Pension Asset Division and Transfer Upon Divorce
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a divorce where the parties agreed to a fifty-fifty division of their occupational pension assets accumulated during the marriage, the competent court reviewed the case to determine the quantum of transferable benefits. The court applied statutory provisions governing the division of vested pension benefits acquired between the date of marriage and the divorce, calculating the equalization amount based on the difference in pension entitlements, and ordered one former spouse's pension institution to transfer a specific sum, plus compensatory interest calculated from the divorce decree's finality date, into a vested benefits account for the other former spouse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142 cpv. 2 CC, Art. 25a cpv. 2 LFLP, Art. 22 cpv. 1 LFLP, Art. 22a LFLP, Art. 25a LFLP, Art. 142 CC; Pension Asset Division and Transfer Upon Divorce: The court applied statutory provisions governing the division of vested pension benefits acquired between the date of marriage and the divorce, calculating the equalization amount based on the difference in pension entitlements, and ordered one former spouse's pension institution to transfer a specific sum, plus compensatory interest calculated from the divorce decree's finality date, into a vested benefits account for the other former spouse.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for calculating the final credit amount awarded to AT 1.
Cited in connection with the calculation of compensatory interest owed on the transferred amount.
Cited in connection with the calculation of compensatory interest and default interest owed on the transferred amount.
Cited as the basis for imposing default interest if payment is not made on time.
Cited in the reasoning as the legal framework for how pension benefits are generally to be divided and transferred.
Cited in the reasoning as the procedural rule allowing the court to decide on the division based on existing documents when parties fail to submit proposals.
Cited in the reasoning to establish the court's territorial competence to rule on the division.
Cited in the reasoning to establish the court's competence to rule on the division of pension assets following a divorce decree.
Cited in the reasoning to justify the court deciding as a single judge due to the non-principal nature of the case.
Cited in the reasoning to justify the court deciding as a single judge due to the non-principal nature of the case.
Cited in the preamble, indicating the legal basis under which the case was referred to the court.
This article, which typically relates to court costs, is not explicitly cited in the dispositive orders (1-5). Therefore, it is excluded based on the strict rule.
Testo completo
Raccomandata Incarto n. 34.2007.13 rg/td · Lugano 19 giugno 2007 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi
statuendo nella causa deferitagli il 9/13 febbraio 2007 dalla Pretura di __________
(art. 142 cpv.
2 CC) e che oppone
1. AT 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 a
1. CV 1 rappr. da: RA 2 2. CV 2 in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
che-con sentenza 12 gennaio 2007, cresciuta in giudicato il 6 febbraio 2007, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 e omologato gli accordi a valere quali conseguenze accessorie del divorzio dove gli ex coniugi hanno convenuto una ripartizione a metà dei rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio;
- il 9/13 febbraio 2007 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;
- ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;
- l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);
- a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);
- nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che in costanza di matrimonio, e per l’esattezza sino al 6 febbraio 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) AT 1 ha accumulato una prestazione d’uscita di fr. 4'561.95 presso la __________ (VIII) e che nel marzo 2007 la prestazione di sua spettanza é stata trasferita alla AT
2 (XI). CV 1 risulta invece aver accumulato una prestazione di fr. 14'577.-- presso la CV 2 (IX);
- entrambi i summenzionati istituti previdenziali hanno confermato l’attuabilità di una divisione;
- considerati i summenzionati averi accumulati durante il matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 2'281.-- e fr. 7'288.50, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 5'007.50;
- per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere
accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;
- la somma di fr. 5'007.50, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 6 febbraio 2007 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF
129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]),dovrà pertanto essere accreditata, a favore di AT 1 presso la AT 2;
- in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF
129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 4'561.95.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 14'577.--.
3.- E' fatto ordine alla CV 2, __________ (contratto n. __________; n. ass. __________) di versare a favore di AT 1, presso la AT 2, __________ (conto n. __________), la somma di fr. 5'007.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 6 febbraio 2007.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti