Appeal on Real Estate Appraisal Revision Inadmissible Due to Lack of Representation Authority
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a decision on the general revision of real estate appraisals for a specific property parcel, where the appellant, representing multiple owners in a property regime and an undivided estate, filed a recourse against the Cantonal Appraisal Office's decision. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide proof of their authority as the condominium administrator to legally represent all co-owners and the heirs of the estate in the appeal proceedings, as required by procedural law for parties to sign a recourse, noting that an undivided estate lacks legal personality and only individual heirs possess standing unless represented by an authorized administrator, which the appellant failed to substantiate despite being granted an extension to do so.
Regesto Legislator
UfficialeCarenza di legittimazione attiva da parte di un unico componente di una comunione ereditaria - litisconsorzio necessario -; ricorso irricevibile per mancata completazione nel termine perentorio ex art. 9 LPamm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the party's capacity or representation.
The appeal was declared inadmissible due to lack of active standing, as cited in conjunction with art. 9 LPamm in the final decision.
This provision was cited when declaring the appeal inadmissible, as it relates to the procedural requirements applicable to the appeal.
This provision was cited in the preamble to the operative part, relating to who may file an appeal.
This provision was cited in the preamble to the operative part, although the core decision relies on art. 9 and 48 for inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 40.2005.209 __________ · Lugano 10 maggio 2006 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente · Margherita De Morpurgo e dai membri · arch. Alberto Canepa ing. Argentino Jermini segretario giurista · Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 19/21 ottobre 2005 dalla
ISPP 1, composta da: - MIST 1, - ISCE, composta da: - MIST 1, - MIST 2, - MIST 3, - MIST 4, contro
la decisione su reclamo emessa il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 471 RFD di __________,
considerato in fatto e in diritto
che in data 19/21 ottobre 2005, nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari entrata in vigore il 1.gennaio 2005 su tutto il territorio cantonale, MIST 1 ha presentato ricorso contro la decisione su reclamo emessa il 23 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima relativamente al mappale no.
471 RFD di __________;
che l’art. 8 cpv. 1 LPamm., applicabile alla fattispecie concreta in virtù del rinvio alla LPamm. contenuto all’art. 38 cpv. 1 Lst., prevede che il ricorso deve essere firmato dalle parti o dai loro procuratori;
che il 25 ottobre 2005 la Presidente del Tribunale, constatato che il mappale no.
471 RFD di __________ è costituito in proprietà per piani, di cui i Fogli PPP nr. 3221, 3222, 3223 e 3224 risultano intestati alla Comunione ereditaria ISCE composta da MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4, mentre il Foglio PPP no. 3225 al solo MIST 1, ha assegnato al ricorrente un termine di 60 giorni per comprovare tramite adeguata documentazione la sua qualità di amministratore del condominio e pertanto di rappresentante di tutti i comproprietari, rispettivamente della Comunione ereditaria, in difetto di che l’impugnativa sarebbe stata dichiarata irricevibile (art. 9 LPamm.);
che il ricorrente non ha dato alcun seguito alle richieste di questo Tribunale;
che solo i proprietari o altri titolari di diritti reali possono presentare reclamo all’Autorità (art. 34 cpv. 1 Lst.);
che l’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti gli affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge (art. 712 t cpv.
1 CC). Per stare in giudizio dev’esserne precedentemente autorizzato dall’Assemblea dei comproprietari che, in casi urgenti, può ratificare anche successivamente il proprio operato (art. 712 t e 712 s cpv. 1 in relazione con l’art. 712 m cpv. 1 cifra 1 CC);
che legalmente concepita come il complesso degli eredi che dispone in comune della proprietà di tutti i beni della successione (art. 602 cpv. 2 CC), la comunione ereditaria non ha personalità giuridica e quindi non ha neppure capacità di parte, né capacità processuale (in proposito: DTF 125 III 129, RDAT II-1995 n.
56 e rif.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, n. 16 e ad art. 41, n. 4; OLGIATI, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 34). Solo i singoli eredi in litisconsorzio fruiscono della legittimazione attiva e passiva. Salvo casi del tutto eccezionali (cfr. art. 49 e 65 cpv. 3 LEF), la comunione ereditaria non può pertanto agire ed essere convenuta in giudizio senza debita indicazione dei suoi componenti, neppure davanti alle autorità e giurisdizioni amministrative (BOVAY, Procédure administrative, p. 145; DTF 116 Ib 449);
che nella fattispecie concreta il ricorso non è stato manifestamente sottoscritto da tutti i comproprietari e/o da tutti i componenti della comunione ereditaria e, mancando un’adeguata procura con le indicazioni delle direttive dell’Assemblea dei condomini nella specifica procedura ricorsuale, MIST 1 nemmeno può essere considerato legittimato ad agire in nome e per conto di tutti i comproprietari e/o componenti la Comunione ereditaria;
che del resto, per i medesimi motivi, già al momento del reclamo all’UCS MIST 1 non era invero legittimato a rappresentare tutti gli altri comproprietari e/o componenti la Comunione ereditaria;
che di conseguenza, in applicazione degli art. 9 e 48 LPamm, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva;
Per questi motivi
richiamati gli art. 34 cpv. 1 e 38 cpv. 1 Lst.; art. 8, 9, 46 e 48 LPamm; art. 712 a segg CC;
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
- -
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi