stato, l'urgenza non può essere negata semplicemente rimproverando al municipio di aver atteso cinque mesi prima di pronunciarsi sulle candidature inoltrate nel concorso che aveva indetto per l'assunzione di un tecnico comunale;

che il requisito dell'urgenza, legittimante il conferimento di un incarico senza pubblico concorso, andava esaminato in prospettiva, considerando le caratteristiche degli oneri di lavoro incombenti a quel momento sull'ufficio tecnico ed i tempi occorrenti per ripetere la procedura di concorso;

che a carico del resistente va altresì posta una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.

2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 900.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario