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40.2005.4 • TE TI 40.2005.4 Generato dall'IA

Appeal on Property Valuation Based on Climatic Zone

Numero d'incarto 40.2005.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appellant challenged the official property valuation for parcel no. 541 RFD, specifically seeking to have a portion of its surface area valued at CHF 0.40/sqm instead of the CHF 0.10/sqm determined by the cantonal estimation office during a general revision of official values, arguing the higher rate corresponded to the A6 climatic zone for agricultural/horticultural use. The Expropriation Tribunal, finding the ground inspection confirmed the relevant area was regularly worked, outside the building zone, and suitable for agricultural use corresponding to climatic zone A6, accepted the appeal, increasing the total estimated value of the parcel to CHF 1,239, and charged the costs of the appeal to the losing estimation office.

Regesto Legislator

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Art. 11 cpv. 1 lett.a, Art. 38 cpv.4 Lst, art. 11 cpv. 1 lett.a) Lst, art. 37 (Lst; Appeal on Property Valuation Based on Climatic Zone: 541 RFD, specifically seeking to have a portion of its surface area valued at CHF 0.40/sqm instead of the CHF 0.10/sqm determined by the cantonal estimation office during a general revision of official values, arguing the higher rate corresponded to the A6 climatic zone for agricultural/horticultural use. The Expropriation Tribunal, finding the ground inspection confirmed the relevant area was regularly worked, outside the building zone, and suitable for agricultural use corresponding to climatic zone A6, accepted the appeal, increasing the total estimated value of the parcel to CHF 1,239, and charged the costs of the appeal to the losing estimation office.

Parole chiave

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costi di espropriazione valore ufficiale proprietà immobiliare zona agricola controllo dei lavori determinazione del canone locazione ricorso stime

Disposizioni normative citate

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Art. 11 cpv. 1 lett.a
Nel corso del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005 si è appurato che la superficie di 2245 mq indicata dal ricorrente è lavorata regolarmente, si trova fuori zona edificabile ed è idonea all’utilizzazione agricola o orticola ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett.a) Lst.
Art. 38 cpv.4 Lst
Used to assign the court fee (tassa di giustizia) to the losing party (UCS).
art. 11 cpv. 1 lett.a) Lst
Used in the reasoning to justify granting the appeal based on the agricultural suitability of the land portion.
art. 37 (Lst
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 11 cpv. 1 lett.a) Lst.

Used in the reasoning to justify granting the appeal based on the agricultural suitability of the land portion.

art. 37 (Lst.)

Competence of the Tribunal to rule on the appeal was established by this article.

art. 38 cpv.4 Lst.

Used to assign the court fee (tassa di giustizia) to the losing party (UCS).

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Testo completo

Incarto n. 40.2005.4 __________ · Lugano 31 maggio 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa segretario giurista · Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 18/21 febbraio 2005 da

RI 1 contro

la decisione su reclamo emessa il 21 gennaio 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,

relativamente al mappale no. 541 RFD di __________,

esperito il sopralluogo in data 18 maggio 2005,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto e in diritto

1.

1.1.

Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, entrata in vigore il

1. gennaio 1997 (Lst.), il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

1.2.

Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3.

Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per la part. no. 541 RFD di __________, l’UCS ha esposto un valore di stima complessivo di CHF 566.-

Il reclamo interposto in data 3 novembre 2004 da RI 1 è stato “*evaso ai sensi dei considerandi*” dall’UCS con decisione 21 gennaio 2005.

Questo Tribunale non può esimersi dal rimarcare come il dispositivo di tale giudizio sia assai nebuloso, ritenuto come il medesimo non possa limitarsi a rinviare genericamente ai considerandi, ma debba riportare con chiarezza se il gravame è stato accolto, parzialmente accolto o respinto. Da una verifica della notifica della decisione di stima e della susseguente “*rettifica di errori, adeguamento dei valori”*, che nemmeno era presente nella documentazione trasmessa dall’autorità di prima istanza, nonché dalle motivazioni della decisione su reclamo, si evince comunque come l’impugnativa, che verteva pure sul valore di stima stabilito per il mapp. no. 1197 RFD di __________, sia stata solo parzialmente accolta. Infatti, rispetto alla “*rettifica di errori, adeguamento dei valori”,* per quanto attiene al mapp. no. 541 RFD di __________, unico oggetto del presente ricorso, è stata modificata solo la zona di appartenenza, senza però mutare il valore di stima di riferimento, mentre per il mapp. no. 1197 RFD di __________ il reclamo è stato respinto.

3. Con ricorso 18/21 febbraio 2005 il proprietario è insorto innanzi a questo Tribunale, postulando che parte della superficie complessiva del fondo, indicata in 2243 mq (recte: 2245 mq), venga valutata non 0,10 CHF/mq come stabilito dall’UCS, ma 0,40 CHF/mq, dovendosi a suo dire applicare alla fattispecie il valore previsto per la zona A6 della carta delle zone climatiche relativa a tutto il Cantone Ticino. Non viene invece contestata la valutazione di 0,10 CHF/mq assegnata alla rimanente superficie di mq 3'419, classificata in zona BO.

4. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 (Lst.) ed il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto stimato nonché destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

5. Nel corso del sopralluogo esperito il 18 maggio 2005 si è appurato che la superficie di 2245 mq indicata dal ricorrente è lavorata regolarmente, si trova fuori zona edificabile ed è idonea all’utilizzazione agricola o orticola ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett.a) Lst.

La carta delle idoneità agricole situa tale superficie nella zona climatica A6, per la quale è stato fissato un valore di stima di 0,40 CHF/mq, con la conseguenza che il gravame deve essere accolto e il valore di stima del mapp. no. 541 RFD di __________ portato a complessivi CHF 1'239.90, arrotondati a CHF 1'239.-

La scheda di calcolo è quindi aggiornata di conseguenza.

6.Giusta l’art. 38 cpv.4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente.

Per questi motivi

richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 ed il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 541 RFD di __________ é stabilito in CHF 1'239.-, come da scheda di calcolo annessa.

2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima, Bellinzona.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione a:

- -

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi