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40.2002.3 • PP TI 40.2002.3 Generato dall'IA

Tax Penalty Decree Opposition Untimely Dismissal

Numero d'incarto 40.2002.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed a procedural matter concerning an opposition filed against a penalty decree for failure to submit a required tax return for the second quarter of 1997, as the opposition, dated September 3, 1998, was filed long after the 30-day legal deadline following the notification of the decree on February 16, 1998. The court reasoned that because the opposition was manifestly untimely, the penalty decree became final and executory, though it exceptionally waived the collection of taxes and costs due to the appellant's stated precarious financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 61 cpv. 1 lett. a OIVA, Art. 67 cpv. 1 LDPA, Art. 67 cpv. 2 LDPA, art. 67 LDPA, art. 73 segg. LDPA; Tax Penalty Decree Opposition Untimely Dismissal: The court reasoned that because the opposition was manifestly untimely, the penalty decree became final and executory, though it exceptionally waived the collection of taxes and costs due to the appellant's stated precarious financial situation.

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione fiscale tardiva termine processuale perentorio riscossione dell'imposta procedura giudiziaria tributaria multa fiscale opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 cpv. 1 lett. a OIVA
per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv.
Art. 67 cpv. 1 LDPA
considerato che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;
Art. 67 cpv. 2 LDPA
che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);
art. 67 LDPA
Cited to establish the legal basis for the inadmissibility/striking out of the procedure (Order 1).
art. 73 segg. LDPA
Cited in the reasoning section, implicitly covering cost allocation or procedural continuation.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 67 LDPA

Cited as the legal basis for the procedural step that rendered the opposition tardy, leading to the procedure being struck out.

art. 73 segg. LDPA

Cited in conjunction with Art. 67 LDPA to rule on the case.

Art. 67 LDPA

Cited in the reasoning section to establish the basis for the decree becoming final due to late opposition (Order 1).

art. 73 segg. LDPA

Cited in the reasoning section as the general applicable procedural framework.

Art. 67 LDPA

Cited to establish the legal basis for the inadmissibility/striking out of the procedure (Order 1).

art. 73 segg. LDPA

Cited in the reasoning section, implicitly covering cost allocation or procedural continuation.

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Testo completo

Incarto n. 40.2002.3/AMM BU 103556 · Bellinzona 30 gennaio 2003 · Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

richiamata l'opposizione del 3 settembre 1998 sollevata dalla

__________ __________ & __________. __________, __________ al decreto penale BU __________ di data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, con cui è stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300.–, così come al pagamento della tassa di decisione di fr. 100.– e delle tasse di stesura di fr. 10.–,

per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv.

1 lett. a OIVA;

considerato che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;

che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);

che in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata, è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio 2);

che l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è dunque manifestamente tardiva;

che l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione, l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in alto);

che nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questo *non abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso*)" (doc. 4, pag. 2 in alto);

che a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;

che data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese;

per questi motivi,

visti gli art. 67 e 73 segg. LDPA,

decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.

2. L'incarto è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, per quanto di sua competenza.

3. Non si prelevano né tasse né spese.

4. Intimazione a:

– __________ __________ & __________. __________, Via __________ __________ __________, __________; – Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________; – Ministero pubblico, __________; – Procuratore generale della Confederazione, __________.

Il giudice: La segretaria: