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52.2002.469 • TCA TI 52.2002.469 Generato dall'IA

Employer Appeal of Rejected Border Worker Permit for Italian National Over Recruitment Efforts

Numero d'incarto 52.2002.469
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employer appealed the administrative rejection of a border worker permit for an Italian national, based on the argument that the employer failed to prove sufficient effort to hire local labor, specifically by rejecting candidates proposed by the regional employment office. The administrative court held that because the individual was an EU/EFTA citizen, their right to a permit was subject to the Agreement on the Free Movement of Persons, making the appeal admissible, but ultimately accepted the appeal because the lower authority had not adequately investigated the employer's specific reasons for rejecting the handful of documented local candidates, finding the factual findings incomplete regarding the required demonstration of unsuccessful recruitment efforts, and therefore annulled the decision and remanded the case for further investigation.

Regesto Legislator

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Art. 10 ALC, Art. 10 lett. a LALPS, Art. 4 LDDS, Art. 46 cpv. 1 PAmm, Art. 43 PAmm, Art. 18 cpv. 1 PAmm; Employer Appeal of Rejected Border Worker Permit for Italian National Over Recruitment Efforts: The administrative court held that because the individual was an EU/EFTA citizen, their right to a permit was subject to the Agreement on the Free Movement of Persons, making the appeal admissible, but ultimately accepted the appeal because the lower authority had not adequately investigated the employer's specific reasons for rejecting the handful of documented local candidates, finding the factual findings incomplete regarding the required demonstration of unsuccessful recruitment efforts, and therefore annulled the decision and remanded the case for further investigation.

Parole chiave

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permessi di lavoro libera circolazione dei lavoratori domanda indirizzata all'autorità disoccupazione dei lavoratori migranti controlli alle frontiere, asilo e immigrazione ricorso del personale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 10 ALC
This provision concerning the maintenance of priority checks for workers was discussed, leading to the analysis of the case's merits.
Art. 10 lett. a LALPS
che la decisione è stata resa sulla base degli art. 10 ALC, 37 cpv.
Art. 4 LDDS
che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio;
Art. 46 cpv. 1 PAmm
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere per i motivi addotti in precedenza (art.
Art. 43 PAmm
This article on the legitimacy of the appellant to appeal was cited in the preamble to the dispositive.
Art. 18 cpv. 1 PAmm
che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
Art. 10 cpv. 2 prima
che la decisione è stata resa sulla base degli art. 10 ALC, 37 cpv.
Art. 38 cpv. 1 dell

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 65 PAmm

The court used this article to justify annulling the contested decision and remitting the case due to incomplete factual findings.

Art. 10 ALC

This provision concerning the maintenance of priority checks for workers was discussed, leading to the analysis of the case's merits.

Art. 38 OLCP

This article specifies the application period for ALC rules regarding priority and working conditions, relevant to the decision on the merits.

Art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG

This provision regarding the inadmissibility of administrative appeals to the Federal Tribunal was used to confirm the admissibility of the cantonal appeal in this specific context.

Art. 10 LALPS

This article defines the scope of the Administrative Tribunal's jurisdiction in reviewing Council of State decisions concerning foreigners' law.

Art. 31 PAmm

This article was cited in the dispositive to order the State to reimburse the appellant's legal costs (indennità per ripetibili).

Art. 43 PAmm

This article on the legitimacy of the appellant to appeal was cited in the preamble to the dispositive.

Art. 46 PAmm

This article concerning the deadline for filing the appeal was cited in the preamble to the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 52.2002.469 · Lugano 10 aprile 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici: · Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario: · Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 della

__________ patrocinata dall'avv. __________ contro

la risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5239) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 settembre 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione per il promovimento economico e del lavoro, Ufficio della manodopera estera, in materia di rifiuto di un permesso per confinanti CE/AELS alla cittadina italiana __________;

viste le risposte:

- 6 dicembre 2002 dell'Ufficio della manodopera estera (in seguito UMOE);

- 10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 30 settembre 2002 l'UMOE ha respinto la domanda inoltrata il 7 agosto precedente dalla __________, impresa generale di gessatura e pittura, volta a ottenere un permesso per confinanti a favore della cittadina italiana __________ per svolgere l'attività di ausiliaria;

che l'autorità ha ritenuto che la datrice di lavoro non aveva dimostrato di avere fatto il possibile per reclutare manodopera indigena;

che, in particolare, l'UMOE ha rilevato che la ricorrente non aveva assunto alcuna delle persone selezionate appositamente dall'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC) proposte in alternativa ad __________;

che la decisione è stata resa sulla base degli art. 10 ALC, 37 cpv. 1 OLCP, 9 LALPS, 4a e 34 Rast-CE/AELS;

che con giudizio 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla __________, ribadendo in sostanza gli argomenti addotti dall'UMOE;

che contro la predetta pronunzia governativa la __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per confinanti in favore di __________;

che la ricorrente sostiene di aver fatto tutto il possibile per reperire persone con il profilo richiesto, in particolare offrendo lavoro alle persone segnalate dall'URC, le quali non avrebbero però accettato l'offerta per diversi motivi: chi non si era presentata, chi non era interessata al posto, o chi si era data per malata;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'UMOE, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato, in diritto

