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34.2007.70 • TCAS TI 34.2007.70 Generato dall'IA

Pension Asset Division Following Divorce Decree

Numero d'incarto 34.2007.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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This insurance court reviewed a case referred after a divorce decree, where the presiding judge was tasked with calculating the professional pension assets to be divided equally between the former spouses as determined by the divorce court. The court established the respective pension entitlements accrued during the marriage—CHF 30,972.15 for one party and CHF 2,258.00 for the other—and, based on the required 50/50 split, calculated a net transfer of CHF 14,357.10 due to the party with the smaller accumulation. The court ordered this amount, plus compensatory interest calculated from the finalization date of the divorce judgment (November 30, 2007), to be transferred in a vested form to the entitled party's vested benefits institution account, with potential default interest applicable if payment is unduly delayed.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 2 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 142 CC; Pension Asset Division Following Divorce Decree: The court established the respective pension entitlements accrued during the marriage—CHF 30,972.15 for one party and CHF 2,258.00 for the other—and, based on the required 50/50 split, calculated a net transfer of CHF 14,357.10 due to the party with the smaller accumulation. The court ordered this amount, plus compensatory interest calculated from the finalization date of the divorce judgment (November 30, 2007), to be transferred in a vested form to the entitled party's vested benefits institution account, with potential default interest applicable if payment is unduly delayed.

Parole chiave

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sentenza di divorzio interessi di mora averi di previdenza versamento della prestazione d'assicurazione ripartizione della rendita per coniugi conto di libero passaggio Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 122 cpv. 2 CC

This article is cited in order no. 3 to determine the final credit amount to be transferred to AT 1.

art. 8a cpv. 1 OLP

This regulation is cited in the reasoning section concerning the calculation of compensatory interest, which is confirmed as applicable in the calculation referenced for order no. 3.

art. 12 OPP2

This regulation is cited in the reasoning section concerning the calculation of compensatory interest, which is confirmed as applicable in the calculation referenced for order no. 3.

art. 7 OLP

This regulation is cited in the reasoning section to determine the default interest applicable if the payment in order no. 3 is late.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2007.70 rg/td · Lugano 13 marzo 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 3/5 dicembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

che-con sentenza 6 novembre 2007, cresciuta in giudicato il 30 novembre 2007, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________)

- unitisi in matrimonio il 21 agosto 1992 - e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

- il 3/5 dicembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio CV 1 ha accumulato presso la CV 2 un avere previdenziale soggetto a divisione di fr. 30'972.15 (VIII), AT 1, per contro, una prestazione di fr. 2'258.-- attualmente depositata presso la AT 2 (IV, IX);

- stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, considerati i suddetti averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, i rispettivi crediti di fr. 15'486.10 e fr. 1'129.--, a favore di AT

1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 14'357.10;

- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 14'357.10, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a far tempo dal 30 novembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa

A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa

L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 presso la AT 2;

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA

4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 30'972.15.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 2'258.--.

3.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ ad essa intestato presso la AT 2, la somma di fr. 14'357.10 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal

30 novembre 2007.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti