Recidivism and Revocation of Suspended Sentence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed a notice of recidivism concerning an individual previously sentenced to a seven-day suspended detention for a serious traffic offense, whose probationary period was subsequently breached by committing further offenses, including theft of use and driving while suspended, leading to a new 60-day suspended sentence for those and other crimes. The court reasoned that despite a subsequent prosecution for fraud where the initial seven-day suspension was not explicitly revoked but the individual was formally warned, the pattern of continuous repeated offenses demonstrated a clear lack of merit for continued trust, thus compelling the court, pursuant to the relevant penal code article concerning recidivism and breach of trust, to revoke the conditional suspension granted for the original seven-day sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP, 349 CPP; Recidivism and Revocation of Suspended Sentence: The court reasoned that despite a subsequent prosecution for fraud where the initial seven-day suspension was not explicitly revoked but the individual was formally warned, the pattern of continuous repeated offenses demonstrated a clear lack of merit for continued trust, thus compelling the court, pursuant to the relevant penal code article concerning recidivism and breach of trust, to revoke the conditional suspension granted for the original seven-day sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this provision as the basis for revoking the suspended sentence in order 1.
Cited in conjunction with the substantive law, likely governing the procedure for the decision, as the revocation was ordered.
This order deals with costs, stating that no fees or expenses shall be collected.
Testo completo
Incarto n. 50.2006.5 10.2005.478 · Bellinzona 10 ottobre 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 22 agosto 2006 presentato dal IS 1 nei confronti di
CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti
considerato in fatto ed in diritto
che CRTE 1 è stato condannato il __________ dal Presidente del circolo di Roveredo/GR alla pena di 7 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prove di 2 anni per grave infrazione alle norme della circolazione;
che la pena indicata è aggiuntiva a quella emessa il __________ dal Kreispräsident di Surses;
che l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni (furto d’uso e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre) sfociate nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il __________, che ha giudicato anche su altri reati– a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
che l’_____________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di accusa per il reato di truffa, condannando CRTE 1, a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta dalla Pretura penale, a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
che in questo decreto il Procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione di cui alla sentenza del Presidente del circolo di Roveredo del __________, ma ha ammonito formalmente il condannato;
che il __________, siccome nella sentenza del __________ non era stato giudicato sulla revoca della condizionale, IS 1 ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato all’interessato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che entro il termine indicato CRTE 1 non ha inoltrato osservazioni;
che per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CP *“se durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena”*;
che in concreto l’interessato denota una regolare propensione a commettere infrazioni; questo continuo recidivare dimostra come egli non meriti la fiducia che più volte è stata in lui riposta e che egli ha sempre tradito;
che nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole e non si può prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione;
visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione inflitta dal Presidente del circolo di Roveredo/GR il __________ è revocato.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
e alla crescita in giudicato
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.