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS);

che giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

che l'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio;

che lo straniero ha quindi diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

che il ricorso è stato inoltrato dalla __________, datrice di lavoro di __________;

che il datore di lavoro, non ha un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di lavoro per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2);

che occorre pertanto esaminare se la persona da assumere possiede un diritto al rilascio di un permesso per frontalieri sulla scorta del diritto federale o di un trattato internazionale;

che __________, essendo cittadina di uno Stato membro della CE (Italia), ha in linea di principio diritto di ottenere un permesso di soggiorno CE/AELS per motivi di lavoro in Svizzera in virtù dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681);

che un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, censurante la violazione dell'ALC, sarebbe pertanto ricevibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG;

che l'impugnativa è quindi ammissibile anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo; se il permesso in oggetto possa essere rifiutato è una questione di merito;

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere per i motivi addotti in precedenza (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;

che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 PAmm);

che giusta l'art. 10 cpv. 2 prima frase ALC, le parti contraenti possono mantenere, per un periodo non superiore a due anni, i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente, comprese le persone prestatrici di servizi;

che l'art. 38 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) precisa che le norme dell'ALC relative alla priorità dei lavoratori indigeni e ai controlli delle condizioni salariali e lavorative si applicano solo durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore dell'OLCP;

che, in virtù dell'obbligo di collaborare, il datore di lavoro deve dimostrare all'autorità di aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno e di non avervi trovato lavoratori che rispondano al profilo richiesto (cfr. art. 7 OLS);

che, in questo senso, le domande non vanno più rifiutate sulla sola base di un esame generale della situazione economica e del mercato del lavoro (ad esempio con riferimento al numero delle persone in cerca di lavoro nel cantone o nel ramo), indipendentemente dal caso concreto (v. n. 4.4.1. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP);

che l'UMOE può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni relative al mercato del lavoro (art. 12 Rast-CE/AELS);

che nel caso concreto occorre verificare se la __________ ha fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno senza trovare lavoratrici che rispondono al profilo richiesto;

che il 13 maggio 2002 la __________ ha collaborato con l'URC, segnalandogli di essere alla ricerca di un'ausiliaria (aiuto per facili lavori d'ufficio, pulizia uffici, rispondere ai telefoni e recarsi in posta);

che il 6 settembre 2002 l'UMOE ha invitato l'URC a proporre alla __________ le persone iscritte alla disoccupazione idonee per il posto di ausiliaria e ad allestire un rapporto che precisi i nominativi dei candidati, l'esito delle offerte e le eventuali motivazioni della mancata offerta di personale;

che a mente dell'UMOE, l'URC avrebbe proposto 33 persone idonee ad occupare il posto vacante di ausiliaria, sistematicamente scartate dall'insorgente (v. risposta UMOE al ricorso);

che l'URC ha segnalato all'UMOE quanto segue:

*"Dopo aver inviato a più riprese personale ritenuto idoneo al profilo richiesto, non siamo riusciti a trovare una soluzione con il DL. Quest'ultimo ha dimostrato poca volontà a collaborare con il nostro ufficio. In considerazione del fatto che il nostro ufficio dispone di personale in grado di poter ricoprire l'attività richiesta dal DL e alla luce dei fatti inerenti la mancata presa di posizione alle nostre assegnazioni, non siamo in grado di poter preavvisare in forma positiva il rilascio del suddetto permesso"*

(v. rapporto URC all'UMOE del 26 settembre 2002);

che la datrice di lavoro contesta di non aver fatto il possibile per reclutare la manodopera sul mercato del lavoro interno, sostenendo che le persone proposte dall'URC non si sono presentate o non erano interessate al posto offerto;

che agli atti sono documentate soltanto cinque candidature con esito negativo (v. formulari concernenti __________ -__________, __________ -__________, __________ -__________, __________ -__________, __________ -__________), mentre nulla è dato sapere sulle altre offerte segnalate dall'URC;

che queste cinque candidature non sono in ogni caso rappresentative per ritenere con certezza che la mancata assunzione di tutta la manodopera proposta dall'URC, ritenuta idonea al profilo richiesto, sia dovuta alla mancanza di collaborazione da parte della datrice di lavoro;

che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;

che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sul ricorso, segnatamente previa completazione degli accertamenti necessari, al fine di determinare con esattezza i motivi della mancata assunzione da parte della ricorrente del personale propostole dall'URC;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 10 ALC; 38 OLCP; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 5 novembre 2002 (n. 5239) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2 gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

5. Intimazione a: · __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario