Legislator Giurisprudenza & Legislazione
52.2002.480 • TCA TI 52.2002.480 Generato dall'IA

Intervention for Denial of Justice Rendered Moot by Subsequent State Council Decision

Numero d'incarto 52.2002.480
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual filed an intervention request seeking an order compelling the State Council to rule on a prior complaint alleging denial or delay of justice concerning municipal tax matters, specifically noting the municipality's issuance of tax assessments based on an appealed tax multiplier, which allegedly violated the appeal's suspensive effect. The administrative court determined that the intervention request was a complaint for denial of justice falling under its jurisdiction, but since the State Council subsequently issued a decision addressing the underlying claims—ruling the complaint against the municipality moot due to a later municipal decision and confirming the violation of the appeal's suspensive effect—the court found the intervention request had become moot and ordered the case to be struck from the rolls, waiving court fees due to the peculiar circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 45 PAmm, art. 46 PAmm, art. 28 PAmm, art. 43 PAmm, 194 segg. LOC, art. 2, Ordine 2; Intervention for Denial of Justice Rendered Moot by Subsequent State Council Decision: The administrative court determined that the intervention request was a complaint for denial of justice falling under its jurisdiction, but since the State Council subsequently issued a decision addressing the underlying claims—ruling the complaint against the municipality moot due to a later municipal decision and confirming the violation of the appeal's suspensive effect—the court found the intervention request had become moot and ordered the case to be struck from the rolls, waiving court fees due to the peculiar circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
reclamo amministrativo previo inosservanza delle norme sulla competenza stato richiedente e-justice oggetto della lite attività statale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 PAmm
Cited in the concluding section as a basis for the court's jurisdiction regarding the claim of denial of justice.
art. 46 PAmm
Cited in the concluding section, relating to procedural aspects before the Administrative Court.
art. 28 PAmm
Cited in the concluding section, likely relating to the formal requirements or nature of the proceedings.
art. 43 PAmm
Cited in the concluding section, relating to the administrative court's handling of the case.
194 segg. LOC
Cited in the concluding section as the basis for determining the tax/cost implications, though waived in order 2.
art. 2, Ordine 2
The order explicitly states that no fees or costs are collected ('Non si prelevano né tasse né spese').
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 45 PAmm

Cited in the concluding section as a basis for the court's jurisdiction regarding the claim of denial of justice.

art. 46 PAmm

Cited in the concluding section, relating to procedural aspects before the Administrative Court.

art. 28 PAmm

Cited in the concluding section, likely relating to the formal requirements or nature of the proceedings.

art. 43 PAmm

Cited in the concluding section, relating to the administrative court's handling of the case.

194 segg. LOC

Cited in the concluding section as the basis for determining the tax/cost implications, though waived in order 2.

art. 2, Ordine 2

The order explicitly states that no fees or costs are collected ('Non si prelevano né tasse né spese').

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 52.2002.480 · Lugano 18 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di intervento 8 agosto 2002 di

__________,

chiedente che sia fatto ordine al Consiglio di Stato di decidere in merito al ricorso 31.12.2001 del signor __________ in __________ previo esperimento di una eventuale nuova e idonea istruttoria e che sia convocato un esperimento di conciliazione;

viste le osservazioni:

- 29 agosto 2002 della Sezione degli enti locali;

- 11 settembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione n. 1016 del 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2001;

che la decisione è stata pubblicata agli albi comunali in data 23 ottobre 2001 con l'avvertenza che contro la decisione municipale era data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data d'inizio pubblicazione;

che con ricorso 7 novembre 2001 __________ ha impugnato la predetta decisione;

che, pendente il ricorso, il municipio ha emesso i conguagli per l'imposta comunale 2001;

che, con scritto 3 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, __________ ha censurato l'operato del municipio, che, intimando i conguagli d'imposta calcolati sulla scorta del moltiplicatore al 100%, avrebbe agito in violazione dell'effetto sospensivo del ricorso 7 novembre;

che, con scritto di pari data, __________ ha pure interposto reclamo al municipio contro il calcolo d'imposta;

che con decisione 5 dicembre 2001 il Governo ha respinto il ricorso 7 novembre, confermando la decisione 22 ottobre 2001 con la quale l'esecutivo comunale aveva fissato il moltiplicatore d'imposta al 100%;

che l'impugnativa interposta da __________ contro la predetta decisione governativa è stata respinta dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 14 marzo 2002;

che con scritto 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, intitolato "ricorso per denegata e ritardata giustizia", __________ ha lamentato

- la mancata evasione del proprio reclamo 3 dicembre 2001 da parte del municipio e

- la mancata evasione del reclamo di medesima data da parte del Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento dell'istruttoria condotta dal servizio ricorsi ed una nuova istruttoria tramite i servizi d'altro dipartimento;

che il reclamo di __________ contro il calcolo d'imposta è stato respinto dal municipio con decisione 11 aprile 2002, decisione poi confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza 28 maggio 2002;

che, con istanza d'intervento 8 agosto 2002 al Consiglio di Stato, __________ - sottolineato che indipendentemente dall'evasione del ricorso sul moltiplicatore d'imposta il Consiglio di Stato non aveva preso posizione sulla violazione dell'effetto sospensivo

- ha chiesto che fosse fatto ordine al Governo di decidere in merito al ricorso

31 dicembre 2001, previo esperimento di un'eventuale nuova e idonea istruttoria, convocando preventivamente un esperimento di conciliazione;

che, esperito il tentativo di conciliazione in data 18 ottobre 2002, con decisione

26 novembre 2002 il Governo, ritenuto privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia nei confronti del municipio ed accertata la violazione dell'effetto sospensivo del ricorso da parte del municipio, ha pure dichiarato irricevibile l'istanza d'intervento nei confronti del Consiglio di Stato, trasmettendola per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;

che dei motivi si dirà, se necessario, in prosieguo d'esposizione;

considerato in

diritto

che, nonostante l'atto 8 agosto 2002 sia intitolato "istanza d'intervento", l'istante lamenta la mancata decisione da parte dell'Esecutivo cantonale dei propri reclami, sicché trattasi di un reclamo per denegata o ritardata giustizia;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è pertanto data, e così la legittimazione del ricorrente (art. 45 PAmm);

che, come già esposto in narrativa, esperito il tentativo di conciliazione, con decisione

26 novembre 2002 (no 5678) il Governo ha evaso il ricorso 31 dicembre 2001 di __________: considerato privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia nei confronti del municipio - che aveva nel frattempo emesso la propria decisione -, l'Esecutivo cantonale ha pure accertato la violazione dell'effetto sospensivo del ricorso da parte del municipio;

che il Consiglio di Stato ha quindi integralmente dato seguito alle domande formulate con l'istanza 8 agosto 2002, con la quale il ricorrente postulava che fosse fatto ordine al Consiglio di Stato di decidere in merito al suo ricorso 31 dicembre 2001;

che pertanto l'istanza medesima è diventata priva d'oggetto, sicché l'incarto va stralciato dai ruoli;

che, stante la particolarità della fattispecie, questo tribunale ritiene di prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia;

per questi motivi,

visti gli art. 28, 43, 45, 46 PAmm e 194 segg. LOC;

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza 8 agosto 2002 di __________ è priva d'oggetto.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario