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50.2003.16 • PP TI 50.2003.16 Generato dall'IA

Revocation of Expulsion Order Based on Confirmed Marriage

Numero d'incarto 50.2003.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court considered a request to revoke a prior three-year expulsion order imposed on a foreign national convicted of document forgery and immigration law violations, which had been previously denied due to uncertainty regarding the legitimacy of the individual's subsequent marriage to a citizen intended to form a family. The court reasoned that since the marriage had been officially confirmed and the husband's testimony clarified previous ambiguities regarding the relationship's seriousness, establishing the genuine intent to form a family unit, combined with the fact that the majority of the accessory penalty period had already been served, warranted granting the request and immediately revoking the expulsion order.

Regesto Legislator

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Art. 55 CP, art. 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP; Revocation of Expulsion Order Based on Confirmed Marriage: The court reasoned that since the marriage had been officially confirmed and the husband's testimony clarified previous ambiguities regarding the relationship's seriousness, establishing the genuine intent to form a family unit, combined with the fact that the majority of the accessory penalty period had already been served, warranted granting the request and immediately revoking the expulsion order.

Parole chiave

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matrimonio effettivo revoca del permesso di dimora espulsione di familiari cittadini stranieri matrimonio sciolto allontanamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 55 CP

Cited as the basis for revoking the accessory penalty of expulsion.

art. 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP

Cited as the procedural basis for the decision to grant the request for revocation.

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Testo completo

Incarto n. 50.2003.16/KRM DAC 306/2001 · Bellinzona 18 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza __________ __________ 2003 da

__________ __________, __________.__________.__________, di __________ e __________ __________, nata a __________ /__________ (Distretto __________ __________), cittadina rumena, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, difesa da: Avv. __________ __________, __________ __________

mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ aprile 2001, cresciuto in giudicato;

preso atto che con osservazioni __________ __________ 2003 il Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ ha formulato preavviso negativo alla revoca dell'espulsione;

letti ed esaminati gli atti;

sentito come teste il signor __________ __________;

richiamato l'incarto __________.__________.__________di questa Pretura penale, sfociato nella decisione negativa di revoca dell'espulsione del ____________________ 2003;

considerato

in fatto ed in diritto:

che con decreto di accusa ____________________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, ora coniugata __________, è stata dichiarata colpevole di falsità in certificati e di violazione della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che con decisione ____________________ 2003 è stata respinta un'istanza di revoca dell'espulsione, in sostanza perché la situazione non appariva chiara e non vi era sufficiente sicurezza che il matrimonio con il cittadino svizzero __________ __________ fosse stato celebrato con la reale intenzione di formare una famiglia in Svizzera;

che con l'istanza che ci occupa si chiede nuovamente la revoca dell'espulsione;

che il matrimonio è ora stato regolarmente confermato in Svizzera (cfr. doc. 2);

che il marito, sentito come teste, ha chiarito i punti che apparivano oscuri al momento del primo giudizio, concernenti il suo incontro con l'istante e il mantenimento della relazione durante la sua permanenza all'estero;

che il signor __________ ha pure confermato l'importanza che la moglie ha assunto per lui come compagna di vita e come aiuto a superare i suoi problemi di stabilità psichica descritti nel rapporto del dottor __________ agli atti (cfr. doc. 3);

che dall'insieme degli elementi agli atti emerge ora la serietà dell'unione e la volontà di formare un nucleo famigliare;

che nelle suddescritte circostanze, tenuto pure conto che la maggior parte della pena accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell'espulsione;

visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP pronuncia: 1. In accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni inflitta a __________ __________, ora __________ con decreto di accusa __________ __________ 2001 è revocata con effetto immediato.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell'istante.

3. Intimazione a:

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, __________ __________, c/o __________ __________r, Via __________ __________, __________ __________ __________ Avv. __________ __________, Via __________ __________/Via __________, __________ __________, Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona, Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Taverne-Torricella

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.