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40.2005.232 • TE TI 40.2005.232 Generato dall'IA

Property Valuation Dispute and Tribunal Affirmation

Numero d'incarto 40.2005.232
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The property owners challenged the official property valuation of their parcel, which was set at CHF 928,980 based on a unit value of CHF 130/sqm, arguing that the zoning designation and local market saturation made the land less valuable. The Expropriation Tribunal rejected the appeal, reasoning that the established unit value of CHF 130/sqm for the intensive residential zone R5 was already prudentially set based on recent transaction data, effectively accounting for the negative factors cited by the appellants, and thus complied with statutory criteria for determining market value.

Regesto Legislator

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Art. 37 Lst, Art. 38 cpv. 2 Lst, Art. 15 cpv. 1 Lst, Art. 5 Lst, Art. 16 cpv. 1 Lst, Art. 17 cpv. 1 Lst; Property Valuation Dispute and Tribunal Affirmation: The Expropriation Tribunal rejected the appeal, reasoning that the established unit value of CHF 130/sqm for the intensive residential zone R5 was already prudentially set based on recent transaction data, effectively accounting for the negative factors cited by the appellants, and thus complied with statutory criteria for determining market value.

Parole chiave

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valore venale dell'immobile valore litigioso zona residenziale espropriazione unità di conto diritto fondiario Conferma del valore di base dei terreni nella relativa zona di PR

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 cpv. 4 Lst.

Cited in order 2 to impose court costs on the unsuccessful party.

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Testo completo

Incarto n. 40.2005.232 · Lugano 9 novembre 2007 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · ing. Alberto Lucchini arch. Giancarlo Fumasoli segretario giudiziario · Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 2 novembre 2005 da

ISCE 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 tutti rappr. da RA 1 contro

la decisione su reclamo emessa il 3 ottobre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime nel Comune di __________,

relativamente al mappale no. 146 RFD di __________,

esperito il sopralluogo in data 20 settembre 2007,

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto e in diritto

1.

1.1 Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

1.2. Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantone di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

1.3 Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

2. Per la part. no. 146 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di fr. 928'980.--.

Il reclamo interposto in data 2 settembre 2004 dagli eredi ISCE 1 è stato respinto dall’UCS con decisione del 3 ottobre 2005.

L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione argomentando che il valore unitario di fr. 130.--/mq. attribuito al fondo corrisponde a quanto stabilito per i terreni dell’intera zona R5 prevista dal Piano regolatore di __________ e rispecchia in modo prudenziale il corrispondente valore di mercato.

3. Con ricorso 2/18 novembre 2005 gli eredi ISCE 1 sono insorti innanzi a questo Tribunale, postulando una riduzione del valore di base del terreno da fr. 130.—/mq. ad un massimo di fr. 70.--/mq.. A mente dei ricorrenti l’attribuzione del fondo ad una zona R5 non rappresenta un vantaggio ed anzi è penalizzante in quanto, a causa della saturazione del mercato e della mancanza d’attrattività del Comune, vengono a mancare quelle premesse e condizioni indispensabili per edificare immobili con appartamenti da vendere o da affittare.

4. In sede di sopralluogo esperito il 20 settembre 2007 il Tribunale ha constatato che il fondo è completamente pianeggiante e prativo.

5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art.

37 Lst. e il tempestivo gravame degli eredi ISCE 1 proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione é retta dalla massima ufficiale secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II-1999, no. 10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non é inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38, cpv 3 Lst.).

6. I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

7. In concreto il Tribunale respinge il ricorso e conferma il parametro applicato dall’UCS. Gli accertamenti e le verifiche esperite, in particolare l’esame dei dati riguardanti le transazioni immobiliari intercorse nell’ultimo decennio, attestano che nella determinazione del valore di base dei terreni presenti nella relativa zona residenziale intensiva R5 già si è tenuto conto dei fattori negativi sollevati dai ricorrenti. Infatti il valore assegnato a tali terreni è stato fissato in fr. 130.--, decisamente prudenziale rispetto al prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica e sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst..

8.

8.1 Di conseguenza, il ricorso è respinto e il valore di stima del mappale 146 RFD di __________ confermato in fr. 928’980.-- come da scheda di calcolo annessa.

8.2 La tassa di giustizia di fr. 500.—è posta a carico dei ricorrenti, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto ed il valore ufficiale di stima del mappale no. 146 RFD di __________ confermato in fr. 928’980.-- come da scheda di calcolo annessa.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.—è posta a carico dei ricorrenti.

3. La presente decisione e definitiva.

4. Intimazione a:

- -

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco