Revocation of Expulsion Order Based on Confirmed Marriage
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court considered a request to revoke a prior three-year expulsion order imposed on a foreign national convicted of document forgery and immigration law violations, which had been previously denied due to uncertainty regarding the legitimacy of the individual's subsequent marriage to a citizen intended to form a family. The court reasoned that since the marriage had been officially confirmed and the husband's testimony clarified previous ambiguities regarding the relationship's seriousness, establishing the genuine intent to form a family unit, combined with the fact that the majority of the accessory penalty period had already been served, warranted granting the request and immediately revoking the expulsion order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 CP, art. 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP; Revocation of Expulsion Order Based on Confirmed Marriage: The court reasoned that since the marriage had been officially confirmed and the husband's testimony clarified previous ambiguities regarding the relationship's seriousness, establishing the genuine intent to form a family unit, combined with the fact that the majority of the accessory penalty period had already been served, warranted granting the request and immediately revoking the expulsion order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for revoking the accessory penalty of expulsion.
Cited as the procedural basis for the decision to grant the request for revocation.
Testo completo
Incarto n. 50.2003.16/KRM DAC 306/2001 · Bellinzona 18 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza __________ __________ 2003 da
__________ __________, __________.__________.__________, di __________ e __________ __________, nata a __________ /__________ (Distretto __________ __________), cittadina rumena, domiciliata a __________, __________ __________ __________ __________ __________, difesa da: Avv. __________ __________, __________ __________
mediante la quale è chiesta la revoca dell'espulsione pronunciata con decreto di accusa n. __________/__________ del __________ aprile 2001, cresciuto in giudicato;
preso atto che con osservazioni __________ __________ 2003 il Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ ha formulato preavviso negativo alla revoca dell'espulsione;
letti ed esaminati gli atti;
sentito come teste il signor __________ __________;
richiamato l'incarto __________.__________.__________di questa Pretura penale, sfociato nella decisione negativa di revoca dell'espulsione del ____________________ 2003;
considerato
in fatto ed in diritto:
che con decreto di accusa ____________________ 2001 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, ora coniugata __________, è stata dichiarata colpevole di falsità in certificati e di violazione della Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 60 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che con decisione ____________________ 2003 è stata respinta un'istanza di revoca dell'espulsione, in sostanza perché la situazione non appariva chiara e non vi era sufficiente sicurezza che il matrimonio con il cittadino svizzero __________ __________ fosse stato celebrato con la reale intenzione di formare una famiglia in Svizzera;
che con l'istanza che ci occupa si chiede nuovamente la revoca dell'espulsione;
che il matrimonio è ora stato regolarmente confermato in Svizzera (cfr. doc. 2);
che il marito, sentito come teste, ha chiarito i punti che apparivano oscuri al momento del primo giudizio, concernenti il suo incontro con l'istante e il mantenimento della relazione durante la sua permanenza all'estero;
che il signor __________ ha pure confermato l'importanza che la moglie ha assunto per lui come compagna di vita e come aiuto a superare i suoi problemi di stabilità psichica descritti nel rapporto del dottor __________ agli atti (cfr. doc. 3);
che dall'insieme degli elementi agli atti emerge ora la serietà dell'unione e la volontà di formare un nucleo famigliare;
che nelle suddescritte circostanze, tenuto pure conto che la maggior parte della pena accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell'espulsione;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP pronuncia: 1. In accoglimento dell'istanza la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni inflitta a __________ __________, ora __________ con decreto di accusa __________ __________ 2001 è revocata con effetto immediato.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell'istante.
3. Intimazione a:
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________, __________ __________, c/o __________ __________r, Via __________ __________, __________ __________ __________ Avv. __________ __________, Via __________ __________/Via __________, __________ __________, Sezione cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, Bellinzona, Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Taverne-Torricella
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.