Applicant's Appeal Deadline Restoration Denied Due to Insurer's Omission
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual facing a disciplinary investigation, suspension, and 50% salary reduction following a governmental decision sought the restoration of the deadline to appeal, claiming the delay was due to their subsequent hospitalization after their legal protection insurance declined representation due to the looming deadline. The administrative court rejected the request, reasoning that the inaction was attributable to the legal protection insurance, not an unavoidable event excusing the delay under civil procedure rules, and that the applicant must bear the consequences of their representative's omission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 cpv. 1 PAmm, Art. 137 CPC, Art. 138 CPC, Art. 12 PAmm, Art. 108 LTF; Applicant's Appeal Deadline Restoration Denied Due to Insurer's Omission: The administrative court rejected the request, reasoning that the inaction was attributable to the legal protection insurance, not an unavoidable event excusing the delay under civil procedure rules, and that the applicant must bear the consequences of their representative's omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the closing section, this provision regulates the application of civil procedure rules for the restoration of time limits.
Cited in the closing section, this provision outlines the conditions under which the restoration of time limits is granted.
Although referenced in the reasoning section of similar decisions, this provision is NOT explicitly cited in the dispositive orders (1., 2., 3.) of this specific decision, thus it is excluded based on the rules.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00006 · Lugano 8 febbraio 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario: · Leopoldo Crivelli
statuendo sulla domanda 27 dicembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________ chiedente
la restituzione del termine per impugnare la decisione 8 novembre 2001 del Consiglio di Stato (no. 5254) che apre un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, sospendendolo dalla carica di bidello del __________ di __________ e privandolo dello stipendio nella misura del 50%;
vista la risposta 24 gennaio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse, Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 8 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico di __________, bidello del __________ di __________, sospettato, fra l'altro, di aver esploso un colpo di pistola contro una finestra della scuola;
che con la stessa decisione il Governo ha sospeso __________ dalla funzione, privandolo dello stipendio nella misura del 50%;
che la decisione è stata notificata all'interessato, che l'ha trasmessa alla _______, Protezione giuridica;
che il 20 novembre 2001 l'avv. __________, interpellato dalla __________, ha rifiutato di assumere il patrocinio, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di ricorso e del fatto che __________ a quel momento era ricoverato in ospedale;
che il 27 dicembre 2001 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo la restituzione del termine per impugnare la succitata risoluzione governativa;
che all'istanza si è opposto il Dipartimento istruzione e cultura con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che giusta l'art. 12 cpv. 1 PAmm la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile;
che giusta l'art. 137 CPC *"la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire, di comparire o di chiedere un rinvio:*
*a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza;*
*b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato";*
che la restituzione in intero deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 138 CPC);
che, nell'evenienza concreta, è certo che l'assicurazione di protezione giuridica __________ era in possesso del provvedimento che __________ intendeva impugnare prima che scadesse il termine di ricorso;
che di conseguenza l'inosservanza del termine di ricorso non è dovuta al ricovero dell'istante in ospedale, ma all'inattività della sua assicurazione di protezione giuridica;
che nulla scusa il ritardo dell'assicurazione;
che l'istante deve sopportare le conseguenze del comportamento omissivo del suo rappresentante;
che l'istanza va pertanto respinta;
che la tassa di giustizia è a carico dell'istante;
visti gli art. 12 PAmm; 137 CPC;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico dell'istante.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario