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50.2003.3 • PP TI 50.2003.3 Generato dall'IA

Rejection of Untimely Opposition to Suspended Sentence Revocation

Numero d'incarto 50.2003.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A defendant opposed a public prosecutor's notice proposing the revocation of a suspended sentence granted for a prior conviction, but the court found the opposition inadmissible because it was filed on January 14, 2003, after being sent by non-priority mail, making it manifestly late when the deadline, based on service on December 6, 2002, and a maximum receipt date of December 16, 2002, had expired fifteen days prior according to the prosecutor's notice. Consequently, the opposition was rejected as untimely, and the case was to be returned to the public prosecutor for continuation, with costs assigned to the opponent.

Regesto Legislator

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Art. 349 CPP, art. 66 cpv. 1 LTF; Rejection of Untimely Opposition to Suspended Sentence Revocation: Consequently, the opposition was rejected as untimely, and the case was to be returned to the public prosecutor for continuation, with costs assigned to the opponent.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale ricusazione del pubblico ministero revoca dell'opposizione opposizione tardiva prescrizione della pena impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 349 CPP

This provision was used as the basis for declaring the opposition inadmissible in order 1.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governs the imposition of court fees and expenses on the losing party (the opponent) in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 50.2003.3/AMM DAP 1734/2002 · Bellinzona 18 febbraio 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________, fu __________ e __________ n. __________, nato il __________ __________ __________ a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________, divorziato, __________ __________,

a dipendenza dell'avviso di recidiva DAP __________/__________ del __________ __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, con cui è stata proposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei confronti dell'interessato dal Ministero pubblico il 9 dicembre 1997;

vista l'opposizione interposta da __________ __________ il 14 gennaio 2003;

preso atto che l'accusato non ha presentato osservazioni nel termine di 10 giorni assegnatogli da questo giudice con ordinanza del 29 gennaio 2003;

considerato che il Procuratore pubblico, con l'avviso di recidiva del 6 dicembre 2002, ha comunicato all'interessato come "la proposta di cui sopra si riterrà accettata e acquisterà forza di giudicato se l'accusato non avrà inoltrato formale opposizione scritta al Ministero pubblico entro 15 giorni dall'intimazione del presente decreto";

che tale decisione è stata intimata per raccomandata all'interessato, al suo domicilio di __________, il 6 dicembre 2002, ed è quindi giunta al destinatario

– nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale – il 16 dicembre 2002;

che l'opposizione interposta da __________ __________, datata 14 gennaio 2003 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per lettera semplice non prioritaria, è dunque manifestamente tardiva;

per questi motivi, visto l'art. 349 CPP,

pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.

2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– relative al presente giudizio sono a carico dell'opponente.

4. Intimazione a:

– __________ __________, via __________, __________, – Procuratore pubblico Nicola Respini, via __________ __________, __________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.