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50.2007.3 • PP TI 50.2007.3 Generato dall'IA

Jurisdiction Transfer in Suspended Sentence Revocation Due to Recidivism

Numero d'incarto 50.2007.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual previously given a suspended sentence for failure to pay maintenance obligations subsequently committed the same offense during the probation period and received a new sentence of community service, leading the Cantonal Coordination Service to issue a notice of recidivism; however, the deciding authority determined that under the applicable procedural law, since the subsequent case was concluded and the prior conviction was final, jurisdiction for deciding on the revocation of the initial suspended sentence transferred from the originating court to the judge for the execution of sentences, requiring the case file to be transmitted accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 1 CP, Art. 349 cpv. 1 lett. b CPP, Art. 46 CP, art. 349 CPP, art. 46 cpv. 2 CP; Jurisdiction Transfer in Suspended Sentence Revocation Due to Recidivism: che per l’art. 46 cpv. 1 CP *“se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale”*, che giusta il cpv. 2 del medesimo articolo *“se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta”;* che secondo l’art. 349 cpv. 1 lett. b CPP in vigore dal 1° gennaio 2007 *“la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale commisurazione della pena trasferimento di competenze trasferimento disciplinare Stato di diritto diritto delle obbligazioni Avviso di recidiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 46 CP

Cited as part of the legal basis for determining the competence to rule on the revocation of probation.

art. 349 CPP

Cited as the procedural basis determining that the judge of sentence execution has jurisdiction in this case.

Art. 349 cpv. 1 lett. b CPP

This provision is cited in the reasoning as the basis for the jurisdiction of the judge of sentence execution, which is the basis for the transfer order in Order 1.

art. 46 cpv. 1 CP

Cited to describe the conditions for revoking the suspension of a conditional sentence.

art. 46 cpv. 2 CP

Cited to describe the alternatives to revoking the suspension of a conditional sentence.

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Testo completo

Incarto n. 50.2007.3 10.2006.163 · Bellinzona 2 agosto 2007 · Trasmissione incarto In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 5 marzo 2007 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di

IS 1

letti ed esaminati gli atti;

consideratoin fatto ed in diritto

che __________ è stato condannato il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per trascuranza degli obblighi di mantenimento;

che l’interessato è incorso durante il periodo di prova nuovamente nello stesso reato ed è stato condannato dalla Pretura penale l’8 febbraio 2007 a 122 ore di lavoro di pubblica utilità;

che il 5 marzo 2007 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che entro tale termine __________ non ha inoltrato osservazioni;

che per l’art. 46 cpv. 1 CP *“se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale”*, che giusta il cpv. 2 del medesimo articolo *“se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta”;* che secondo l’art. 349 cpv. 1 lett. b CPP in vigore dal 1° gennaio 2007 *“la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art.

46 CP è pronunciata:*

*a) dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;*

*b) negli altri casi dal giudice dell’applicazione della pena”*;

che in concreto il procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sulla revoca della sospensione condizionale della precedente pena è ora del giudice dell’applicazione della pena;

che pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;

visti gli art. 46 CP; 349 CPP,

pronuncia: 1. L’incarto è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: