Legislator Giurisprudenza & Legislazione
34.2007.66 • TCAS TI 34.2007.66 Generato dall'IA

Pension Transfer Dispute After Divorce

Numero d'incarto 34.2007.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Following a divorce decree that mandated the transfer of CHF 4,892.85 from the ex-husband's pension fund (managed by one institution) to the ex-wife's pension provider, the court addressed the difficulty in executing the transfer due to the ex-husband's pension capital having moved to an external vested benefits account and the ex-wife failing to provide the required account details. The court reasoned that since the receiving institution confirmed the feasibility of the division based on the current vested benefits capital, the mandated sum, plus compensatory interest accruing from the divorce judgment's finality, must be transferred to the ex-wife's newly opened vested benefits account within 30 days, with late payment incurring default interest.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 142 cpv. 2 CC, Art. 8a cpv. 1 OLP, Art. 7 OLP, artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP, artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, artt. 7 OLP e 12 OPP2; Pension Transfer Dispute After Divorce: The court reasoned that since the receiving institution confirmed the feasibility of the division based on the current vested benefits capital, the mandated sum, plus compensatory interest accruing from the divorce judgment's finality, must be transferred to the ex-wife's newly opened vested benefits account within 30 days, with late payment incurring default interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza di divorzio istituto di previdenza pagamento delle prestazioni trasferimento di capitali ripartizione della rendita per coniugi storno Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP

These articles are cited in the reasoning leading to the order compelling the transfer of the divorce settlement amount.

artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2

These articles regulate the minimum interest rate applicable to the compensatory interest on the transferred amount.

artt. 7 OLP e 12 OPP2

These articles regulate the default interest applicable if the transfer is not made within the deadline.

art. 142 CC

This article was cited as part of the legal basis justifying the decision on the transfer.

art. 49 cpv. 2 LOG

This article was cited as part of the legal basis justifying the decision on the transfer.

art. 2 cpv. 1 LPTCA

This article was cited as part of the legal basis justifying the decision on the transfer.

art. 3-5 LFLP

These articles were cited as part of the legal basis justifying the decision on the transfer.

art. 25a LFLP

This article was cited as part of the legal basis justifying the decision on the transfer.

art. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP

These articles established the competence of the Court to rule on the matter.

art. 64 LTF

Although the decision mentions the possibility of appeal to the Federal Tribunal (art. 3), no explicit provision regarding legal aid (Art. 64 LTF) is cited in the dispositive orders 1-3.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision mentions the possibility of appeal to the Federal Tribunal (art. 3), no explicit provision regarding costs (Art. 66 LTF) is cited in the dispositive orders 1-3, other than the allocation of court fees in order 2.

Art. 93 LTF

Although the procedure for appeal to the Federal Tribunal is described in order 3, the specific procedural rule from the Federal Statute on the Federal Tribunal (LTF) is not explicitly cited in the dispositive.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2007.66 RG/sc · Lugano 12 marzo 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 7/8 novembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

AT 1 rappr. da: RA 1 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

che-con sentenza 8 agosto 2007, cresciuta in giudicato il 4 settembre 2007, il Pretore del Distretto __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 7 giugno 2003 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato pattuito il diritto della ex moglie all’accredito, presso il suo istituto previdenziale, di fr. 4'892.85 a debito dell’avere pensionistico dell’ex marito (I);

- nell’impossibilità di procedere al trasferimento di quanto di spettanza della ex moglie (II/1), il 7/8 novembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP;

- il TCA, costatata sia l’assenza di un una conferma da parte dell’istituto previdenziale interessato circa l’attuabilità della regolamentazione adottata dagli ex coniugi, sia la mancata comunicazione da parte di AT 1 degli estremi del conto su cui accreditare l’importo di sua spettanza, ha chiesto a CV 2, istituto previdenziale dell’ex marito, la quantificazione dell’attuale ammontare della prestazione d’uscita nonché una conferma dell’attuabilità della divisione concordata tra gli ex coniugi (IV), invitando altresì il legale della ex moglie a voler trasmettere la documentazione comprovante l’apertura di un conto di libero passaggio (III);

- dopo aver reintegrato, ai fini del trasferimento, il capitale pensionistico di CV 1 nel frattempo trasferito su un conto di libero passaggio esterno, con scritto 26 novembre 2007 la CV 2 ha confermato l’attuabilità di una divisione, precisando che il capitale pensionistico ammonta in data 4 settembre 2007 a fr. 18'418.20 (VII);

- la richiesta d’apertura di un conto di libero passaggio su cui accreditare la prestazione spettante a AT 1 è rimasta priva di riscontro;

- stante quanto sopra, richiamati gli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA, 142 CC, 3-5, 22 cpv. 1 e 25a LFLP, la somma di fr. 4'892.85, unitamente agli interessi compensativi –al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 4 settembre 2007, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà essere trasferita a favore di AT

1 su un conto di libero passaggio da aprirsi presso la __________ (artt. 4 cpv. 2, 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP);

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 (nata il 28 agosto 1976; n. AVS __________), su un conto da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di fr. 4'892.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti