Municipality Lacks Standing to Appeal Operating Hours Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe administrative court reviewed an appeal filed by a municipality against a state council decision that partially upheld an entity's appeal against the municipality's resolution imposing operating conditions, specifically opening hours, on the entity's arcade. The court dismissed the municipality's appeal *in limine* because the municipality lacked active legal standing (*legittimazione attiva*); the court reasoned that under the relevant local organic law, only the municipality as a public territorial corporation, not its executive body, possesses the capacity to be a party in legal proceedings, overruling past lenient practice in favor of strict adherence to statutory requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 PAmm, Art. 208 Legge, Art. 209 lett. b LOC, art. 209 LOC, art. 9, 80, 106 LOC; Municipality Lacks Standing to Appeal Operating Hours Ruling: The court dismissed the municipality's appeal *in limine* because the municipality lacked active legal standing (*legittimazione attiva*); the court reasoned that under the relevant local organic law, only the municipality as a public territorial corporation, not its executive body, possesses the capacity to be a party in legal proceedings, overruling past lenient practice in favor of strict adherence to statutory requirements for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible ('irricevibile').
Cited in the grounds for decision regarding the lack of active standing ('legittimazione attiva') of the Municipality.
Cited in the grounds for decision regarding the nature of the Municipality as an executive body lacking legal capacity to be a party.
Testo completo
Incarto n. 52.2002.00049 · Lugano 3 aprile 2002 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria: · Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2002 del
Municipio di __________ contro
la decisione 16 gennaio 2002 (n. 167) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso di __________ contro la risoluzione 21 agosto 2001 del municipio di __________, in materia di rilascio dell'autorizzazione a gestire una sala giochi;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, sul quale sorge lo stabile denominato *"__________"*;
che tale edificio ospita un esercizio pubblico (locale notturno) ed una sala giochi, entrambi gestiti dal ricorrente;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il municipio di __________ ha emanato una decisione, denominata "autorizzazione a gestire una sala giochi", mediante la quale ha fissato una serie di condizioni volte a regolamentare l'attività dello stabilimento in questione;
che, in particolare, al punto 4 dell'autorizzazione il municipio ha stabilito gli orari di apertura e chiusura della sala giochi;
che il Consiglio di Stato, adito da __________, ha annullato l'avversata decisione municipale limitatamente al punto 4, per carenza di base legale;
che il municipio di __________ ha tempestivamente interposto ricorso innanzi il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la suddetta decisione governativa venga annullata, e che, di conseguenza, venga confermata integralmente la risoluzione municipale; in attesa dell'adozione di un apposito regolamento comunale che disciplini la materia, l'esecutivo comunale invoca l'applicazione della clausola generale di polizia;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 Legge organica comunale (LOC; RL 2.1.1.2);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: è unicamente il suo rappresentante davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere, e detentore della qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. *Behördenbeschwerde*; RDAT II - 1999, N. 48; STA 4 dicembre 2001 *in re* municipio di __________; STA 29 novembre 2001 *in re* municipio di __________, STA 27 novembre 2001 *in re* municipio di __________; STA 15 giugno 2001 *in re* municipio di __________; ZBl 1995, 474);
che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune
- del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari,
Diritto amministrativo, Parte speciale, nn. 1072-1073, 1087, 1132 ss.; Ratti, Il comune, vol. III, pagg. 1843-1847);
che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, tutto ciò considerato, il ricorso
presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto *in limine*siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che l'impugnativa non sarebbe stata accolta nemmeno se fosse stata presentata dal comune anziché dal municipio, dato che nel caso di specie non sono soddisfatte le condizioni di applicabilità della clausola generale di polizia (RDAT I - 2001, N. 44; RDAT II - 1992, N. 3; RDAT 1990, N. 3);
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 80, 106, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a: · __________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria