Occupational Benefit Division Calculation Post-Divorce Decree
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a final divorce decree that mandated an equal division of occupational benefits accumulated during the marriage, the court was tasked with calculating the specific transfer amount, determining that the calculation should be based on the difference between the occupational benefits at the time of divorce and those at the time of marriage, plus accrued interest, while excluding cash withdrawals. The court found that since there were no existing pension assets at the time of the marriage, the entire accumulated value—one party holding CHF 146,447.00 and the other CHF 6,733.50 at the time of the divorce judgment—was subject to division, resulting in an order for one party to transfer CHF 69,856.75 plus compensatory interest from July 13, 2005, to the other party's vested benefits account.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 2 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 142 CC; Occupational Benefit Division Calculation Post-Divorce Decree: The court found that since there were no existing pension assets at the time of the marriage, the entire accumulated value—one party holding CHF 146,447.00 and the other CHF 6,733.50 at the time of the divorce judgment—was subject to division, resulting in an order for one party to transfer CHF 69,856.75 plus compensatory interest from July 13, 2005, to the other party's vested benefits account.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to calculate the final credit due to CV 1 based on the division of pension assets.
Cited in conjunction with Art. 12 OPP2 to determine the compensatory interest rate applicable to the transferred amount.
Cited in conjunction with Art. 8a cpv. 1 OLP to determine the compensatory interest rate applicable to the transferred amount.
Cited in conjunction with Art. 12 OPP2 regarding the calculation of default interest if payment is delayed.
Cited in conjunction with Art. 7 OLP regarding the calculation of default interest if payment is delayed.
Cited as part of the basis for the Tribunal to decide with a single judge.
Cited as part of the basis for the Tribunal to decide with a single judge.
Cited as the legal basis for the transmission of the file to the TCA as the competent court for calculating the transfer amount.
Cited as the legal basis for the transmission of the file to the TCA as the competent court for calculating the transfer amount.
Cited as the basis for the initial referral of the case to the TCA by the divorce judge.
Cited regarding the procedure for the division of occupational benefits when parties disagree.
Cited to confirm the territorial competence (ratione loci) of the TCA.
Cited to confirm the parties eligible to participate in the procedure.
Used for the non-assessment of court fees (tassa di giustizia) in the dispositive.
Cited in the dispositive regarding the decision on costs (although the specific article for court costs imposed by the Tribunal is usually found in cantonal/federal procedural codes, here Art. 4 LG seems to address the fee, and Art. 66 LTF would typically concern appeal costs, but since Art. 4 LG is about the fee not being collected, no standard LTF cost article is explicitly used for imposing costs on parties in the dispositive, only for declaring costs borne by the State).
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2007.26 rg/td · Lugano 19 ottobre 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 10/14 maggio 2007 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 contro
1. CV 1 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
che-con sentenza 20 giugno 2005 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 - unitisi in matrimonio il 14 dicembre 1979 - e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio (cfr. dispositivo n. 4 della sentenza di divorzio, confermato con sentenza 3 ottobre 2006 della prima Camera civile del Tribunale d’appello). La pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 13 luglio 2005;
- il 10/14 maggio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (XIX a XXVI) di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio i coniugi __________ disponessero di averi previdenziali, mentre che il 13 luglio 2005 (data della crescita in giudicato della pronunzia del divorzio quale momento determinante ai fini della divisione; cfr. DTF 132 V 236) AT 1 disponeva di un avere di fr. 146'447.-- sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (VII), CV 1 di un avere di fr. 6'733.50 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 (XXVI/1-5);
- il fatto che CV 1 in costanza di matrimonio abbia stipulato (ottobre 1996) ed in seguito annullato (agosto 2000) - con consecutivo versamento in contanti a suo favore di fr. 2’034.20 - una polizza assicurativa (__________) nell’ambito della previdenza libera (__________) (XVI/1-5, XXI), è ininfluente ai fini del presente giudizio e ciò avuto riguardo sia alla posizione dell’ex marito, stante la non applicabilità dell’art. 122 CC a tale forma di previdenza (come pure a quella del 3 pilastro A. Sul punto v. STFA 26 gennaio 2004 nella causa
W. [B 36/03], 25 luglio 2006 nella causa M. [B 128/05] e dottrina ivi citata), sia a quella della ex moglie, nulla agli atti permettendo infatti di ritenere - né l’interessata lo ha d’altronde sostenuto - che il capitale percepito a seguito dell’annullamento di suddetta polizza, come del resto eventuali altri capitali siano da essa stati utilizzati (quali beni propri) per un riacquisto giusta l’art. 22 cpv. 3 LFLP, che avrebbe comportato una diminuzione dell’avere ora soggetto a divisione. Ciò vale a maggior ragione se si considera che nel corso 1992 gli ex coniugi avevano per convenzione – omologata nell’ambito della sentenza pretorile di separazione - adottato il regime della separazione dei beni (cfr. sentenza di separazione 28 dicembre 1992, in inc. di divorzio);
- considerati i suddetti averi accumulati durante il matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 73'223.50 e fr. 3'366.75, a CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 69'856.75;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider /Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 69'856.75, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 13 luglio 2005 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la CV 2;
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 146'447.--.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 6'733.50.
3.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio n. __________ intestata a AT 1 e a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la CV 2, la somma di fr. 69'856.75 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 13 luglio 2005.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti