Pension Asset Division in Divorce Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce decree that mandated an equal division of pension assets accrued during the marriage, the Insurance Appeals Court was tasked with calculating the transfer quantum under relevant professional pension laws, determining the amount owed to one ex-spouse based on the difference between the pension assets accumulated by each party during the marriage, adjusted for interest up to the divorce judgment, and ruling that the resulting claim must be transferred as a vested free-movement benefit to the receiving spouse's pension institution rather than paid in cash, ordering the transfer of 137,101.75 plus compensatory interest from the date the divorce became final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 2 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 142 CC; Pension Asset Division in Divorce Proceeding: 1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 278'245.50.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section regarding the division of occupational benefits, and used to establish the legal basis for the amount to be transferred in order 3.
Cited in the reasoning section to justify the final calculation of the amount due to CV 1, which is the basis for order 3.
Cited in the reasoning section concerning default interest calculation, which is the basis for the calculation in order 3.
Cited in the reasoning section concerning default interest calculation, which is the basis for the calculation in order 3.
Cited in the reasoning section regarding compensatory interest calculation, which is the basis for the calculation in order 3.
Cited as the procedural basis for the referral of the case to the Tribunal (in the initial facts) and generally related to the distribution decision.
Cited as the procedural basis for the referral of the case to the Tribunal (in the initial facts) and the competence of the TCA.
Cited as the procedural basis for the referral of the case to the Tribunal (in the initial facts) and the competence of the TCA.
Cited in the reasoning section regarding the composition of the Court (single judge), although not directly imposing the substance of orders 1-3.
Cited in the reasoning section regarding the composition of the Court (single judge), although not directly imposing the substance of orders 1-3.
Cited in the reasoning section for the calculation method, which determines the amounts in orders 1 and 2.
Cited in the reasoning section regarding the form of transfer, related to the execution in order 3.
Cited in the reasoning section regarding the form of transfer, related to the execution in order 3.
Cited in the reasoning section regarding the form of transfer, related to the execution in order 3.
Cited in the reasoning section regarding the division criteria, which supports orders 1 and 2.
Cited in the reasoning section regarding the general division criteria, supporting the subject matter of orders 1 and 2.
Cited in the reasoning section regarding the division criteria, supporting orders 1 and 2.
Cited in the reasoning section regarding the procedure and parties involved, supporting the final ruling.
Cited in the reasoning section regarding the form of transfer (must be in the constrained form), supporting the instruction in order 3.
Cited in the reasoning section regarding the competence of the TCA and the parties involved.
Not found in the dispositive.
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Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2007.56 RG/sc · Lugano 23 gennaio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli l’8/9 ottobre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a
1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
che-con sentenza 4 settembre 2007, cresciuta in giudicato il 25 settembre 2007, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________)
- unitisi in matrimonio il 22 aprile 1988 - e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;
- l’8/9 ottobre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio AT 1, già assicurato presso la __________ (VI) ed ora presso la AT 2, ha accumulato un avere previdenziale soggetto a divisione di fr. 278'245.50, calcolato in applicazione egli artt. 22 e 22a LFLP (IX/1). Per contro dal fascicolo emerge che in costanza di matrimonio CV 1 ha accumulato una prestazione di fr. 4'042.-- presso la CV 2 (V/1);
- stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, considerati i suddetti averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio, i rispettivi crediti di fr. 139'122.75 e fr. 2'021.--, a favore di CV
1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 137'101.75;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 137'101.75, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore –maturati su tale importo a far tempo dal 25 settembre 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02],
8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 presso la CV 2;
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA
4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 278'245.50.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 4'042.--.
3.- E' fatto ordine alla AT 2 (contratto __________; assicurazione n. __________) di versare a favore di CV 1 presso la CV 2, la somma di fr. 137'101.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 settembre 2007.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti