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34.2007.58 • TCAS TI 34.2007.58 Generato dall'IA

Pension Asset Division and Legal Aid Denial

Numero d'incarto 34.2007.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of pension assets accrued during the marriage, the appellate court, as the competent judicial authority for pension division, calculated the respective vested retirement benefits, determining one party accrued CHF 146,535.50 and the other CHF 7,560.00, resulting in a net transfer due to the other party of CHF 69,487.75 plus compensatory interest from the divorce finalization date, ordered to be transferred to a vested benefits institution; furthermore, the court rejected the application for legal aid, reasoning that the matter, largely administrative and based on documentation provided by pension institutions, did not present sufficient legal or evidentiary difficulty to necessitate legal counsel.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 2 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 142 CC; Pension Asset Division and Legal Aid Denial: A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Parole chiave

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trasferimento di patrimonio prestazione di libero passaggio sentenza di divorzio pensionamento ripartizione della rendita per coniugi suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 142 cpv. 2 CC
statuendo nella causa deferitagli il 12/15 ottobre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
Art. 25a cpv. 2 LFLP
Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Art. 22 cpv. 1 LFLP
Cited in order 8, establishing the principle that the awarded amount must be transferred as a vested occupational benefit.
Art. 22a LFLP
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
Art. 25a LFLP
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt.
Art. 142 CC
1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura.
Art. 73 LPP
Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
Art. 25a cpv. 1 LFLP
Cited in order 6, which established the court's jurisdiction (though this article is not explicitly in the final orders 1-6, it is implied in the calculation orders through reference to CC articles, but since it is not explicitly in the dispositive, we prioritize articles that are).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 122 cpv. 2 CC

Used to determine the final credit amount due to AT 1 based on the division key.

art. 25a cpv. 1 LFLP

Cited in order 6, which established the court's jurisdiction (though this article is not explicitly in the final orders 1-6, it is implied in the calculation orders through reference to CC articles, but since it is not explicitly in the dispositive, we prioritize articles that are).

art. 7 OLP

Cited in order 9 regarding the imposition of default interest on the unpaid amount.

art. 12 OPP2

Cited in order 9 regarding the imposition of default interest on the unpaid amount.

art. 3 Lag

Cited as a condition for granting legal aid, which was rejected in order 4.

art. 14 Lag

Cited as a condition for granting legal aid, which was rejected in order 4.

art. 4 Lag

Cited as a condition for granting legal aid, which was rejected in order 4.

art. 14 cpv. 3 Lag

Cited regarding the necessity of legal counsel for granting free representation, which was found lacking.

art. 22 cpv. 1 LFLP

Cited in order 8, establishing the principle that the awarded amount must be transferred as a vested occupational benefit.

art. 8a cpv. 1 OLP

Cited in order 8 regarding the calculation of compensatory interest on the transferred amount.

art. 12 OPP2

Cited in order 8 regarding the calculation of compensatory interest on the transferred amount.

art. 34 OPP2

Cited in order 8 regarding the calculation of compensatory interest on the transferred amount.

art. 5 LFLP

Cited in order 8 for the analogical application regarding the form of transfer.

art. 3 LFLP

Cited in order 8 for the analogical application regarding the form of transfer.

art. 5 LFLP

Cited in order 8 for the analogical application regarding the form of transfer.

art. 66 LTF

Implied by order 5 stating no court fee is levied (though the specific article for costs isn't explicitly in the dispositive, the result is covered by the mention of costs/fees).

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2007.58 rg/gm · Lugano 15 febbraio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 12/15 ottobre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

1. Con sentenza 4 settembre 2007, cresciuta in giudicato il 24 settembre 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 10 maggio 1985 – e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio.

2. Il 12/15 ottobre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

3. Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti eseguiti dal TCA (VIII-XI) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

4. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

5. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato).

A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

6. Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

7. Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio AT 1 ha accumulato un avere previdenziale soggetto a divisione di fr. 7'560.-- presso la AT 2(IV). Per contro dal fascicolo emerge che CV 1 ha accumulato una prestazione soggetta a divisione di fr. 146'535.50, ora depositata presso CV 2 (X, XI; cfr. anche osservazioni 5 novembre 2007 di CV 1 e allegati).

Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, considerati i suddetti averi accumulati dagli ex coniugi __________, i rispettivi crediti di fr. 73'267.75 e fr. 3'780.--, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 69'487.75.

8. Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

La somma di fr. 69'487.75, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a far tempo dal 24 settembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],

8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 presso la AT 2.

9. In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA

4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

10.

CV 1 ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura (VII).

Presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il

suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente

che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari).

A non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base delle attestazioni degli istituti previdenziali interessati e della documentazione, di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

Difettando una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, l’istanza deve di conseguenza essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 146'535.50.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 7'560.--.

3.- E' fatto ordine a CV 2 di versare a favore di AT 1, presso la AT 2, la somma di fr. 69'487.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 24 settembre 2007.

4.- La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentate da CV 1 é respinta.

5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti