Foreign National Residence Permit Renewal Appeal Following Remand
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against the administrative decision and subsequent governmental confirmation that denied a foreign national the renewal of a residence permit and the issuance of a domicile permit, based on compelling public interest due to criminal offenses, inability to adapt to Swiss norms, and accumulated debt. Following a Federal Tribunal remand that mandated a new weighing of interests after clarifying essential facts, the Administrative Court accepted the appeal, annulled the prior decision, and remanded the matter to the lower authority for further investigation concerning the nature and strength of the appellant's marital ties and the evolution of their financial situation before issuing a new ruling, while also denying the request for legal aid but granting the appellant a reimbursement for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 65 PAmm, Art. 31 PAmm, Art. 30 PAmm; Foreign National Residence Permit Renewal Appeal Following Remand: Following a Federal Tribunal remand that mandated a new weighing of interests after clarifying essential facts, the Administrative Court accepted the appeal, annulled the prior decision, and remanded the matter to the lower authority for further investigation concerning the nature and strength of the appellant's marital ties and the evolution of their financial situation before issuing a new ruling, while also denying the request for legal aid but granting the appellant a reimbursement for legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for accepting the appeal and remitting the case due to incomplete fact-finding, and the disposal implicitly applies this rule by ordering the findings to be completed.
Cited in the reasoning as the basis for ordering the State to reimburse the appellant for procedural costs (indennità per ripetibili).
Cited among the procedural rules relevant to the decision (although the specific order number is not explicitly used in the dispositive, it is often grouped with cost/indemnity rules).
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00070 · Lugano 11 marzo 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________ (in precedenza rappr. da __________), contro
la risoluzione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione di dimora;
viste le risposte:
- 3 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
- 8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 29 gennaio 2002 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che con decisione 8 novembre 2000, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del cittadino tunisino __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, negandogli implicitamente il rinnovo del suo permesso di dimora, per motivi di interesse pubblico preponderanti in quanto aveva commesso diversi delitti e denotato l'incapacità di adattarsi all'ordinamento elvetico, accumulando tra l'altro diversi debiti (art. 4, 10 cpv. 1 lett. a/b, 16 LDDS e 8, 11, 16 ODDS);
che con giudizio 21 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessato;
che il 20 giugno 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame di __________ volto ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, confermando la risoluzione suddetta;
che con sentenza 29 gennaio 2002, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, procedendo ad una nuova e attenta ponderazione degli interessi in presenza, dopo aver chiarito i fatti determinanti;
che il 18 febbraio 2002 __________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dall'alta Corte federale, segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari al fine di determinare la natura e l'intensità del legame coniugale esistente tra il ricorrente e sua moglie e di valutare nel contempo l'evoluzione della loro situazione finanziaria;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che la domanda di assistenza giudiziaria e di conferimento del gratuito patrocinio dell'avv. __________ dev'essere respinta, già per il fatto che il ricorso è stato inoltrato dal precedente rappresentante dell'insorgente e non si procede ad esperire un'istruttoria in questa sede per i motivi precedentemente addotti;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, che era assistito dal consulente giuridico __________, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm);
visti gli art. 1, 4, 7, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 21 marzo 2001 (n. 1279) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
5. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario