Tax Penalty Decree Opposition Untimely Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed a procedural matter concerning an opposition filed against a penalty decree for failure to submit a required tax return for the second quarter of 1997, as the opposition, dated September 3, 1998, was filed long after the 30-day legal deadline following the notification of the decree on February 16, 1998. The court reasoned that because the opposition was manifestly untimely, the penalty decree became final and executory, though it exceptionally waived the collection of taxes and costs due to the appellant's stated precarious financial situation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 cpv. 1 lett. a OIVA, Art. 67 cpv. 1 LDPA, Art. 67 cpv. 2 LDPA, art. 67 LDPA, art. 73 segg. LDPA; Tax Penalty Decree Opposition Untimely Dismissal: The court reasoned that because the opposition was manifestly untimely, the penalty decree became final and executory, though it exceptionally waived the collection of taxes and costs due to the appellant's stated precarious financial situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the procedural step that rendered the opposition tardy, leading to the procedure being struck out.
Cited in conjunction with Art. 67 LDPA to rule on the case.
Cited in the reasoning section to establish the basis for the decree becoming final due to late opposition (Order 1).
Cited in the reasoning section as the general applicable procedural framework.
Cited to establish the legal basis for the inadmissibility/striking out of the procedure (Order 1).
Cited in the reasoning section, implicitly covering cost allocation or procedural continuation.
Testo completo
Incarto n. 40.2002.3/AMM BU 103556 · Bellinzona 30 gennaio 2003 · Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
richiamata l'opposizione del 3 settembre 1998 sollevata dalla
__________ __________ & __________. __________, __________ al decreto penale BU __________ di data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, con cui è stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300.–, così come al pagamento della tassa di decisione di fr. 100.– e delle tasse di stesura di fr. 10.–,
per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv.
1 lett. a OIVA;
considerato che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;
che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);
che in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata, è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio 2);
che l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è dunque manifestamente tardiva;
che l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione, l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in alto);
che nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questo *non abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso*)" (doc. 4, pag. 2 in alto);
che a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;
che data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 67 e 73 segg. LDPA,
decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.
2. L'incarto è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
– __________ __________ & __________. __________, Via __________ __________ __________, __________; – Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________; – Ministero pubblico, __________; – Procuratore generale della Confederazione, __________.
Il giudice: La segretaria: