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52.2002.472 • TCA TI 52.2002.472 Generato dall'IA

Driver Fails to Overturn License Revocation for Dangerous Overtaking and Hit-and-Run

Numero d'incarto 52.2002.472
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A driver whose license was revoked for one month following a traffic infraction—specifically, dangerously overtaking a turning vehicle in a blind spot marked by a solid line, which resulted in a collision, and then failing to stop—appealed the administrative decision. The court dismissed the appeal, reasoning that it was bound by the facts established in the prior, finalized criminal fine proceeding against the driver, and found the violation to be of significant gravity, thus justifying the minimum one-month revocation period as proportional punishment, noting that the driver's claimed professional need to drive was not sufficiently absolute to warrant commutation or suspension of the penalty as such alternatives are not legally provided for.

Regesto Legislator

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Art. 10 cpv. 2 LALCStr, Art. 18 PAmm, Art. 6 cifra, Art. 16 cpv. 2 LCStr, Art. 16 cpv. 3 LCStr, Art. 30 cpv. 2 OAC; Driver Fails to Overturn License Revocation for Dangerous Overtaking and Hit-and-Run: The court dismissed the appeal, reasoning that it was bound by the facts established in the prior, finalized criminal fine proceeding against the driver, and found the violation to be of significant gravity, thus justifying the minimum one-month revocation period as proportional punishment, noting that the driver's claimed professional need to drive was not sufficiently absolute to warrant commutation or suspension of the penalty as such alternatives are not legally provided for.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione sorpasso pericoloso delitto di fuga ritiro della concessione guida nonostante revoca della patente termine di sospensione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 121 II 26
6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid.
DTF 119 Ib 158
Driver License Withdrawal After Conviction for Drunk Driving
DTF 121 II 217
L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons.
DTF 122 II 24
DTF 123 II 572
Driver License Suspension Appeal Based on Professional Necessity
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 16 cpv. 2 LCStr

This article is cited as the basis for considering administrative measures for less severe traffic violations, which the court ultimately considered not applicable to the case.

Art. 17 cpv. 1 LCStr

This article establishes the minimum duration for license revocation, which the court confirmed as appropriate for the penalty imposed.

Art. 35 cpv. 2 LCStr

This article regarding unsafe overtaking is cited to support the finding that the appellant's conduct was serious.

Art. 34 cpv. 2 LCStr

This article concerning continuous safety lines is cited to support the finding that the appellant's conduct was serious.

Art. 51 LCStr

This article regarding legal duties in case of an accident is cited because the appellant failed to comply with it after the collision.

Art. 10 LALCStr

This article establishes the court's competence to hear the appeal.

Art. 30 cpv. 2 OAC

This article explains the purpose of license revocation as a warning, cited in the preliminary review.

Art. 33 cpv. 2 OAC

This article establishes the minimum duration for license revocation, cited alongside Art. 17 para. 1 LCStr.

Art. 18 PAmm

This article is cited in the context of the admissibility of the appeal being decided based on the file.

Art. 28 PAmm

This article governs the allocation of costs, cited as the basis for imposing costs on the appellant upon rejection of the appeal.

Art. 43 PAmm

This article relates to the right to appeal the administrative court's decision to the Federal Tribunal.

Art. 6 CEDU

This article is noted in the preamble as being considered by the court, although it primarily pertains to the nature of the administrative decision.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.472 · Lugano 7 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario: · Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 di

__________ contro

la decisione 12 novembre 2002, n. 5428, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 settembre 2002 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese;

vista la risposta 10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 12 novembre 2001, __________, alla guida dell'autovettura "Volvo" targata __________, ha sorpassato, in territorio di __________, in un punto privo di visuale e malgrado la linea di sicurezza, un veicolo che si apprestava a svoltare a sinistra, collidendo con lo stesso. Ha quindi proseguito il viaggio senza fermarsi.

B. a. A seguito della suddetta infrazione, la Procura pubblica del Canton __________ gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- mediante decisione 15 maggio 2002, cresciuta in giudicato.

b. Inoltre, il 19 settembre 2002, la Sezione della circolazione, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa, ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di un mese, dal 21 ottobre al 20 novembre 2002, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori. Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv.

1 lett. a.

C. Adito dal ricorrente, con giudizio 12 novembre il Consiglio di Stato ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze sia il provvedimento di revoca che la sua durata. Ha quindi negato al ricorrente la commutazione della misura di revoca della licenza di condurre in una multa, non essendo tale evenienza prevista dalla legge.

D. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo puntualmente le argomentazioni già sollevate dinnanzi all'istanza inferiore. In particolare, l'insorgente rileva di non aver avvertito la collisione con il furgone e segnala l'assoluta necessità di utilizzare l'autovettura per ragioni professionali. Chiede infine la commutazione della misura inflittagli in "*un provvedimento pecuniario (o quant'altro) o una revoca sospesa condizionalmente*".

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è certa. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione.

2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

3.2. Nel caso di specie, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Infatti, a seguito della comunicazione 10 gennaio 2002 della Sezione della circolazione, il ricorrente era a conoscenza del fatto che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa inflittagli in sede penale. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al giudizio di condanna pronunciato dalla Procura pubblica __________.

4. Nelle concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all'insorgente di aver effettuato una manovra di sorpasso in un punto privo di visuale. Tale agire si appalesa senza dubbio di una certa gravità. In effetti, l'esecuzione di una manovra di sorpasso senza godere di buona visuale è suscettibile di provocare un accresciuto pericolo per la sicurezza del traffico o di terzi (v. art. 35 cpv. 2 LCStr; Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., no. 2.1 ss. ad art 35 LCStr). Inoltre, la colpa dell'insorgente non può essere qualificata come lieve, tanto più che la manovra di sorpasso è stata effettuata in una zona demarcata da una linea di sicurezza continua (art. 34 cpv. 2 LCStr e 73 cpv. 6 lett. a OSStr). È altresì opportuno rilevare che dopo aver colliso con il furgone, il ricorrente ha proseguito la marcia omettendo di conformarsi ai suoi doveri legali in caso d'infortunio sanciti dall'art. 51 LCStr. In siffatte circostanze, vista la pluralità delle (gravi) infrazioni commesse e la colpa imputabile all'insorgente, si impone l'adozione di una misura amministrativa che, forzatamente, deve consistere nella revoca della licenza, non potendosi considerare il caso in esame come di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 in fine LCStr.

5. Il ricorrente, consulente informatico, sostiene di avere imperiosa necessità professionale di condurre un veicolo a motore, dal momento che la sua attività comporta l'assistenza alla clientela direttamente al domicilio o in azienda.

5.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., cons. 2c).

5.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.

Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi in luoghi diversi per l'assistenza e la consulenza alla clientela, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata.

In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.

6. Tenuto conto della gravità delle infrazioni commesse dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile e del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore, la durata di un mese del provvedimento di revoca, che costituisce comunque il minimo previsto dalla legge (v. art. 17 cpv. 1 LCStr e 33 cpv. 2 OAC), appare del tutto conforme al

diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.

Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente di sospendere condizionalmente la revoca oppure di commutarla in una sanzione pecuniaria, basti rilevare che tale pretesa non può essere accolta poiché concernente un beneficio non previsto dalla legislazione vigente.

7. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 35 cpv. 2, 34 cpv. 2 e 51 LCStr, 10 LALCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 18, 28 e 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario