Pension Division Following Divorce
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerned the division of occupational pension benefits following a divorce, where the divorcing parties agreed to split the pension savings accumulated between the marriage date and a specified later date equally. The court, acting as the competent judicial authority for the division calculation, determined the relevant accumulated pension capital to be a specific amount, resulting in one party being entitled to half of that sum, an amount to which both ex-spouses had agreed. The court ordered the relevant pension institution to transfer the calculated share, plus compensatory interest from the date the divorce ruling became final until the actual transfer, to the entitled party's vested benefits account in the form of a locked-in vested benefit to comply with statutory provisions regarding the division of exit benefits in case of divorce.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 2 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 142 CC; Pension Division Following Divorce: The court, acting as the competent judicial authority for the division calculation, determined the relevant accumulated pension capital to be a specific amount, resulting in one party being entitled to half of that sum, an amount to which both ex-spouses had agreed. The court ordered the relevant pension institution to transfer the calculated share, plus compensatory interest from the date the divorce ruling became final until the actual transfer, to the entitled party's vested benefits account in the form of a locked-in vested benefit to comply with statutory provisions regarding the division of exit benefits in case of divorce.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 2 as the basis for calculating compensatory interest on the transferred pension amount.
Cited in order 2 as the basis for calculating compensatory interest on the transferred pension amount (in combination with Art. 7 OLP).
Cited in the context of default interest application in the event of late payment, referenced in the reasoning preceding the dispositive, although not explicitly repeated in order 2, it is used to specify the interest calculation for order 2.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2007.47 rg/td · Lugano 9 gennaio 2008 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 10/11 settembre 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
AT 1 rappr. da: RA 1 a
1. CV 1 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
che-con sentenza 19 luglio 2007, cresciuta in giudicato il 5 settembre 2007, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT
1 (nata __________) - unitisi in matrimonio il 16 ottobre 1987 - e omolo-gato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio in cui è stato pattuito il diritto della moglie alla metà degli averi pensionistici accumulati dal marito dalla data del matrimonio e sino al 21 aprile 2001;
- il 10/11 settembre 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ e all’istituto di previdenza interessato di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l’avere accumulato da CV 1, presso la CV 2, nel periodo 16 ottobre 1987 – 21 aprile 2001 e soggetto a divisione ammonta a fr. 158'681.40 (VI);
- di conseguenza, stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1 spetta un accredito di fr. 79'340.70, importo che gli ex coniugi hanno pure concordemente ritenuto dover essere l’importo da trasferire. L’istituto previdenziale interessato ha da parte sua confermato l’attuabilità di un siffatto trasferimento (XI);
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 79'340.70, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso la __________ (contratto __________) dove essa risulta tuttora assicurata (VIII);
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 158'681.40.
2.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1 presso la __________ (contratto __________) la somma di fr. 79'340.70 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti