Expulsion Revocation Denied Due to Pretextual Marriage Following Criminal Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual convicted of illegal entry and document forgery, which resulted in a three-year expulsion order, sought revocation of the expulsion to reunite with a spouse who held a residency permit, but the court denied the request because the original expulsion decree was final due to a criminal conviction, the initial offense involved using false papers, the marriage occurred immediately after the expulsion with full knowledge of the ban, and the circumstances suggested the marriage was a pretext for circumventing the expulsion order rather than a genuine intent to form a family.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 CP, art. 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP, Non si prelevano né tasse né spese; Expulsion Revocation Denied Due to Pretextual Marriage Following Criminal Conviction: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section preceding the operative orders, indicating these procedural rules form the basis for the decision on the request.
Cited in the section preceding the operative orders, indicating the penal code provision relevant to the underlying decision.
This phrase in order 2 dictates the treatment of costs, though it does not cite a specific procedural article for costs like Art. 66 LTF.
Testo completo
Incarto n. 50.2003.18/KRM DAP 2506/2002 · Bellinzona 15 dicembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 19 agosto 2003 da
__________ __________, di __________ e __________ __________, nato a __________ il __________ 1977, cittadino kosovaro, domiciliato a __________, divorziato, studente difeso da: Avv. __________ __________, __________
mediante la quale chiede la revoca dell'espulsione dalla Svizzera pronunciata con decreto di accusa 11 ottobre 2002, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni 24 settembre 2003 il Procuratore pubblico __________ __________ ha preavvisato negativamente l'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto: che con decreto di accusa 11 ottobre 2002 del Procuratore pubblico Bruno Balestra, __________ __________è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che l'istante era entrato illegalmente in Svizzera da un imprecisato valico in data
9 ottobre 2002 privo di certificati validi di legittimazione, nonché legittimandosi alle autorità di frontiera con il passaporto croato n. __________intestato a __________ __________ sul quale aveva fatto apporre la sua fotografia;
che il decreto di accusa è stato notificato all'accusato a __________ il 11 ottobre 2002 alle 17.35 alla presenza di un interprete, come risulta dal relativo verbale di notifica (cfr. act 4 dell'incarto del Ministero pubblico);
che il 21 ottobre 2002 __________ __________ha contratto matrimonio in __________ con la connazionale __________ __________, nata nel 1983, residente in Svizzera dall'età di 7 anni e beneficiaria di un permesso di domicilio tipo C (cfr. doc. C e D);
che con l'istanza che ci occupa __________ __________ postula la revoca dell'espulsione per potersi ricongiungere con la moglie;
che il Procuratore pubblico preavvisa negativamente la richiesta in ordine, poiché non è stata presentata dall'interessato ma dalla moglie e nel merito:
*"- poiché non si tratta di una decisione amministrativa ma di un decreto penale validamente* *intimato a __________ __________ __________.2002 e nel frattempo cresciuto in giudicato;*
*- per le modalità dell'infrazione oggetto di decreto (entrata illegale con documento falso);*
*- al momento di sposarsi con l'istante __________ __________ era perfettamente a conoscenza di questa su espulsione. Tale matrimonio è quindi posteriore e non antecedente al decreto;*
*- non è nemmeno passato un anno dal decorso dell'espulsione. Non vi è quindi spazio per una sua eventuale revoca anche nell'ottica della sua proporzionalità."*;
che all'inizio il legale aveva effettivamente presentato l'istanza a nome del condannato, ma su incarico della moglie; questo verosimilmente in attesa della procura del marito, che nel frattempo è giunta ed è stata versata agli atti (cfr. doc. E): si può quindi entrare nel merito della questione;
che dagli atti emerge che l'istante aveva già tentato di entrare in Svizzera nel 1998 come richiedente d'asilo, ma che era stato rinviato con decisione 4 ottobre 1999 (cfr. act. 5);
che __________ __________ è poi rientrato illegalmente in Svizzera ed è stato espulso; appare perlomeno strano che si sia sposato pochi giorni dopo l'esecuzione di questa misura e proprio con una connazionale beneficiaria di un permesso di domicilio nel nostro paese;
che dall'incarto si evince che egli per poter entrare nella Confederazione si è già procurato diversi documenti falsi;
che inoltre al momento del matrimonio, avvenuto come detto al rientro in patria, egli ben sapeva che non avrebbe potuto tornare in Svizzera: ciò che lascia apparire il matrimonio stesso come un mero pretesto (conclusione confortata dal fatto che si è poi atteso circa 10 mesi prima di chiedere la revoca dell'espulsione);
che in sostanza non si può concludere che i coniugi abbiano la reale volontà di formare una famiglia in Svizzera;
che l'istanza deve così essere respinta;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP;
pronuncia: 1. L'istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________, __________ __________, __________, tramite il patrocinatore Lic.iur. __________ __________, __________ __________, __________,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.