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40.2005.92 • TE TI 40.2005.92 Generato dall'IA

Expropriation Tribunal Dismisses Time-Barred Real Estate Assessment Appeal

Numero d'incarto 40.2005.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The expropriation tribunal considered an appeal filed against a cantonal valuation office's decision concerning a real estate assessment for a specific parcel; however, the court determined that the appeal, dated May 30th and sent on June 6th, was manifestly time-barred because the statutory 30-day deadline, calculated from the April 19th decision's retrieval on April 20th, expired on May 20th, leading to the dismissal of the challenge as inadmissible based on relevant procedural statutes.

Regesto Legislator

Ufficiale

Impugnativa irricevibile in quanto la ricorrente non ha rispettato il termine di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione su reclamo per inoltrare ricorso al TE

Parole chiave

Generato dall'IA
espropriazione stima immobiliare termine legale liquidazione di fondi diritto di accesso nei diritti reali procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 37 cpv. 2 Lst.

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being time-barred.

art. 48 LPAmm

This procedural provision was cited alongside Art. 37 cpv. 2 Lst. as the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 37 cpv. 2 Lst.

This provision governed the timeliness requirement for the appeal, leading to its inadmissibility.

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Testo completo

Incarto n. 40.2005.92 __________ · Lugano 14 giugno 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Gianfranco Sciarini arch. Alberto Canepa segretario giurista · Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 6/7 giugno 2005 da

RI 1 contro

la decisione su reclamo emessa il 19 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari per il Comune di __________,

relativamente al mappale no. 402 RFD di __________,

considerato in fatto e in diritto

che, giusta l’ art. 37 cpv. 2 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), il ricorso deve essere presentato direttamente al Tribunale di espropriazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione su reclamo;

che la decisione su reclamo, di data 19 aprile 2005, è stata ritirata da RI 1 il 20 aprile 2005;

che pertanto il termine per presentare il gravame giungeva a scadenza venerdì 20 maggio 2005, con la conseguenza che il ricorso, datato 30 maggio 2005, ma spedito il 6 giugno 2005, è manifestamente tardivo;

che, di conseguenza, in applicazione degli art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm, l’ impugnativa deve essere dichiarata irricevibile.

Per questi motivi

richiamati gli art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse né spese.

3. La presente decisione é definitiva.

4. Intimazione a:

- -

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi