Recidivism Determination for Suspended Sentence Based on Minor New Offense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerned an individual subject to a conditional suspension of a ten-day arrest sentence for driving without a valid license, who subsequently committed a new offense—driving while intoxicated—leading to another suspended sentence and triggering a formal notice of recidivism. The court reasoned that although the conditions for mandatory revocation of the initial suspended sentence were met under Article 41 n. 3 para. 1 of the Penal Code due to the new conviction during the probation period, the minor gravity of the situation, as assessed during the new sentencing hearing, warranted applying Article 41 n. 3 para. 2, leading the court to formally admonish the individual instead of revoking the initial benefit of suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 41 n. 3 cpv. 2 CP, art. 41 n. 3 cpv. 1 CP, 349 CPP; Recidivism Determination for Suspended Sentence Based on Minor New Offense: The court reasoned that although the conditions for mandatory revocation of the initial suspended sentence were met under Article 41 n. 3 para. 1 of the Penal Code due to the new conviction during the probation period, the minor gravity of the situation, as assessed during the new sentencing hearing, warranted applying Article 41 n. 3 para. 2, leading the court to formally admonish the individual instead of revoking the initial benefit of suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the basis for formally admonishing the convicted person instead of revoking the conditional suspension.
Cited in the procedural provisions listed before the final orders, relevant to the context of revoking the conditional suspension.
Cited among the procedural provisions relevant to the judgment process.
Testo completo
Incarto n. 50.2003.5/AMM · Bellinzona 10 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sull'avviso di recidiva del 24 luglio 2003 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale contro
__________ __________, di __________ __________ e __________ n. __________, nato alla __________ __________ -__________ il __________ __________ __________, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato, __________ e __________ di __________ __________ (__________)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che __________ __________ è stato condannato il __________ __________ 2000 dal *Tribunal de police* di __________ alla pena di 10 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno, per il titolo di circolazione malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre;
che l'interessato è incorso durante il periodo di prova in una nuova infrazione, sfociata nella condanna – pronunciata da questo giudice il 10 luglio 2003 per il titolo di circolazione in stato d'ebrietà – a 80 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;
che il 24 luglio 2003 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni;
che __________ __________ è rimasto silente;
e considerato in diritto:
che per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena";
che nondimeno, "se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza" (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);
che in concreto, questo giudice ha avuto modo di accertare al dibattimento del 10 luglio 2003 l'adempimento dei requisiti posti dall'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP per soprassedere all'esecuzione della pena e pronunciare un semplice ammonimento;
visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di arresto decisa nei confronti di __________ __________ dal *Tribunal de police* di __________ il ____________________ 2000, ma l'ammonisce formalmente.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: La segretaria: