Property Owner v. Cantonal Valuation Office (Failure to Comply with Procedural Order)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner filed an appeal against a cantonal valuation office's decision regarding a property parcel during a general real estate valuation revision; the Expropriation Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a subsequent order requiring them to complete the filing by submitting the decision under challenge, the required grounds, and supporting documentation within the specified ten-day deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cpv. 1 Lst, art. 48 LPamm, art. 9 LPamm; Property Owner v. Cantonal Valuation Office (Failure to Comply with Procedural Order): A property owner filed an appeal against a cantonal valuation office's decision regarding a property parcel during a general real estate valuation revision; the Expropriation Tribunal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to comply with a subsequent order requiring them to complete the filing by submitting the decision under challenge, the required grounds, and supporting documentation within the specified ten-day deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to complete the appeal documents.
Cited in the dispositive as a legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as a basis for applying procedural norms (LPamm) to the expropriation appeal.
Testo completo
Incarto n. 40.2005.86 __________ · Lugano 10 maggio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli segretario giurista · Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 17/19 maggio 2005 da
RI 1, contro
la decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 348 RFD di __________,
considerato in fatto e in diritto
che in data 17/19 maggio 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio cantonale, RI 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il
15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no. 348 RFD di __________;
che il successivo 20 maggio 2005 la Presidente del Tribunale di espropriazione ha ricordato al ricorrente che il ricorso deve contenere la menzione della decisione impugnata, una breve motivazione con le relative conclusioni e che al medesimo devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento, assegnandogli nel contempo un termine di 10 giorni per completare il gravame e produrre la documentazione indicata, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9, 46, 48 LPamm, applicabili alla fattispecie concreta in virtù del rinvio contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst.);
che il termine perentorio assegnato al ricorrente è giunto già da tempo a scadenza senza che il gravame sia stato completato e la decisione impugnata prodotta;
che, di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
Per questi motivi
richiamati gli art. 1 segg. e 38 cpv. 1 Lst.; art. 9, 46 e 48 LPamm;
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
- -
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi