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34.2007.32 • TCAS TI 34.2007.32 Generato dall'IA

Retirement Benefit Division Upon Divorce Calculation

Numero d'incarto 34.2007.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a divorce decree that mandated an equal division of retirement benefits accrued during the marriage, the appellate insurance court was tasked with calculating the exact amount to be transferred between the former spouses' respective pension plans. The court applied the relevant law governing the division of occupational benefits upon divorce, determining the divisible portion based on the difference between the benefits accumulated at the time of divorce and those at the time of marriage, plus accrued interest. Based on the established marital accruals of approximately 167,533 and 25,946, the court ordered the transfer of approximately 70,793, plus compensatory interest from the judgment date of the divorce decree, to be credited to the non-acquiring spouse's pension plan in a restricted free-movement form.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 2 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 142 CC; Retirement Benefit Division Upon Divorce Calculation: The court applied the relevant law governing the division of occupational benefits upon divorce, determining the divisible portion based on the difference between the benefits accumulated at the time of divorce and those at the time of marriage, plus accrued interest. Based on the established marital accruals of approximately 167,533 and 25,946, the court ordered the transfer of approximately 70,793, plus compensatory interest from the judgment date of the divorce decree, to be credited to the non-acquiring spouse's pension plan in a restricted free-movement form.

Parole chiave

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sentenza di divorzio calcolo della rendita interessi di mora accredito di vecchiaia coniuge prestazione di previdenza Divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 122 cpv. 2 CC

Cited implicitly in order 3, as this provision establishes the basis for calculating the credit due to CV 1 after the division of pension assets.

art. 49 cpv. 2 LOG

Although mentioned in the reasoning section to establish the composition of the Tribunal (single judge), it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 25a cpv. 1 LFLP

Although mentioned in the reasoning section regarding jurisdiction, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 73 cpv. 1 LPP

Although mentioned in the reasoning section regarding jurisdiction, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 2 cpv. 1 LPTCA

Although mentioned in the reasoning section regarding composition, it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 22 cpv. 1 LFLP

Cited in the reasoning section to justify the transfer of assets in a constrained form, but not explicitly in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 8a cpv. 1 OLP

Cited in the reasoning section regarding compensatory interest, but not explicitly in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 12 OPP2

Cited in the reasoning section regarding compensatory and default interest, but not explicitly in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 7 OLP

Cited in the reasoning section regarding default interest, but not explicitly in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 142 CC

Cited in the reasoning section regarding procedure, but not explicitly in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 123 CC

Cited in the reasoning section regarding division criteria, but not explicitly in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

art. 122 CC

Cited in the reasoning section regarding division criteria, but not explicitly in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

Art. 83 CPC

This article concerning appeal procedures to the Federal Court is cited implicitly in order 5 as part of the instruction on how to challenge the judgment, but the specific article number is not cited in the explicit dispositive.

art. 64 LTF

This article concerning legal aid is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

Art. 66 al. 1 LTF

This article concerning court costs is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5) that contain the final ruling.

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Testo completo

Raccomandata Incarto n. 34.2007.32 rg/td · Lugano 20 luglio 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 1/4 giugno 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv.

2 CC) e che oppone

1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a

1. CV 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

consideratoin fatto e in diritto

che-con sentenza 8 maggio febbraio 2007, cresciuta in giudicato il 29 maggio 2007, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) - unitisi in matrimonio il 28 novembre 1981 - e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

- il 1/4 giugno 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.

1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

- ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

- nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio AT 1 ha accumulato una prestazione d’uscita soggetta a divisione di fr. 167'533.-- presso la AT 2, dove risulta es-sere a tutt’oggi assicurato (IV), mentre che CV 1 risulta aver accumulato una prestazione di fr. 25'946.65 presso la CV 2 (V);

- considerati i summenzionati averi, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 83’766.50 e fr. 12'973.35, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 70'793.15;

- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

- la somma di fr. 70'793.15, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 29 maggio 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF

129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 presso la CV 2 (V);

- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 167'533.--.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 25'946.65.

3.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1 presso la CV 2, la somma di fr. 70'793.15 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 29 maggio 2007.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti